Tribunale Federale FPI, decisione dd. 19 marzo 2025, n. 9 (dep. 28.03.2025).
Titolo |
(CONI) – (Federazione Pugilistica Italiana) - La rilevanza disciplinare delle esternazioni offensive sui social network da parte del giudice di gara |
Estremi |
Tribunale Federale FPI, decisione dd. 19 marzo 2025, n. 9 (dep. 28.03.2025). |
Massima |
È disciplinarmente responsabile il tesserato che, nella qualità di Arbitro-Giudice, diffonde pubblicamente, tramite social media, espressioni lesive della reputazione di un’atleta. Il diritto di critica, pur fondato sull’interesse pubblico, non legittima offese personali e denigratorie. Una simile condotta, soprattutto se veicolata attraverso mass media, è idonea a ledere non solo l’immagine dell’atleta ma anche della Federazione di appartenenza del tesserato. |
Keywords |
Giustizia sportiva - FPI - Responsabilità disciplinare - Social network - Olimpiadi |
Commento |
Il caso esaminato trae origine da una segnalazione, inviata in data 22 agosto 2024, alla Procura Federale da parte del Settore Arbitri-Giudici e concernente un post su Facebook del tesserato (D.M.), all’epoca dei fatti Arbitro-Giudice federale, contenente espressioni ritenute lesive nei confronti dell’atleta (I.K), protagonista dell’incontro avvenuto durante le Olimpiadi di Parigi del 2024. Il post accusava l’atleta algerina di appartenere ad un sesso diverso (maschile) rispetto alla sua concorrente e contestava le regole del CIO. La Procura, acquisendo tali dichiarazioni, ha ritenuto che il tesserato avesse violato le norme del Settore Arbitri-Giudici (art. 12, co. 1, 2 e 3, del RAG) che impongono a qualsiasi membro: “di mantenere la più assoluta riservatezza; di astenersi dal commentare l'esito di un incontro; di evitare la diffusione di commenti, giudizi, rilievi tramite mezzi di comunicazione di massa, che possono ledere l'immagine della Federazione". Nella fase istruttoria, l’incolpato riferiva che le dichiarazioni erano mero frutto di un più ampio dibattito politico-culturale e formalizzava scuse per il contenuto del post, immediatamente rimosso. Nonostante ciò, veniva deferito innanzi al Tribunale Federale poiché l’oggettività del materiale probatorio acquisito, in aggiunta alla mancata contestazione dei fatti addebitati, lasciava desumere una sua colpevolezza. Per valutare la condotta, i giudici del Tribunale Federale hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. pen., n. 14402/24) secondo cui "sotto il profilo metodologico, l'accertamento dell'offensività della condotta contestata impone un apprezzamento sistematico delle parole, scritte o pronunciate, rilevando, sotto tale profilo, esclusivamente il significato obiettivo che l'espressione contestata assume all'interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico", ovvero "quelle propalazioni che incidono, nella loro oggettività e secondo il comune senso di decoro, sulla considerazione che la persona (offesa) ha acquisito, in quel contesto storico, all'interno del gruppo sociale ove essa è inserita". Per queste ragioni, i giudici federali hanno ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero i limiti della continenza formale, configurando una illegittima espressione lesiva della dignità personale dell’atleta. A sostegno di tale qualificazione, il Collegio ha citato autorevole giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. V, n. 4530/2022 e n. 43403/2009), secondo cui “il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca li diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione". Sulla base di tale orientamento, il comportamento del tesserato è stato ritenuto contrario agli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia, nonché all’art. 12, commi 1, 2 e 3 del Regolamento Arbitri-Giudici. In ragione della ritenuta gravità del fatto e della riconosciuta recidiva, risultando a carico del Sig. D.M. precedenti disciplinari, il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione invocata dalla Procura Federale, irrogando la sospensione per complessivi quarantacinque giorni da ogni attività agonistica e federale, di cui trenta a titolo di pena base e quindici per effetto della riconosciuta recidiva. |
Avv. Saverio Sicilia – Dott. Daniele Pellegrino |