IL METAVERSO: UN’OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE DELL’UOMO, di Giuseppe Musumeci
Pensando alla tematica di questo convegno1, ovvero alle biotecnologie mediche, mi viene in mente il concetto di metaverso. Per noi della generazione x (nati tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80) potrebbe sembrare un nuovo termine, in realtà la parola “metaverso” è stata introdotta per la prima volta da Neal Stephenson nel 19922...
RITO SPORTIVO, STRESS, ANSIA, TECNOLOGIA, di Attilio Scuderi
Il saggio si concentra sul ruolo evolutivo ed etologico delle pratiche artistiche e sportive, come conoscenza di sé e degli altri e sollievo da angosce e paure, tramite l’analisi letteraria, storica e antropologica di due celebri passi dei poemi omerici...
LA RIFORMA DEGLI SPORT INVERNALI TRA RESPONSABILITÀ E AUTORESPONSABILITÀ, di Eleonora Jacovitti
Il contributo si propone il compito di svolgere una disamina del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, anche alla luce del recentissimo correttivo bis (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120). Emerge dalle trame della nuova disciplina il concetto di autoresponsabilità̀ dell’utente, che interviene a limitare la responsabilità del gestore e ad operare un bilanciamento dei rispettivi compiti precauzionali, nell’ottica di realizzare quell’equilibrio cooperativo necessario a garantire una maggiore sicurezza sulle piste da sci.
Federazioni sportive nazionali tra autonomia e interesse pubblico: incostituzionale il divieto definitivo di accesso alle cariche direttive delle strutture territoriali per violazione del principio di proporzionalità (nota a Corte Cost. 29/09/2023, n. 184
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Titolo/Oggetto |
S.M./CONI – U.I.T.S. Federazioni sportive nazionali tra autonomia e interesse pubblico: incostituzionale il divieto definitivo di accesso alle cariche direttive delle strutture territoriali per violazione del principio di proporzionalità |
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Estremi provvedimento |
Corte Cost. 29/09/2023, n. 184 – S. Sciarra (Presidente), D. De Pretis (Redattore), R. Milana (Cancelliere) |
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Massima |
La Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate di ricandidarsi, qualora avessero già svolto tre mandati.
Il divieto definitivo e irreversibile di ricoprire le cariche contrasta, per la Corte, con il principio di proporzionalità, ma anche con l’autonomia organizzativa delle Federazioni sportive e con la libera scelta dei votanti. |
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Keywords |
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI – CARICHE DIRETTIVE – PROPORZIONALITA’ – AUTONOMIA – MANDATO |
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Commento/Sintesi |
Con la sentenza n. 184 del 2023 la Corte costituzionale affronta la questione di legittimità costituzionale dell’art 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della l. n. 8 del 2018, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della stessa l. n. 8 del 2018, vigenti ratione temporis, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dubitato della legittimità costituzionale delle disposizioni citate “nella parte in cui escludono, per gli associati, la possibilità di candidarsi nell’ambito degli organi direttivi, qualora abbiano già svolto tre mandati elettivi”; il Tribunale ha, pertanto, sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., dal momento che la definitiva incandidabilità degli interessati rappresenterebbe una misura sproporzionata e irragionevole, in grado di incidere su una associazione di diritto privato che contribuisce allo sviluppo della personalità dell’individuo nell’ambito di una formazione sociale.
Per il Tribunale amministrativo sarebbero, inoltre, violati: l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU e all’art. 12 CDFUE, a garanzia della libertà di associazione, gli artt. 41 e 42 Cost., dal momento che la restrizione della libertà di iniziativa privata sfocerebbe nell’arbitrarietà e nell’irragionevolezza, e, infine, gli artt. 2 e 48 Cost., in quanto le disposizioni censurate limiterebbero in misura sproporzionata il diritto di elettorato passivo.
In via preliminare, la Corte rileva che la disposizione è stata modificata e nel testo attualmente vigente (risultante dall’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come convertito), la disposizione non stabilisce più il divieto oggetto del giudizio.
I giudizi a quibus vanno decisi, in ogni caso, applicando le norme all’epoca vigenti.
Entrando nel merito della questione, la Consulta ricostruisce lo status giuridico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, ricordando come esse abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e che non perseguono fini di lucro; esse sono soggette, per quanto non previsto diversamente, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, svolgendo l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni internazionali. Anche se lo Statuto del CONI individua le attività delle Federazioni che hanno “valenza pubblicistica”, ciò non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
Si è così in presenza di un fenomeno organizzativo nel quale la connotazione privatistica della forma associativa convive con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte.
La Corte ricorda quanto già affermato con la sentenza n. 160 del 2019, e cioè che “anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18)”.
La garanzia assicurata dall’art. 18 Cost. è definita nella sentenza “ampia”, riguardando un “ventaglio” di diritti correlati a tale libertà che si estende alla protezione degli organismi nei quali gli individui agiscono in forma associata. Si tratta di diritti individuali strettamente interconnessi e funzionali anche alla stessa libertà delle associazioni nella misura in cui ne assicurano essenzialmente l’autonomia normativa e organizzativa.
In particolare, quanto alla garanzia dell’autonomia delle associazioni, la Corte ha escluso che costituiscano, di per sé, indebite interferenze sull’autonoma organizzazione o sull’attività dell’ente associativo previsioni legislative recanti vincoli alla composizione dei suoi organi direttivi o alla loro sfera di azione; è stato escluso che costituisca indebita interferenza anche la fissazione di limiti di scopo all’attività delle associazioni, negli stessi termini in cui tali limiti possono essere apposti all’attività del singolo.
Un limite ai mandati nell’assunzione di incarichi federali potrebbe essere, pertanto, astrattamente ammissibile.
Le Federazioni sportive nazionali, pur essendo associazioni con personalità giuridica di diritto privato, svolgono anche funzioni di interesse pubblico, in relazione alle quali questi “soggetti formalmente privati” sono “inquadrati in un sistema organizzativo a struttura e configurazione legale […] e di ordine amministrativo” (Cons. Stato, sent. n. 1006, del 2019): ciò può giustificare scelte legislative particolari che tengano conto della connotazione pubblicistica degli interessi a esse affidati.
Al pari di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, anche quelli riconducibili alla libertà di associazione sono suscettibili di bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango, sempre che sussista la necessaria connessione strumentale del vincolo con il fine e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato
Nel caso di specie, l’obiettivo perseguito dalla normativa è, secondo la Corte, quello di favorire l’accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive, “superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia già rivestito a lungo quelle stesse cariche”.
Il bilanciamento operato con la misura in esame si presenta, quindi, tutto “interno” allo stesso art. 18 Cost.: la previsione contestata, da un lato, comprime l’autonomia normativa e organizzativa delle Federazioni e i diritti degli associati, dall’altro, mira a garantire l’effettivo libero esplicarsi della stessa autonomia organizzativa.
Passando alla verifica della legittimità del fine perseguito dalla norma limitativa, la Corte ritiene che si tratta di una finalità che non risulta né arbitraria, né pretestuosa, tutelando la par condicio fra gli aspiranti candidati allo stesso comitato regionale, favorendo la democrazia interna, l’efficienza e l’imparzialità della Federazione.
La norma censurata è, pertanto, idonea a superare il primo passaggio del test di proporzionalità, in quanto mira a soddisfare interessi riconducibili agli artt. 2, 3 e 18 Cost.
La Corte verifica, poi, se la norma censurata ha introdotto, fra le diverse misure idonee a soddisfare il fine perseguito, la meno restrittiva degli interessi coinvolti, tra i quali, in particolare, l’interesse delle Federazioni a regolare autonomamente la propria organizzazione, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei componenti dell’assemblea elettiva.
L’esito di tale verifica è, questa volta, negativo: il divieto definitivo risulta eccessivo rispetto alla finalità pur legittimamente perseguita.
La drasticità della misura, infatti, “si risolve in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità”.
È, pertanto, accertata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999.
Alla discrezionalità del legislatore spetta individuare la misura più idonea a contemperare gli interessi in gioco in modo che nessuno di essi sia sacrificato oltre il necessario. Ciò che è avvenuto con le successive modifiche legislative.
La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, riguardo l’inciso “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, nella parte in cui estendeva agli organi territoriali il divieto previsto per gli organi direttivi centrali delle Federazioni sportive (ex art. 16, comma 2, secondo periodo, del medesimo d.lgs. n. 242, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 75 del 2023). Il divieto posto per gli organi centrali esula dal giudizio, non venendo in rilievo nei giudizi a quibus. |
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Autore |
Avv. Francesca Piergentili |
IL DECALOGO DELL’ACCOMPAGNATORE IN MONTAGNA (Corte d’Appello di Torino, sezione terza penale, 14.02.2023 (dep. 20.07.2023), n. 1066), di Riccardo Crucioli
| Titolo |
Il decalogo dell’accompagnatore in montagna |
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Corte d’Appello di Torino, sezione terza penale, 14.02.2023 (dep. 20.07.2023), n. 1066. |
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Massima |
L’accompagnatore in montagna riveste una posizione di garanzia ed ha il compito di verificare quali sono le condizioni dei luoghi, se essi si prestano allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avendo avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero dei partecipanti.
Nell’ambito della disciplina scialpinistica non esistono precetti procedurali condivisi e definiti tali da elevarsi a norme cautelari suscettibili, laddove violate, di fondare una responsabilità a titolo di colpa specifica.
Sussiste cooperazione colposa allorquando tutte le decisioni sono prese di comune accordo dagli istruttori. |
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Keywords |
Montagna, valanga, colpa, guida, accompagnamento, neve, scialpinismo, obbligo protezione, fonte obbligo garanzia. |
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Commento |
Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Torino esamina il tragico caso di incidente in montagna, verificatosi durante l’escursione sul Colle Chamolè, in cui una valanga coinvolse un gruppo di scialpinisti, soci CAI, uccidendone due, provocando lesioni ad un altro e travolgendone cinque ancora impegnati nella risalita.
Per i contenuti della pronuncia di primo grado (Tribunale di Aosta, 24.02.2021 (dep. 22.04.2021, n. 65), espressione di condivisibili principi di diritto, ma oggetto di rilievi critici da parte degli esperti del settore, si rinvia al commento già pubblicato dallo scrivente in questa Rivista articolo_neve_e_montagna_1.pdf (coni.it)
La sentenza di secondo grado ha confermato in pieno tutte le argomentazioni fattuali e giuridiche affrontate dal tribunale aostano, eccettuata la concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici negate dal primo giudice.
La decisione, strutturata in modo pregevole, ripercorre i punti salienti della sentenza di condanna di primo grado in questi termini: - ricostruisce il fatto, ovvero che il 7 aprile 2018 un gruppo composto da ben ventuno persone (sette istruttori del CAI, dodici allievi e due aggregati) salgono, in direzione del rifugio Arbolle, fino alla cima dello Chamolè; l’orario è tardo, il calore scalda il pendio innevato, i primi membri del gruppo giungono al Colle ed una massa nevosa travolge gli altri che erano ancora impegnati nella risalita; - individua la causa del disastro (inteso in sento giuridico), così come accertata dal perito e dal Giudice di primo grado, nel sovraccarico impresso dal transito degli scialpinisti sul manto nevoso sito sul crinale, composto da una placca a vento che ha innescato la valanga; - dichiara applicabili le regole della colpa generica, tenuto conto dell’assenza di regole cautelari specifiche o di linee guida comportamentali; - accerta la colpa degli imputati (sei istruttori, dato che uno è deceduto), essendo prevedibile l’evento ed evitabile la stessa salita al rifugio (sia in generale, sia mediante la percorrenza di altra via o con altre modalità), avendo essi scelto negligentemente il percorso; avendo portato un numero troppo elevato di partecipanti, avendo deciso un orario di partenza inadeguato e non avendo assunto informazioni da professionisti esperti del luogo; - accerta come, nonostante l’organizzazione gerarchica del CAI, le scelte siano state condivise da tutti gli istruttori, che avevano cooperato nei processi decisionali della spedizione. Per lunghe pagine, la Corte dettaglia anche le ragioni di doglianza degli appellanti, incentratesi sulla ricostruzione del fatto, sulle cause di innesco della valanga e, soprattutto, sui profili di colpa esistenti in capo ai condannati in primo grado (da pagina 9 a pagina 21 della sentenza).
Infine, la Corte conferma tutto l’impianto motivazionale del primo grado.
Con l’ausilio anche di immagini fotografiche, inserite nel testo della motivazione, la sentenza conferma prima di tutto l’individuazione della causa della valanga: il distacco è avvenuto, senza dubbio alcuno, per il sovraccarico impresso dal transito degli scialpinisti lungo il pendio; peso che ha sollecitato gli strati deboli profondi, determinandone il collasso. Si apprezza, al riguardo, il rigore con il quale sono state esaminate le consulenze delle difese, per escluderne il rilievo nel caso in esame.
La Corte esamina, poi, dettagliatamente il profilo soggettivo degli imputati, dando per assodato che gli stessi si trovassero in una posizione di garanzia, essendo “destinatari di obblighi di protezione e di controllo dei pericoli che possono incombere sui differenti beni tutelati dall’ordinamento giuridico, doveri che vengono richiamati dall’art. 40 cpv c.p.”. Trattasi di colpa omissiva impropria, dunque, come inquadramento dogmatico non revocabile in dubbio. Infatti, “in veste di organizzatori della gita, istruttori e guide dell’escursione essi apparivano tutti indistintamente investiti del compito di verificare quali fossero le condizioni dei luoghi, se questi si prestassero allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero dei partecipanti”.
Questa la ratio della decisione in tre righe di motivazione.
Non che il concetto sia così semplicisticamente affrontato, anzi: nelle pagine successive la Corte spiega, nel dettaglio, ogni singolo aspetto della colpa, schematizzando l’essenza del rimprovero mosso agli imputati. Non, infatti, un “atteggiamento antidoveroso della volontà”, tralaticiamente inteso, ma una condotta materiale connotata da gravi negligenze, imprudenze ed imperizie analiticamente descritte dalla Corte.
La Corte, inoltre, individua la fonte dell’obbligo di protezione nel rapporto “allievo-maestro”, che trova fondamento nel contratto, anche verbale, di insegnamento ed affidamento. Precisa, altresì, che la colpa, in generale, può consistere nell’inottemperanza al dovere di attivarsi per individuare la presenza dei pericoli che debbono essere prevenuti dai garanti, oppure nella mancata esecuzione delle condotte necessarie a prevenire, neutralizzare ovvero ridurre quei pericoli.
Infine, dopo aver descritto le regole di diritto proprie della colpa ex art. 43 c.p. e del giudizio controfattuale ed aver delineato, ancora una volta, la cooperazione colposa tra gli imputati, la Corte elenca una sorta di decalogo della “colpa in montagna”; decalogo molto concreto che dovrebbe essere tenuto presente da chiunque organizzi una escursione di scialpinismo.
Negligenza, imprudenza ed imperizia hanno connotato la condotta degli imputati che “avrebbero dovuto valutare diversamente gli elementi a loro disposizione e i numerosi campanelli di allarme che, con palese evidenza, sono emersi dagli atti processuali”. In estrema sintesi, tali omissioni o azioni hanno riguardato:
- la selezione del percorso; - la valutazione delle condizioni del manto nevoso sul Colle; - la mancata assunzione di informazioni da persone e/o professionisti del luogo; - l'assenza di conoscenza specifica del percorso prescelto e la valutazione operata unicamente mediante lettura di siti specializzati contenenti descrizioni risalenti nel tempo (oltretutto, con espressa indicazione di “pericolo valanghe”); - la sottovalutazione delle indicazioni del bollettino nivometeorologico, oltre tutto generico e non integrato con informazioni dettagliate assunte in loco; - la scelta di orario di partenza inadeguato e l’imperizia nella valutazione del tempo di ascesa; - l'esorbitante numero di partecipanti.
Oltre a tale elencazione di condotte, la sentenza si segnala anche per il richiamo reiterato al principio di precauzione, centrale nell’ambito dell’attività pericolosa “la cui preparazione ed il cui svolgimento devono essere connotati e preceduti dalla più ampia esplorazione informativa al fine di escludere, con il massimo grado di certezza possibile, la sussistenza di fonti di rischio impreviste, ulteriori rispetto a quelle, minime, connaturate alla pratica scialpinistica”.
Una conferma attesa, dunque, di come la colpa in montagna debba essere valutata con rigore, proprio in relazione alle attività di insegnamento. |
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Dott. Riccardo Crucioli (Giudice penale del Tribunale di Genova) |
SEMENYA C. SVIZZERA (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11 luglio 2023), di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
SEMENYA C. SVIZZERA |
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Estremi provvedimento |
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11 luglio 2023 |
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Keywords |
Divieto di discriminazione – Diritto ad un ricorso effettivo – TAS – Tribunale federale svizzero – Ordine pubblico |
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Commento/Sintesi |
Caster Semenya è un’atleta (mezzofondista e velocista) sudafricana affetta da disordini/differenze dello sviluppo sessuale (Disorders/Differences of Sex Development, DSD). Con il termine di SDS si fa riferimento ad una condizione congenita nella quale vi è stata un’alterazione dello sviluppo sessuale. Nell’ambito dei DSD, l’espressione 46 XY DSD indica varie tipologie di disordini/differenze dello sviluppo sessuale nelle quali un soggetto con cariotipo maschile normale (46 XY) presenta un sesso cromosomico non conforme rispetto agli usuali processi di sviluppo dei genitali con la conseguenza che questi ultimi si presentano in disaccordo con il cariotipo. Per effetto di tale condizione, il corpo dell’atleta sudafricana produce spontaneamente una quantità di ormoni maschili (in particolare, il testosterone) di gran lunga superiore a quella ordinariamente prodotta da un’atleta con cariotipo tipicamente femminile (46 XX) non affetta da DSD.
Al fine di tutelare la parità delle armi e la regolarità delle competizioni sportive nell’interesse di tutte le atlete donne, la IAAF - l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, oggi World Athletics (WA) -, nel 2018 ha adottato un regolamento (il Regolamento DSD) in forza del quale le donne affette da sindrome 46 XY DSD, al fine di poter partecipare alle competizioni femminili in talune specialità (400 metri, 400 metri ostacoli, 800 metri, 1500 metri, 1 miglio), sono tenute a sottoporsi a una terapia ormonale per abbassare la produzione di ormoni androgeni, ritenuti in grado di attribuire un vantaggio fisico e, di conseguenza, di falsare le competizioni sportive.
Il Regolamento DSD è stato impugnato dall’atleta sudafricana davanti al TAS di Losanna il quale, con lodo del 30 aprile 2019, ha respinto l’appello sottolineando che, sebbene il Regolamento DSD presentasse un carattere discriminatorio, costituiva uno strumento necessario, ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, ossia l’equità delle competizioni sportive.
Il 28 maggio 2019 l’atleta ha impugnato il lodo arbitrale davanti al Tribunale federale svizzero sostenendo che il Regolamento DSD introduceva una forma di discriminazione fondata sul sesso (e sulle caratteristiche sessuali) e pregiudicava la dignità umana e i diritti della personalità e per tali motivi doveva ritenersi contrario all’ordine pubblico.
Nella propria sentenza, dopo aver sottolineato che il controllo sostanziale di un lodo arbitrale internazionale da parte del Tribunale federale è limitato alla questione della compatibilità del lodo con l'ordine pubblico, il Tribunale federale ha precisato che:
(i) un lodo è incompatibile con l'ordine pubblico se disconosce i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico. Tale è il caso quando viola principi fondamentali di diritto sostanziale al punto da non essere più conciliabile con l'ordinamento giuridico e il sistema di valori determinante;
(ii) anche quando il Tribunale federale è chiamato a statuire su un ricorso avverso un lodo reso da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera e autorizzato ad applicare in via integrativa il diritto svizzero, esso è tenuto ad osservare, quanto alle modalità di attuazione di tale diritto, la stessa distanza che essa imporrebbe all'applicazione fatta di qualsiasi altro diritto e che non deve cedere alla tentazione di esaminare con cognizione di causa se le pertinenti norme di diritto svizzero sono state interpretate e/o applicate correttamente, come farebbe se fosse investito di un ricorso in materia civile contro una sentenza statale;
(iii) la violazione delle disposizioni della CEDU o della Costituzione svizzera non rientra tra le doglianze tassativamente elencate dall'art. 190 par. 2 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (PILA). Non è quindi possibile invocare direttamente tale violazione. I principi sottesi alle disposizioni della CEDU o della Costituzione svizzera possono, tuttavia, essere presi in considerazione nell'ambito dell'ordine pubblico per dare concreta espressione a tale nozione.
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale federale ha condiviso l’analisi svolta dal TAS e, pur ritenendo il Regolamento DSD discriminatorio, l’ha considerato uno strumento necessario, ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, escludendo qualsiasi contrarietà del lodo all’ordine pubblico.
Il 18 febbraio 2021 l’atleta ha impugnato la sentenza del Tribunale federale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli artt. 3 (proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti), 6 (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) et 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.
Con sentenza dell’11 luglio 2023 la Corte ha accertato la violazione da parte della Svizzera degli artt. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.
Nello specifico, i punti di maggior interesse della pronuncia della Corte europea riguardano i seguenti aspetti.
(a) La competenza della Corte
Secondo il governo svizzero, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’atleta sudafricana in quanto:
(i) il presente caso riguarda un'atleta domiciliata in Sudafrica e la sua federazione nazionale, costituita in forma di associazione di diritto privato sudafricano, che hanno impugnato dinanzi al TAS, ente non statale, la validità di un regolamento emanato dalla WA, associazione di diritto privato monegasco. Inoltre, nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, il TAS non ha esaminato la validità del regolamento contestato rispetto al diritto svizzero, poiché ha applicato il regolamento interno della WA, la Carta olimpica e, in subordine, il diritto monegasco:
(ii) in tale contesto, in conformità alle disposizioni interne in materia e alla prassi ad essa relativa, la missione del Tribunale federale, investito di un ricorso in materia civile avverso un lodo arbitrale internazionale, non consiste nel pronunciarsi con pieno potere di controllo, come una corte d'appello, ma solo nell’esaminare se, nei limiti dei motivi giuridicamente ammissibili contro tale lodo, e cioè quelli elencati nell'art. 190, par. 2 PILA, le doglianze invocate avverso il lodo in questione sono fondate o meno;
(iii) conseguentemente, il Tribunale federale non può statuire materialmente sul contenuto del lodo impugnato ma solo esaminare, sulla base dei fatti accertati in tale lodo, se il risultato cui esso conduce sia contrario o meno ai valori essenziali che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico.
Pur riconoscendo che la Svizzera non ha avuto alcun ruolo nell'adozione del regolamento contestato, emanato dalla WA, un'associazione di diritto privato monegasco, la Corte ricorda che l’articolo 1 della Convenzione stabilisce che “Le Alte Parti contraenti garantiscono a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel Titolo I della (...) Convenzione”. Inoltre, la Corte ricorda che dal momento in cui un soggetto propone un'azione dinanzi ai giudici civili di uno Stato, sussiste incontestabilmente un "vincolo giurisdizionale" tra tale soggetto e lo Stato, nonostante l'eventuale extraterritorialità dei fatti all'origine dell'azione. Nel caso dell’atleta sudafricana, pertanto, l'impugnazione avverso il lodo arbitrale del TAS con cui l’atleta ha adito il Tribunale federale ha, a priori, messo in gioco la giurisdizione della Svizzera ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Inoltre, la Corte ricorda che nel caso di specie si è in presenza di un arbitrato obbligatorio che priva la ricorrente della possibilità di adire i tribunali ordinari nel suo paese o altrove. In tale contesto, pur riconoscendo i vantaggi di un tale sistema "centralizzato" per le controversie relative allo sport, in particolare al fine di garantire una certa coerenza e uniformità della giurisprudenza TAS a livello internazionale, la Corte ritiene che, qualora si dichiarasse incompetente a conoscere di questo tipo di ricorsi, essa correrebbe il rischio di precludere l'accesso alla Corte ad un'intera categoria di soggetti, vale a dire gli sportivi professionisti, il che non può essere coerente con lo spirito, l’oggetto e lo scopo della Convenzione, posto che una tale conclusione sarebbe difficilmente conciliabile con l'idea della Convenzione quale strumento costituzionale di ordine pubblico europeo, di cui gli Stati parti sono tenuti a garantire almeno i fondamenti a tutti i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
Inoltre, come già affermato nella causa Mutu e Pechstein, sebbene il TAS non sia né un tribunale statale né un'altra istituzione di diritto pubblico svizzero, ma un ente emanante dall'International Council of Arbitration for Sport (“l'ICAS”), vale a dire da una fondazione svizzera di diritto privato che, in quanto tale, non applica direttamente la Convenzione, nel momento in cui il Tribunale federale respinge un ricorso avverso un lodo del TAS, il Tribunale federale finisce inevitabilmente per attribuire forza di cosa giudicata nell'ordinamento giuridico svizzero al lodo arbitrale.
Per quanto riguarda, invece, l'argomento del governo svizzero, secondo cui il potere di controllo del Tribunale federale è limitato in tali procedimenti, la Corte ammette che il controllo esercitato dal Tribunale federale è limitato alla compatibilità del lodo arbitrale impugnato con l'ordine pubblico e che tale nozione è interpretata in modo molto restrittivo dal Tribunale federale. Tuttavia, dalla giurisprudenza del Tribunale federale risulta che la nozione di ordine pubblico, in senso materiale, include, inter alia, il divieto di discriminazione e il rispetto della dignità umana e, in una certa misura, il diritto al libero esercizio di una professione quale emanazione dei diritti della personalità, vale a dire i medesimi diritti che sono al centro del ricorso dell’atleta. Inoltre, poiché il Tribunale federale ha esaminato le doglianze formulate dalla ricorrente dal punto di vista della discriminazione, dei diritti della personalità e della dignità umana, non si può sostenere che tali doglianze non possano essere esaminate dalla Corte.
(b) Il divieto di discriminazione (anche in rapporto al diritto alla vita privata e familiare) – Artt. 14 e 8 della Convenzione
(b1) Il potere di controllo del TAS e del Tribunale federale
Secondo la Corte il TAS, nonostante una pronuncia molto dettagliata resa a seguito di un’udienza durata cinque giorni durante i quali sono stati ascoltati numerosi esperti e periti, quando ha affrontato il tema del carattere necessario, ragionevole e proporzionato del Regolamento DSD non ha fatto alcun riferimento all’articolo 14 della Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte. Con riferimento, invece, al Tribunale federale, la Corte ritiene che il controllo molto limitato esercitato dal Tribunale federale possa essere giustificato nel campo dell'arbitrato commerciale, dove le società, generalmente su un piano di parità, concordano su base volontaria di devolvere le loro controversie ad un collegio arbitrale. Al contrario, la portata limitata del controllo del Tribunale federale può essere più problematica in materia di arbitrato sportivo, dove gli individui si trovano a confrontarsi con organizzazioni sportive spesso molto potenti. Infatti, lo stesso Tribunale federale ha riconosciuto nella sua sentenza riguardante la ricorrente che “lo sport agonistico è caratterizzato da una struttura molto gerarchica, sia a livello internazionale che nazionale. Stabiliti su un asse verticale, i rapporti tra gli atleti e le organizzazioni che si occupano delle diverse discipline sportive si distinguono in questo senso dai rapporti orizzontali tra le parti di un rapporto contrattuale”.
(b2) I dubbi scientifici relativi al carattere giustificato del Regolamento DSD
La Corte rileva che la serietà delle doglianze della ricorrente circa la violazione del divieto di discriminazioni fondate sul sesso e sulle caratteristiche sessuali non è mai stata messa in discussione dal TAS. Quest’ultimo, infatti, nel proprio lodo, ha sottolineato che gli effetti collaterali del trattamento ormonale erano "significativi"; che un'atleta, pur seguendo scrupolosamente il trattamento ormonale che le era stato prescritto, poteva trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le prescrizioni del Regolamento DSD; e che l'evidenza di un concreto vantaggio atletico a favore di atleti 46 XY DSD nelle discipline dei 1.500 metri fosse debole. Nonostante ciò, la Corte osserva che queste gravi preoccupazioni non hanno indotto il TAS a sospendere il Regolamento DSD, come aveva fatto qualche anno prima nella causa Dutee Chand, omettendo di considerare che lo stesso Regolamento DSD prevede che il beneficio del dubbio debba andare a vantaggio dell'atleta. Per quanto riguarda il Tribunale federale, invece, la Corte rileva che quest’ultimo non ha tentato di respingere i dubbi espressi dal TAS circa l'applicazione pratica e la base scientifica del regolamento DSD. In particolare, al Tribunale federale viene rimproverato di non aver tenuto nella giusta considerazione i recenti rapporti di organismi competenti nel campo dei diritti umani (in particolare, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) che sollevano serie preoccupazioni circa la discriminazione nei confronti delle donne nello sport, comprese le atlete intersessuali, sulla base di norme come quella in esame nel caso di specie.
(b3)Il bilanciamento degli interessi e valutazione degli effetti secondari del trattamento ormonale prescritto dal Regolamento DSD
A tale proposito, la Corte ricorda che in base all’articolo 14 della Convenzione una disparità di trattamento è discriminatoria se non si basa su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non ha uno scopo legittimo o se vi è non un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In altre parole, per soddisfare i requisiti dell'articolo 14 della Convenzione, il Tribunale federale avrebbe dovuto soppesare gli interessi invocati da WA, in particolare quello della concorrenza leale, con quelli invocati dal ricorrente, in particolare quelli relativi alla sua dignità e reputazione, la sua integrità fisica, la sua sfera privata, comprese le sue caratteristiche sessuali, e il suo diritto all'esercizio della professione. Tuttavia, il Tribunale federale non l'ha fatto poiché, secondo la sua giurisprudenza, tale esame non rientra nella nozione di ordine pubblico. Nello specifico, la Corte rimarca le seguenti lacune nella sentenza del Tribunale federale:
(i) il Tribunale federale è partito dal principio secondo cui il Regolamento DSD offriva alla ricorrente una vera e propria "scelta", rilevando che le pillole contraccettive non sono obbligatoriamente prescritte alle atlete 46 XY DSD poiché tali atlete conservano sempre la possibilità di rifiutarsi di seguire tale “trattamento”. Sennonché, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale federale, la ricorrente non dispone di una reale scelta: o si sottopone a un trattamento farmacologico, suscettibile di nuocere alla sua integrità fisica e psicologica, al fine di ridurre il suo livello di testosterone e di poter esercitare la sua professione, oppure rifiuta questo trattamento, con la conseguenza di dover rinunciare alle sue competizioni preferite, e quindi all'esercizio della sua professione. In altri termini, qualunque sia la scelta dell’atleta, la soluzione adottata implica comunque una rinuncia ad alcuni diritti garantiti dall'art. 8 della Convenzione. In tale contesto, per ritenere soddisfatti i requisiti della Convenzione, il Tribunale Federale avrebbe dovuto affrontare il dilemma che si poneva alla ricorrente;
(ii) il Tribunale Federale non ha tenuto sufficientemente conto dell'argomento degli effetti collaterali legati all'uso di contraccettivi orali, nonostante il TAS avesse sottolineato che tali effetti sono “significativi”. In particolare, il Tribunale federale, pur riconoscendo che le cure mediche somministrate contro la volontà di un individuo costituiscono una “grave ingerenza” nella libertà personale e vanno al cuore stesso della dignità della persona interessata, ha avallato il lodo del TAS secondo cui questi effetti non differiscono in natura dagli effetti collaterali sperimentati da migliaia, se non milioni, di altre donne con cariotipo XX che assumono contraccettivi orali. Tuttavia, la Corte non è convinta da tale argomento, che non tiene conto del fatto che, in particolare a causa degli effetti collaterali del trattamento ormonale, molte donne non assumono contraccettivi orali. Né tiene conto del fatto che gli effetti collaterali, così come vissuti dalle donne che esercitano un'attività sportiva fuori competizione, possono avere un impatto ancora maggiore sull'organismo e sull'equilibrio fisico e mentale di un atleta di alto livello e quindi influenzare negativamente le sue prestazioni sportive.
(b4) Gli effetti orizzontali della discriminazione
Secondo il Tribunale federale la garanzia del divieto di discriminazione previsto dalla Costituzione svizzera riguarda esclusivamente lo Stato e non produce, in linea di principio, alcun effetto orizzontale diretto sui rapporti tra privati. Infatti, secondo il Tribunale federale è tutt'altro che scontato ritenere che il divieto di discriminazione emanato da un soggetto di diritto privato sia uno dei valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire la base di qualsiasi ordinamento giuridico.
Per contro, dalla giurisprudenza della Corte discende che gli Stati sono tenuti ad adottare misure per proteggere le persone sotto la loro giurisdizione da trattamenti discriminatori, anche se il trattamento discriminatorio è somministrato da privati. In altre parole, secondo la Corte i giudici nazionali sono tenuti a garantire una reale ed effettiva tutela anche contro le discriminazioni commesse da singoli. Nel caso di specie, per contro, il Tribunale federale non ha ritenuto che il divieto di discriminazione emanato da soggetti di diritto privato rientrasse nell'ambito della nozione di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 190, par. 2 e) PILA e, di conseguenza, non ha sottoposto il Regolamento DSD emanato dalla World Athletics, atto non statale, al controllo di conformità alla Costituzione o alla Convenzione richiesto dall’atleta.
Per tali motivi la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia beneficiato in Svizzera di garanzie istituzionali e procedurali sufficienti che le avrebbero consentito di far valere efficacemente le sue doglianze, Pertanto, e tenuto conto del rilevante interesse personale per la ricorrente, vale a dire la sua partecipazione a competizioni atletiche a livello internazionale e quindi l'esercizio da parte sua della sua professione, la Svizzera ha superato il ridotto margine di discrezionalità di cui godeva nel caso di specie , che riguardava una discriminazione fondata sul sesso e sulle caratteristiche sessuali, che può essere giustificata solo da “considerazioni molto forti”. Le significative poste in gioco nella causa per l’atleta e il ridotto margine di discrezionalità dello Stato convenuto avrebbero dovuto comportare un controllo istituzionale e procedurale approfondito, di cui l’atleta non ha beneficiato. Ne consegue che la Corte non è in grado di affermare che il regolamento contestato, come applicato alla ricorrente, possa essere considerato una misura oggettiva e proporzionata allo scopo perseguito.
(c) Il diritto ad un ricorso effettivo
La Corte ritiene che nel caso dell’atleta sudafricana ci sia stata una violazione anche del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, per le stesse ragioni che l'hanno indotta a constatare una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, vale a dire l'assenza di sufficienti garanzie istituzionali e procedurali in Svizzera. A tale proposito, la Corte ricorda che, nell'ambito di un arbitrato che le era stato imposto dal regolamento sportivo pertinente e che escludeva il diritto di adire qualsiasi tribunale ordinario, la ricorrente non aveva avuto altra scelta che rivolgersi al TAS per contestare la validità del Regolamento DSD. Tuttavia, nel ritenere che fosse certamente discriminatorio, ma che tuttavia costituisse un mezzo necessario, ragionevole e proporzionato per raggiungere gli scopi perseguiti dalla WA, il TAS non ha valutato la validità del regolamento in questione alla luce dei requisiti del Convenzione e, in particolare, non ha risposto alle accuse di discriminazione alla luce dell'articolo 14 della Convenzione, nonostante le doglianze ben fondate e credibili della ricorrente. Per quanto riguarda il Tribunale federale, il suo potere di controllo era molto limitato nella presente causa, poiché si trattava di arbitrato in materia sportiva, ed era quindi limitato alla questione se il lodo impugnato fosse contrario all'ordine pubblico all'interno del significato dell'articolo 190, par. 2, e) PILA. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
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