Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO FIGC - n.0101/CSA-2024-2025
Titolo/Oggetto |
Decisione della CORTE SPORTIVA D’APPELLO FIGC - n.0101/CSA-2024-2025 |
Estremi provvedimento |
Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, decisione N. 0101/CSA/2024-2025 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0145/CSA/2023-2024 – Fabio Di Cagno - Vice Presidente Andrea Galli - Componente |
Massima |
Art. 35 CGS FIGC prevede che: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. […] Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”.
Ai sensi dell’art. 38 CGS FIGC: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta, nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.
L’art. 61, comma 1, CGS FIGC prevede che: “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”. |
Keywords |
GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE |
La decisione in oggetto rappresenta un articolato esercizio di bilanciamento tra il rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e l'equità nella valutazione delle circostanze specifiche. La Corte ha riesaminato i fatti relativi alla squalifica inflitta al calciatore D.G., concludendo che la sua condotta, pur grave, non configura una "condotta violenta" nei termini dell’art. 35 CGS.
Questo articolo richiede una condotta caratterizzata da volontarietà e intenzionalità nell’aggressione all’ufficiale di gara. Infatti, pur riconoscendo che l’assistente è stato colpito dallo sputo di D.G., si evidenzia l’assenza di prova che l’intento fosse di colpire l’ufficiale di gara, concludendo che lo sputo fosse diretto verso un calciatore avversario.
La condotta è stata, quindi, ricondotta all’art. 38 CGS, che disciplina le condotte violente verso calciatori o altre persone presenti, con sanzioni proporzionate alla gravità del gesto. L’organo giudicante ha considerato il comportamento complessivo di D.G. aggravato dal pugno sferrato a un avversario e dalla manifestazione di disprezzo rappresentata dallo sputo. Nonostante la riclassificazione ex art. 38 CGS, la sanzione è stata aumentata a 6 giornate di squalifica, sottolineando la necessità di un trattamento più severo per gesti considerati particolarmente incivili e antisportivi.
Entrambi i calciatori erano stati sanzionati con 6 giornate di squalifica per la partecipazione a una rissa. La sanzione è stata ridotta a 4 giornate, considerando che la loro condotta, pur violenta, non rientra nei casi di “particolare gravità” che giustificherebbero la sanzione minima più severa di 5 giornate prevista dall’art. 38 CGS. Questa decisione evidenzia un’applicazione rigorosa ma calibrata del principio di proporzionalità. L’ammenda inflitta alla società è stata ridotta da € 2.500,00 a € 1.500,00, tenendo conto delle attenuanti. La società ha dimostrato collaborazione nel segnalare il comportamento illecito di un proprio calciatore (D.A.) e nell’identificare un dirigente (B.) coinvolto in un’intrusione abusiva nello spogliatoio arbitrale.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente per attribuire alla società la responsabilità di offese rivolte alla terna arbitrale da un piccolo gruppo di tifosi e ha, conseguentemente, disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per due violazioni rilevate: - frase razzista e discriminatoria di D.A.: il Giudice Sportivo non si è pronunciato, nonostante la segnalazione nel referto arbitrale. - Intrusione abusiva di B.: la mancata identificazione iniziale aveva impedito una sanzione adeguata.
Questa disposizione dimostra la volontà di garantire una piena attuazione del principio di responsabilità. Chi giudica ha mostrato attenzione all’applicazione uniforme e coerente del CGS, basandosi su precedenti giurisprudenziali e su una puntuale lettura delle norme. La decisione ribadisce: il ruolo centrale dell’art. 61 CGS, che attribuisce ai referti arbitrali il valore di piena prova; la necessità di distinguere tra condotte intenzionali e non intenzionali (come dimostrato nel caso dello sputo di D.G.) e il bilanciamento tra sanzioni proporzionate e tutela dei principi di correttezza e rispetto verso arbitri e avversari.
La decisione della Corte Sportiva d’Appello rappresenta un esempio di giustizia sportiva attenta alle specificità del caso concreto, senza trascurare i principi generali e la giurisprudenza. Le scelte del giudice evidenziano inoltre: - proporzionalità, poiché le sanzioni sono state rimodulate in modo da riflettere la gravità effettiva delle condotte; - rigore, poiché la Corte ha condannato con fermezza le condotte antisportive e incivili, applicando aggravanti quando necessario; - equità, in quanto sono state riconosciute attenuanti per comportamenti collaborativi e per mancanze probatorie.
Questa decisione contribuisce a definire un quadro normativo chiaro e coerente, promuovendo il rispetto delle regole e la tutela dell’integrità delle competizioni sportive. |
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Dott. Matteo Capogreco |