I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI IN AMBITO INTERNAZIONALE (NUOVE PROSPETTIVE DOPO LA RECENTE MODIFICA DEL DECRETO MELANDRI) di Daniele Bianchi ed Enzo Morelli
Dopo circa un decennio, la normativa evidenziata dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nota ai più come decreto Melandri, appare in profonda trasformazione, non tanto nelle sue singole disposizioni, quanto nella sua impostazione di fondo che ha determinato una struttura, piuttosto complessa, nel settore dei diritti audiovisivi sportivi italiani, disegnando un quadro giuridico differenziato, proprio nei suoi presupposti, rispetto ad altri sistemi europei.
Sin dalla sua introduzione il decreto Melandri porta con sé la necessità di una successiva modifica e adattamento.
Si tratta, infatti, di una normativa che si ispira a provvedimenti giuridici di matrice concorrenziale, per di più ad una serie di obblighi, regole e principi che le autorità antitrust, nazionali e comunitarie, avevano irrogato, secondo una disciplina consolidata, alle vendite centralizzate dei diritti audiovisivi operate da diverse leghe calcistiche europee negli anni precedenti...
UN’IPOTESI DI RINVIO: RIFLESSIONI RELATIVE ALLE DELEGHE CONTENUTE NELLA LEGGE N. 86 DEL 2019, di Piero Sandulli
Al fine di riuscire a comprendere meglio il portato della legge n. 86 del 2019, con la quale sono state dettate rilevanti deleghe per il riordino della gestione sportiva in Italia, è necessario effettuare alcune riflessioni in merito agli accadimenti che hanno determinato l’emanazione di quella legge.Al fine di riuscire a comprendere meglio il portato della legge n. 86 del 2019, con la quale sono state dettate rilevanti deleghe per il riordino della gestione sportiva in Italia, è necessario effettuare alcune riflessioni in merito agli accadimenti che hanno determinato l’emanazione di quella legge.
Deve essere, preliminarmente, ricordato come l’assenza nel testo originario della Costituzione di qualsiasi riferimento allo sport abbia pesato, non poco, sulla emanazione delle leggi che hanno regolato il sistema sportivo italiano. A ben vedere, tutte le leggi che sono intervenute sul tema, a partire da quella sul professionismo sportivo, la legge n. 91 del 1981, sono state formulate per porre rimedio ad una emergenza che si era verificata nel settore sportivo...
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO VALENCIA CLUB DE FUTBOL. AIUTI DI STATO (nota a Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2022, Causa C 211/20 P), di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO VALENCIA CLUB DE FUTBOL AIUTI DI STATO |
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Estremi provvedimento |
Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2022, Causa C-211/20 P |
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Massima |
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Keywords |
Club di calcio professionistici – Aiuti di Stato – Garanzie – Vantaggio – Onere della prova |
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Commento/Sintesi |
La sentenza in esame respinge il ricorso proposto dalla Commissione europea mediante il quale detta istituzione ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 12 marzo 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16, EU:T:2020:98) con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione, del 4 luglio 2016 relativa all’aiuto di Stato a favore, inter alia, del Valencia Club de Fútbol (Valenzia CF). I fatti della controversia Il 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas («IVF»), istituto finanziario del governo regionale di Valencia (Spagna), ha fornito alla Fundación Valencia una garanzia per un prestito bancario di EUR 75 milioni mediante il quale essa ha acquisito, nel contesto di un aumento di capitale, il 70,6% delle azioni del Valencia CF. In seguito, l’IVF ha incrementato di EUR 6 milioni la garanzia fornita alla Fundación Valencia. Con decisione del 4 luglio 2016 la Commissione ha ritenuto che le garanzie bancarie concesse dall’IVF non rispettavano le condizioni stabilite nella Comunicazione relativa alle garanzie e ha ritenuto, quindi, che i beneficiari non avrebbero ottenuto le misure in esame alle stesse condizioni sul mercato e che, pertanto, tali misure avevano conferito un vantaggio indebito ai beneficiari, integrando in tal modo i presupposti per dichiarare illegittimo l’aiuto di Stato ordinandone il recupero. Su ricorso del Valencia CF, con sentenza del 12 marzo 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione sul presupposto che quest’ultima avesse commesso una pluralità di errori in sede di applicazione ed interpretazione della propria Comunicazione sulle garanzie, con particolare riferimento alla nozione di “vantaggio economico”. Avverso tale sentenza la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia chiedendo di annullare la pronuncia del Tribunale. La sentenza della Corte di giustizia L’analisi della Corte di giustizia sottolinea, in primo luogo, che ai sensi della Comunicazione relativa alle garanzie, per determinare se, in applicazione del «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato», per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato, occorre innanzitutto verificare se il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari e, nel caso in cui non sia possibile trovare tale parametro, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Ad avviso della Corte di giustizia, pertanto, nel sistema della Comunicazione relativa alle garanzie, la determinazione di tali prezzi di riferimento (ossia il parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari e, in mancanza, il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito) risulta, ove sia possibile identificarli, determinante per la qualifica di aiuto di Stato della garanzia in questione. Solo nel caso in cui non esista un tasso di interesse di mercato, e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento di cui alla relativa Comunicazione, la Commissione può ricorrere a quest’ultimo metodo. In tale contesto, la Corte di giustizia rileva che l’argomento fatto valere dalla Commissione - secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’utilizzo del tasso di riferimento implicasse, in quanto tale, un inadempimento da parte della Commissione del suo obbligo di effettuare una valutazione globale che tenesse conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie - deriva da un’erronea lettura della sentenza impugnata. Infatti, dalla sentenza del Tribunale (in particolare, il punto 134) emerge inequivocabilmente che la valutazione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha fatto una corretta applicazione del principi sanciti nella comunicazione sulle garanzie risulta esclusivamente dalla constatazione del Tribunale secondo cui «la Commissione, presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia, ha disatteso la comunicazione relativa alle garanzie, alla quale essa è vincolata». Per contro, nessun elemento di tale punto della sentenza consente di ritenere che, con tale affermazione, il Tribunale abbia ritenuto che il ricorso al tasso di riferimento avrebbe implicato, di per sé, un inadempimento di detto obbligo. Per quanto riguarda, invece, i limiti dell’onere della prova e dell’obbligo di diligenza che incombono alla Commissione, la Corte di giustizia sottolinea che, tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE di assicurare una concorrenza non falsata, anche tra le imprese pubbliche e le imprese private, la nozione di “aiuto”, ai sensi di tale disposizione, non può riguardare una misura concessa in favore di un’impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Pertanto, quando è applicabile il principio dell’operatore privato, esso si annovera tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per accertare l’esistenza di un aiuto. In tale ipotesi, è sulla Commissione che grava dunque l’onere di provare, tenendo conto, segnatamente, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, che le condizioni di applicazione del principio dell’operatore privato non sono soddisfatte, cosicché l’intervento statale in questione comporta un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto operatore privato. Ciò significa che, da un lato, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, a condurre il procedimento di esame delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo; e, dall’altro lato, che la Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un simile vantaggio. La Corte di giustizia ricorda, inoltre, che, secondo una costante giurisprudenza, qualora il criterio dell’operatore privato risulti applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del principio medesimo siano soddisfatte. Infatti, poiché la Commissione non ha una conoscenza diretta delle circostanze in cui è stata adottata una decisione di investimento, essa deve basarsi, ai fini dell’applicazione di detto criterio, in larga misura, sugli elementi oggettivi e verificabili prodotti dallo Stato membro di cui trattasi. Peraltro, anche quando tale istituzione si trovi di fronte ad uno Stato membro che, venendo meno al suo dovere di collaborazione, non le abbia fornito informazioni che essa gli aveva imposto di comunicare, essa deve fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per concludere che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato e che siano, pertanto, idonee a corroborare le conclusioni alle quali essa giunge. Nel caso di specie, per contro, la Corte di giustizia ritiene che il Tribunale abbia legittimamente contestato alla Commissione il fatto di aver dedotto dalla propria constatazione, secondo cui il Valencia CF era in difficoltà al momento della concessione della misura, non solo che nessun istituto finanziario avrebbe offerto una garanzia a favore di tale società calcistica, ma anche che era escluso che potesse esistere un prestito simile non garantito. Così facendo, tuttavia, la Commissione non ha dimostrato dinanzi al Tribunale di disporre di elementi di una certa affidabilità e coerenza, che le avrebbero consentito di affermare che esisteva solo un numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato che non forniva una comparazione significativa con il valore di riferimento del prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non le ha imposto obblighi di diligenza e un onere della prova eccessivi, ma si è limitato a constatare che essa non aveva soddisfatto le condizioni che si era imposta con l’adozione della Comunicazione sulle garanzie, sottolineando che la Commissione non aveva dimostrato la sua constatazione né fatto uso della facoltà di effettuare, nel corso del procedimento amministrativo, una richiesta specifica presso le autorità spagnole o le parti interessate, onde ottenere la produzione di elementi rilevanti ai fini della valutazione da effettuare. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
LE RICADUTE DEGLI STATI DI EMERGENZA SANITARIA E BELLICA SULL’ORDINAMENTO SPORTIVO E IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DELLO SPORT di Laura Santoro
Necessaria premessa da cui prendere le mosse è il richiamo dei principi e delle regole contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice etico del CIO che segnano la via per le brevi considerazioni che seguono.
Va ricordato in proposito che, come espressamente enunciato in apertura della Carta Olimpica, l’Olimpismo è una filosofia di vita, il cui scopo è mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell’umanità al fine di promuovere una società pacifica attenta alla conservazione della dignità umana, e per tale via lo sport viene riconosciuto come un diritto di ciascun uomo.
Parimenti il fine del Movimento olimpico, quale sommatoria di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, che concorrono alla realizzazione dell’Olimpismo1, consiste nel «contribuire alla costruzione di un mondo pacifico e migliore mediante l’educazione dei giovani attraverso lo sport in conformità ai valori dell’Olimpismo».
La missione e il ruolo del CIO, ai sensi dell’art. 2 della Carta Olimpica, comprendono, tra l’altro, il «bandire la violenza» (co. 1), «incoraggiare e supportare lo sviluppo, l’organizzazione e il coordinamento dello sport e delle competizioni sportive» (co. 2), «assicurare la regolare celebrazione dei Giochi» (co. 3), «promuovere la pace» (co. 4), «promuovere la neutralità politica e l’autonomia dello sport» (co. 5), «agire contro ogni forma di discriminazione che colpisce il Movimento olimpico» (co. 6)...
GLI E-SPORTS: STATO ATTUALE E PROSPETTIVE DI INQUADRAMENTO NORMATIVO di Angelo Maietta
Gli e-sports hanno trovato il loro riconoscimento a livello internazionale grazie ad un recente summit organizzato dal Comitato Olimpico Internazionale dove è stata presa in seria considerazione l’ipotesi di inserirli nel programma Olimpico.
Con il termine e-sport ci si riferisce principalmente all’utilizzo di videogiochi sportivi a livello organizzato e competitivo e si ricomprende sia la categoria degli “Sport (o giochi) elettronici”, con un minimo dispendio di energie fisiche, ma con un coinvolgimento generalmente medio-alto di quelle mentali, sia quella degli “Sport simulati”, tramite i quali un determinato sport viene simulato con strumenti che replicano l’attrezzo sportivo reale, con un dispendio di energie sia fisiche che mentali che dipendono dallo “sport” scelto.
La maggior criticità è legata all’assenza totale di forme di legislazione in grado di governare il settore e regolamentare i numerosi aspetti giuridici coinvolti, promuovendo al tempo stesso il gioco leale, prevenendo e contrastando i fenomeni patologici.
ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT, di Riccardo Crucioli
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ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT |
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Estremi provvedimento |
Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2022 n. 5871 |
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Massima |
La riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla generica attività di accompagnamento in montagna, bensì all’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.
Non è, invece, attività riservata quella che non espone a pericolo i turisti escursionisti.
Il criterio di competenza dei rispettivi ruoli risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958.
Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette (con i relativi titoli abilitanti), rientrando questa competenza nell’ambito della competenza riservata dall’art. 117 Cost. in modo esclusivo al legislatore statale. |
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Keywords |
Accompagnamento in montagna - Guide Alpine - Accompagnatori di Media Montagna - Guide Ambientali Escursionistiche |
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Commento/Sintesi |
La decisione in commento ha affrontato, ancora una volta, la delicata tematica dell’accompagnamento in montagna e, riformando la decisione del TAR dell’Aquila n. 306/21, ha ribadito alcuni concetti fondamentali, peraltro già noti sulla base della decisione della Corte costituzionale n. 459/05, oltre che dei principi comunitari di libera concorrenza nell’accesso al mercato delle libere professioni nelle aree di montagna.
Nel caso in esame l’Ente Parco Nazionale della Majella, con determinazione n. 937 del 30 luglio 2020 (recante ad oggetto “Guida del Parco legge 394 del 6 dicembre 1991, art. 14, comma 5. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco nazionale della Majella”), aveva previsto che alla selezione e ai corsi per divenire guida del Parco Nazionale della Majella potessero partecipare le Guide Ambientali Escursionistiche non iscritte nell’albo delle Guide Alpine e, in particolare, non iscritte nell’Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna.
Tale provvedimento era stato impugnato dal collegio regionale delle Guide Alpine e, nel merito, il ricorso era stato accolto dalla sentenza TAR Abruzzo n. 306/2021, contro la quale l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, all’esito del ricorso, ha ribadito che:
- la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna…bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose”;
- il criterio di competenza dei ruoli delle Guide e dei GAE risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità e della disciplina eurounitaria: “il bando impugnato ha, quindi, disegnato un ruolo peculiare per le GAE, per cui, in base al test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958, è rispettato l’equilibrio tra l’esigenza di garantire l’incolumità e la sicurezza degli escursionisti ed il principio di concorrenza: in altri termini, questa figura professionale e i compiti che sono stati disegnati dal bando in esame per quanto concerne il Parco nazionale della Majella, sono conformi a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dall’art. 117 Cost., e dalle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza nell’ambito delle professioni nonché alla Direttiva UE 2018/958 in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio”;
- le leggi regionali che disciplinano l’attività di accompagnamento in montagna, nel caso in esame la legge regionale Abruzzo n. 86/1998, devono essere interpretate sulla base dei principi costituzionali ed eurounitari, e dunque “è legittima l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità”.
La sentenza, però, ha ancora una volta chiarito che l’attività dei GAE non può essere equiparata a quella della Guide Alpine e che, proprio per tale ragione, spetta all’Ente Pubblico (in questo caso il Parco nazionale della Majella) la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati.
E, si noti, è proprio questa la ragione fondante la decisione del Giudice Amministrativo: «sotto questo profilo, il bando impugnato ha circoscritto l’area di attività della Guida del Parco da formare (al quale profilo potrebbe accedere la G.A.E.) non esclusivamente all’attività escursionistica, ma anche a quella didattica, laddove ha affermato che: “Le Guide del Parco sono figure di mediazione tra il Parco e il fruitore, e come tali facilitatori della lettura del paesaggio naturale e interpreti della natura stessa. Inoltre, le Guide, rappresentando verso l’esterno l’immagine del Parco, dovranno essere in grado di comunicare senso di appartenenza e di valorizzare in ogni dettaglio il Parco stesso, oltre a sapersi rapportare con l’utenza straniera. È fondamentale obiettivo dell’Ente avere a disposizione un elenco di operatori di alto profilo professionale che si pongano in maniera propositiva per la costruzione di attività, anche rivolte al pubblico straniero, che sensibilizzino alle questioni legate alla tutela, alla gestione sostenibile e alle buone pratiche in materia ambientale, in stretto rapporto con la visione del Parco, le sue finalità e strategie di conservazione e sviluppo”».
Non solo: ancora una volta il Giudice Amministrativo ha ribadito che il Legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette, competenza esclusiva del Legislatore statale ex art. 117 Cost., e che le GAE e le Guide del Parco non costituiscono una specializzazione della figura professionale regolamentata degli Accompagnatori di media montagna.
In definitiva, l’attività di accompagnamento in montagna, di per sé, non è riservata alle Guide Alpine, mentre lo è di certo allorché si svolge in ambienti pericolosi. |
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Autore |
Dott. Riccardo Crucioli (Trib. Genova) |
LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO NON È ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO, di Antonio Nicodemo
Il Consiglio di Stato ha negato alla Federcalcio italiana la natura di «ente di diritto pubblico», ritenendo inesistente il requisito della «influenza pubblica dominante». La sentenza si caratterizza per l’adesione all’approccio «rigorista» nell’istruttoria in relazione al requisito appena richiamato. Tuttavia, il metodo adottato dal Consiglio supremo di amministrazione sembra in contrasto con le indicazioni fornite dal giudice europeo in materia. Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, lo studio sull’influenza pubblica dominante deve essere caratterizzato da un’indagine complessiva sui poteri che l’Autorità (di controllo) ha sulla federazione.
IL CALCIO MOLESTO: LE CONDOTTE PERSECUTORIE NEL MONDO PROFESSIONISTICO, di Harald Ege e Domenico Tambasco
Partendo dalla definizione di un metodo generale di classificazione e valutazione dei comportamenti lavorativi ostili, gli autori prendono in considerazione i comportamenti persecutori nell’ambito specifico e peculiare del calcio professionistico. Il risultato sono conseguenze pratiche particolarmente significative ai fini della disciplina concreta e della tutela delle vittime, attraverso l’applicazione della fattispecie giurisprudenziale del mobbing e dello straining sportivo.
SPUNTI DI “DIRITTO VIVENTE” IN TEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA di Piero Sandulli
IL CALCIO NEL MONDO DEL METAVERSO (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi) di Daniele Bianchi, Andrea Monti ed Enzo Morelli
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