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Forme di tutela del whistleblower previste dalla normativa italiana

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

L’istituto del whistleblowing è stato recentemente riformato dalla Legge 179 del 30/11/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. La normativa prevede la tutela per i dipendenti pubblici (tra cui rientrano anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica) che segnalino la commissione di un illecito e/o reato ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da parte di colleghi o superiori.

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

Direttiva europea: ancora maggiori tutele per i segnalanti

La direttiva 2019/1937, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, tutela i lavoratori che segnalano le violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati e introduce delle salvaguardie, per evitare ritorsioni da parte degli enti datori di lavoro.

Attraverso la citata direttiva il legislatore europeo mira a rafforzare e uniformare le misure di protezione, stabilendo l’obbligo di creare canali di segnalazione interni per soggetti giuridici privati con oltre 50 dipendenti, tutti i soggetti del settore pubblico (compresi soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti) o Comuni con più di 10.000 abitanti. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 17 dicembre 2021, tranne che per il settore privato e per le imprese che impiegano meno di 250 lavoratori, nel cui caso il termine in questione è esteso al 17 dicembre 2023.

Con la l. 22 aprile 2021, n. 53[1] (legge di delegazione europea 2019-2020) è stato avviato l’iter di recepimento della direttiva a livello nazionale.

In particolare, l’art. 23 della legge di delegazione europea stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937:

  1. modificare, in conformità alla disciplina della direttiva, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all’art. 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall’art. 4, par. 4, della stessa direttiva;
  2. curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  3. esercitare l’opzione di cui all’art. 25, par. 1, della direttiva, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

L’attuazione della direttiva implicherà, pertanto, una modifica dell’assetto normativo attualmente vigente.