Seleziona la tua lingua

Image

Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, decisione N. 0109/CFA/2023-2024

images/rivista-2.jpg

 

Oggetto

Decisione del TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE

DISCIPLINARE – N. 177/TFNSD-2023-2024 DEL 18.03.2024 – GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

* Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, decisione N. 0109/CFA/2023-2024 – REGISTRO PROCEDIMENTI N. 0109/CFA/2023-204 – n. 0110/CFA/

2023-2024 – Mario Luigi Torsello (Presidente), Salvatore Lombardo (Componente), Mauro Mazzoni (Componente), Vincenzo Barbieri

(Componente), Carlo Saltelli (Componente – Relatore)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare, ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L.

n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 4, comma 1, CGS FIGC sancisce che: «i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

L’art. 6, comma 1, CGS dispone che: «la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali».

L’art. 12, comma 1, CGS prevede che: «gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la eventuale recidiva».

L’art. 13, comma 2, CGS prescrive che: «gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».

L’art. 33, comma 4, CGS stabilisce che: «le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre

(1°settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società

 

responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre), e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐ 28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre».

L’art. 49, comma 11, CGS sancisce che: «la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti».

L’art. 103, comma 1, CGS dispone che: «entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte Federale di Appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti, nei cui confronti il reclamo è proposto, o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di

prova di cui intendono valersi e produrre documenti».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Federale D’Appello, Sez. Unite, n. 0109/CFA/2023 - 2024 respinge i reclami proposti, dalla Società Taranto Football Club 1927 e

 

dal Sig. S. A., contro la Procura Federale FIGC per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Unite, n. 177 del 18 marzo 2024.

In data 26 marzo 2024, veniva disposta la riunione dei citati reclami.

La vicenda esaminata trae origine all’esito dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale della FIGC, la quale, con atto del 5 febbraio 2024, deferiva il Sig. S.A., all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, CGS e l’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps inerenti alle mensilità di settembre e ottobre 2023.

Altresì, veniva deferita la Società Taranto Football Club 1927 S.r.l. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS vigente, per la violazione commessa dal sig. S.A., e a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell’art. 33, comma 4, CGS.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – aveva ritenuto provate le violazioni contestate e, pertanto, nell’accogliere le richieste avanzate dalla Procura Federale, irrogava, nei confronti del Sig. S.A., tre mesi di inibizione e, nei confronti della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., due punti di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La decisione del Tribunale Federale era motivata dal fatto che, ai fini della sussistenza delle violazioni, non vi era differenza tra il mancato pagamento ed il pagamento parziale, tra l’altro mai provato dalla Società; che i mancati pagamenti non potevano essere giustificati da un evento di forza maggiore, quali la contestata indisponibilità dello stadio, per le due gare del 1° e del 15 ottobre 2023, e il conseguente mancato guadagno, e che i mancati incassi si riferivano ad un periodo temporale ben lontano rispetto a quello di scadenza dei termini per i versamenti omessi.

Ancora, per il Giudice di prime cure non rilevava nemmeno la tenuità del fatto, tra l’altro non prevista dal legislatore sportivo, e, pertanto, non poteva considerarsi l’esistenza di una causa di esclusione della responsabilità disciplinare, considerando anche il rilevante ammontare della somma complessiva che la Società avrebbe dovuto versare.

Nel comminare le sanzioni, il Tribunale non riteneva neppure di poter applicare le invocate circostanze attenuanti che, ad ogni modo, non avrebbero potuto determinare una riduzione del minimo edittale della sanzione da applicare ai ricorrenti.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice di prime cure comminava alla Società Taranto F.C. S.r.l. la sanzione edittale minima, per il bimestre contestato, nella misura di: due punti di penalizzazione, per il mancato versamento delle ritenute Irpef, e due punti di penalizzazione, per il mancato versamento dei contributi Inps, per un totale complessivo di quattro punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva e comminava, nei confronti del Sig. S.A., la sanzione di quattro mesi di inibizione.

La Società Taranto F.C. S.r.l., nel presentare reclamo avverso la decisione del Tribunale Nazionale Federale, chiedeva, in via preliminare, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione irrogata; in via subordinata, la riduzione della sanzione, da contenere nei limiti di una lieve ammenda, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella misura di uno o al massimo due punti di penalizzazione.

La ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni e sulla base degli assunti di

 

cui agli artt. 33, comma 4, CGS e 85, lett. c), par. V, delle NOIF, contestava il fatto che il Tribunale aveva erroneamente considerato il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps come una duplice violazione, con conseguente applicazione di una duplice sanzione; trattandosi, invero, secondo la Società, di un'unica violazione. A sostegno di quanto sostenuto dalla reclamante, vi era la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale di due punti di penalizzazione, anziché quattro.

Ancora, la Società affermava che non si era trattato di una situazione di omesso versamento nei termini, ma, piuttosto, di un pagamento incompleto, confermato anche dallo stesso Memorandum riepilogativo da parte della COVISOC, del 17 gennaio 2024, dal quale si poteva evincere che la Società aveva corrisposto, per il bimestre settembre/ottobre 2023, oltre al complessivo degli emolumenti ai propri tesserati, anche una somma dovuta a titolo di Irpef e Inps, circostanza che, dunque, doveva rilevare sul piano sanzionatorio.

In terzo luogo, la ricorrente sottolineava che l’omesso pagamento doveva essere ricollegato, in maniera diretta, ad una situazione di forza maggiore, quale l’indisponibilità, da parte della Società, del proprio stadio per gli incontri del 1° e del 15 ottobre 2023; circostanza che aveva inciso sia sulle sponsorizzazioni, che sul mancato incasso, determinando, così, un ingente danno economico, che aveva reso impossibile l’adempimento.

In conclusione, la Società evidenziava che il Tribunale non aveva tenuto conto, nell’irrogare la sanzione, di quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 13, comma 2, CGS, che avrebbero previsto una sanzione più mite.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale presentava puntuale reclamo anche il Sig. S.A., il quale, nel contestare l’erroneità e l’ingiustizia dei provvedimenti, alla stregua degli stessi motivi sollevati dalla Società, chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito con integrale annullamento della sanzione dell’inibizione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione nella misura di due mesi, al massimo di tre.

La Corte Federale D’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva i reclami, già riuniti, proposti dalla Società Taranto Football Club 1927 e dal Sig. S.A.

La Corte, preliminarmente, evidenziava quanto previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, individuare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tale assunto fa riferimento, oltre che al diritto di difesa, anche al principio della parità delle armi e del contraddittorio, caratterizzanti il giusto processo sportivo; principio diretto ad assicurare la ragionevole durata del procedimento nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. Peraltro, la scadenza del predetto termine non può precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende difendersi dalle richieste avanzate dalla parte reclamante.

Alla luce di tale assunto, il Collegio, pur considerando conforme la costituzione in giudizio della Procura, comparsa direttamente all’udienza, senza, tuttavia, aver depositato alcun atto formale e presentato alcuna difesa scritta, non riteneva di poter accogliere la richiesta della stessa di valutare, nel caso in esame, anche l’omesso versamento, da parte della Società, della rata Inps del piano di rateizzazione in scadenza nel mese di ottobre 2023.

Anche a voler considerare un’ulteriore violazione, in combinato disposto, degli artt. 33, comma 4, CGS e dell’art. 85, lett. c), par. V. delle NOIF, la richiesta

 

poteva essere valutata esclusivamente se la Procura avesse presentato formale reclamo incidentale.

Come noto, l’art. 49, comma 11, CGS dispone che “la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti”. Fermo quanto sopra esposto, entrando nel merito della vicenda, la Corte riteneva i reclami infondati.

Atteso che i fatti oggetto di interesse non erano stati contestati dalle parti ricorrenti, il Collegio riteneva di doversi soffermare, in particolare, su uno dei motivi oggetto di entrambi i ricorsi, ovvero quello dell’inadempimento del versamento che, secondo gli istanti, era da ricollegarsi ad una causa di forza maggiore, quale l’indisponibilità del terreno di gioco da parte della Società per disputare le gare casalinghe.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la forza maggiore è da considerarsi come quell’accadimento connotato dalla straordinarietà ed irresistibilità, tale da escludere qualsivoglia componente umana rispetto alla commissione di un fatto, nonché quella forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. La semplice difficoltà di una prestazione monetaria, come quella in esame, non esclude la responsabilità per inadempimento. Al contrario, perché possa essere esclusa tale responsabilità, il debitore deve provare l’assoluta impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile.

Alla luce di ciò, il Collegio non riteneva meritevole di accoglimento il motivo presentato dai ricorrenti, in quanto la non utilizzabilità dello stadio, e il conseguente mancato guadagno, non potevano integrare l’invocata causa di forza maggiore, anche per il fatto che i mancati incassi erano cronologicamente collocabili in un periodo ragionevolmente lontano rispetto al termine dell’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per il bimestre settembre/ottobre 2023.

La Corte, a fondamento della propria motivazione, riteneva che non poteva trovare accoglimento nemmeno il motivo per cui non si sarebbe trattato di un mancato versamento, ma, piuttosto, di un incompleto pagamento, in quanto bastava osservare che l’oggetto del deferimento era l’omesso versamento nei termini regolamentari delle ritenute Irpef e dei contribuiti Inps e non il mancato o parziale pagamento degli emolumenti ai tesserati della Società.

Il Collegio, altresì, considerava inammissibili anche i primi motivi di appello, con i quali le parti ricorrenti, sulla base del combinato disposto degli artt. 33, comma 4, CGS, e 85, lett. c), par. V, delle NOIF, avevano osservato che le violazioni contestate dovevano essere riunite in una sola.

Tale considerazione risultava manifestamente contraria alla ratio della normativa vigente, in quanto è del tutto irragionevole considerare che la sanzione di due punti di penalizzazione possa essere ricollegabile tanto al mancato pagamento di una sola delle due obbligazioni, quanto all’omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni: il presupposto per cui tali violazioni dovevano essere considerate distinte erano i diversi soggetti destinatari di tali pagamenti: da un lato, lo Stato e, dall’altro, l’Inps e, quindi, la distinta natura giuridica.

In tale senso si era mosso il giudice federale, il quale aveva individuato l’autonomia delle singole fattispecie previste dalla normativa vigente, con la conseguenza che ognuna di quelle singole violazioni era fonte di diversa responsabilità.

La Corte, in conclusione, riteneva infondato anche il motivo dei reclami con cui era stata invocata la corretta applicazione delle sanzioni previste dagli artt.

 

12, comma 1, e 13, comma 2, CGS, non considerate dal Tribunale, e che, se prese in considerazione, avrebbero determinato una sanzione più mite, in quanto, come più volte sostenuto dalla stessa Corte, “le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche generiche, siccome soggette ad un’espressa motivazione da parte del Collegio, e, dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti”.

In simili decisioni è sempre stato preso in considerazione il principio secondo cui l’ordinamento sportivo, sul piano sanzionatorio, è solo limitatamente equiparabile all’ordinamento penale. Mentre, per quest’ultimo, lo scopo principale della pena è la rieducazione, nonché la risocializzazione del condannato, per l’ordinamento sportivo, la sanzione svolge sia una funzione retributiva sia il compito di ristabilire la par condicio nelle competizioni sportive. Con riferimento a tale ultimo assunto, appare evidente la sostanziale differenza tra le sanzioni poste a carico delle persone e quelle poste a carico delle Società. Le prime, oltre ad essere ponderate sulla base della gravità delle violazioni, devono prendere in considerazione anche la personalità dell’agente, nonché l’intensità del dolo, il grado della colpa, l’eventuale recidiva, etc.; le seconde non possono non tenere conto degli interessi propri delle competizioni agonistiche.

Infine, mentre nella prima fattispecie il giudicante può determinare in concreto la sanzione da applicare, prendendo in considerazione le circostanze, aumentandola o diminuendola anche al di sotto del minimo edittale, nella seconda fattispecie, egli deve assolutamente contenere nei limiti la sanzione da irrogare.

Nel caso in esame, secondo il Collegio, i ricorrenti non erano stati nemmeno in grado di indicare gli eventuali elementi sussumibili come circostanze attenuanti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Federale D’Appello respingeva i

reclami, già riuniti, proposti dalla Società Taranto Football Club 1927 S.r.l. e dal Sig. S.A.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

Scarica il file in formato .pdf

*** ** ***

* Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 2, lett. d), stesso Codice, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all'odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, che ha inflitto, a carico della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

 

La Società ricorrente, Taranto Football Club 1927, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni:

  • previa sospensione cautelare, mediante provvedimento presidenziale ex art. 57, comma 2, lett. d), del CGS CONI, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, stesso Codice, della decisione della CFA della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all'odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del TFN, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, (anch'essa impugnata), con la quale veniva inflitta nei suoi confronti la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 5 febbraio 2024 (Prot. 19389/644pfi23-24/GC/gb), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente G.S. FIGC, in ordine alla violazione (artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF) ascritta al suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Alfonso, nonché a titolo di responsabilità propria, per violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS;
  • di disporre, pertanto, l'annullamento della impugnata delibera, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;
  • di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione in parola;
  • in subordine, di ridimensionare sensibilmente la punizione irrogata nei suoi confronti in sede endofederale, contenendola entro i limiti di una lieve ammenda ovvero, in via ulteriormente gradata, nella misura di 1 o, al massimo, 2 punti di penalizzazione.

In data 3.05.2024 la Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha respinto il ricorso presentato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 2, lett. d), stesso Codice, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all'odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, che ha inflitto, a carico della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Per l’effetto, è stata confermata la decisione impugnata.

Infine, è stata determinata l’integrale compensazione delle spese del giudizio.