Terza conferenza Sport in Sinergia

Martedì 19 Maggio alle ore 10:30,presso il Museo del Calcio (viale Aldo Palazzeschi, 20 - Firenze), si terrà la terza Conferenza del progetto "Sport in Sinergia": Il contributo di ANCI, ICS,CONI e CONI Servizi per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva sul territorio.
ANCI, Istituto per il Credito Sportivo, CONI e CONI Servizi, hanno lanciato il progetto Sport in Sinergia, con l'obiettivo di offrire la loro esperienza, proponendo una serie di soluzioni mirate a favorire lo sviluppo dell'impiantistica sportiva sul territorio, tra cui diverse e vantaggiose opportunità di finanziamento.
Si richiede gentile conferma di partecipazione entro la giornata di sabato 16 maggio al seguente indirizzo email: sportinsinergia@coni.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente riferimento: 06 3685 7670.
Master in Progettazione Architettonica di impianti sportivi: Progettare impianti indoor
Giovedì 13 e venerdì 14 marzo si terrà il modulo del Master dedicato alla Progettazione di impianti indoor.
Nello specifico la lezioni si terranno presso l'aula Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Progetto di Roma.
Il corso approfondisce il quadro legislativo, normativo e procedurale relativo alla progettazione degli impianti indoor. Verranno presentati criteri progettuali, strumenti tecnici di intervento, tecnologie ed esperienze operative.
Le lezioni sono tenute da esperti del settore e professionisti Coni Servizi.
La responsabilità sociale delle organizzazioni sportive. Condividere valori per creare valore. (2)
PALLAVOLO: Un oro chiude i Giochi, vittoria delle azzurre sulla Turchia. Record assoluto di primi posti, 186 medaglie complessive
Un oro chiude i Giochi. L'Italia finisce da protagonista, assoluta. Con il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo che certifica la supremazia totale a Mersin 2013. Un 3-1 ineccepibile, che assume un significato supplementare perché a cedere scena e vittoria è proprio la Turchia padrona di casa (tra l'altro allenata dall'ex ct azzurro Massimo Barbolini), seconda anche nella classifica generale della manifestazione. L'en plein della pallavolo, oro anche ieri con la maschile, consegna alla squadra azzurra il record assoluto di primi posti in una manifestazione multidisciplinare all'estero (superato Latakia '87), 186medaglie complessive.TAS 2016/A/4843 "La qualificazione di calciatore professionista"
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Titolo |
La qualificazione di calciatore professionista. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), procedimento n. CAS 2016/A/4843 (Hamzeh Salameh & Nafit Mesan FC v. SAFA Sporting Club & FIFA) 24 Novembre 2017. |
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Massima |
Il criterio decisivo per qualificare un giocatore come professionista è se il corrispettivo ricevuto sia superiore alle spese effettivamente sostenute dall’atleta. E’ irrilevante se il corrispettivo sia di molto o poco superiore alle spese in quanto la normativa FIFA non prevede un minimo salariare e, pertanto, un calciatore deve essere qualificato come professionista anche se accetta di offrire le proprie prestazioni per un misero stipendio. |
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Keywords |
FIFA; calciatore professionista; salario; spese; |
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Norme di riferimento |
Article 2(2) Regulations on the status and transfer of players (RSTP): “A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs (…)”. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
"Il mercato dei diritti audiovisivi nello sport e il diritto di cronaca degli eventi" di Francesco Macioce
"Art. 218 D.L. n. 34-2020 contenuti e criticità" di Enrico Lubrano
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 (TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929), di Enrico Spagnolello e Andrea Sircana
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Titolo/Oggetto |
Le modalità di accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 |
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Estremi provvedimento |
TAR Lazio, Sez. I-ter, sentenza del 17 febbraio 2022, n. 1929 |
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Massima |
Le modalità per l’accesso alla professione di agente sportivo introdotte dalla Legge di stabilità n. 205/2017 non violano i principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e libertà d’impresa, in quanto appaiono proporzionate e ragionevoli rispetto alla professione complessa e delicata che disciplinano. |
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Keywords |
abilitazione; agente sportivo; CONI; esame; procuratore sportivo |
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Commento/Sintesi |
Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, alcuni agenti sportivi abilitatisi successivamente al 31 marzo 2015 hanno impugnato il bando CONI per l’ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato in data 2 gennaio 2019, nonché gli atti regolamentari e normativi connessi, ritenendoli viziati sotto diversi profili, in quanto lesivi della posizione di coloro i quali hanno ottenuto l’abilitazione come agente sportivo successivamente al 31 marzo 2015.
Fino a tale data, infatti, per il rilascio della licenza di agente FIGC il soggetto interessato doveva superare una prova di idoneità.
Dal 1° aprile 2015, invece, coloro che risultavano provvisti dei requisiti richiesti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro con validità annuale e possibilità di re-iscrizione, ovvero con iscrizione solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un contratto di rappresentanza.
Con l’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di stabilità 2018), è stato istituito il “Registro nazionale degli agenti sportivi”, al quale deve essere iscritto il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
L’intervento normativo in questione ha disposto, altresì, che l’iscrizione al registro sia condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, poi, è stata introdotta una doppia prova d’esame: la prima “generale”, presso il CONI; la seconda “speciale”, da svolgersi presso le singole Federazioni presso cui l’agente intende esercitare l’attività.
Pertanto, a differenza dei procuratori sportivi abilitati prima del 31 marzo 2015, i soggetti interessati a intraprendere (o proseguire, per i già abilitati dopo tale data) l’attività di agente sportivo devono sostenere la doppia prova di esame introdotta dal DPCM del 23 marzo 2018 e recepita dalla regolamentazione del CONI e della FIGC.
Tale diverso regime abilitativo è stato oggetto delle censure dei ricorrenti.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 373 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2018, nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, per presunta violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, recanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il principio della libertà d’impresa.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamento la presunta contrarietà della nuova regolamentazione del CONI e della FIGC ai principi internazionali della FIFA, che non prevedrebbero il preventivo superamento di un esame per esercitare l’attività di agente sportivo.
Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la regolamentazione in questione anche nella misura in cui, prevedendo la proroga dei titoli al 31 dicembre 2018 e stabilendo al contempo le prove di esame a settembre e ottobre 2018, impedirebbe agli agenti in regime di proroga risultati inidonei alle prove di esercitare la loro professione.
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi di gravame e improcedibile il terzo profilo di censure, in considerazione dell’intervenuta proroga dei titoli abilitativi al 30 giugno 2019, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di svolgere ulteriori prove d’esame, oltre quelle inizialmente previste per settembre e ottobre 2018.
Entrando nel merito delle censure argomentate, il Giudice amministrativo di primo grado ha, anzitutto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti rispetto all’art. 3 della Costituzione, evidenziando che “La disparità di trattamento presuppone, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, una identità di situazioni che nella fattispecie non si ravvisa”.
I soggetti esonerati dalla prova abilitativa introdotta dalla regolamentazione in esame, infatti, sono coloro i quali avevano già tempo prima svolto una simile prova, conseguendo il titolo di agente sportivo.
I procuratori abilitatisi nel periodo transitorio tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, come i ricorrenti, invece, non hanno sostenuto alcuna prova, avendo fruito dell’iscrizione annuale al registro federale come “Procuratore Sportivo”, con possibilità di re-iscrizione o di nuova iscrizione in occasione della sottoscrizione di un incarico di rappresentanza.
Il TAR Lazio ha poi rilevato un’altra circostanza che legittimerebbe il trattamento differenziato previsto dalla regolamentazione del CONI e della FIGC, ossia l’impossibilità di equiparare l’attività di procuratore sportivo con quella di agente sportivo.
Ad avviso del Giudice amministrativo di primo grado, infatti, l’attività di agente sportivo si differenzierebbe da quella di procuratore in considerazione del suo carattere “professionale” e non “occasionale” proprio, invece, dell’attività di procuratore, stante il carattere temporaneo dell’autorizzazione a svolgere tale attività. In definitiva, il legislatore “non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi”.
Il TAR Lazio ha ritenuto manifestamente infondata anche l’asserita incostituzionalità della regolamentazione del CONI rispetto all’art. 41 della Costituzione. Sul punto, il Giudice amministrativo di primo grado ha, infatti, affermato che la nuova disciplina sugli agenti sportivi non preclude ai procuratori sportivi abilitatisi successivamente al marzo 2015 di svolgere l’attività salvaguardando, fino al dicembre 2019, la possibilità di esercitare nelle more dell’espletamento delle prove indette.
Inoltre, a nulla rileverebbe il fatto che il nuovo bando per agenti sportivi preveda due prove, anziché una come nella previgente regolamentazione. Il requisito della doppia prova d’esame, infatti, oltre ad avere ricevuto il parere favorevole da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “non costituisce uno sbarramento insuperabile ed il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo al presunto contrasto tra la nuova regolamentazione del CONI e la normativa FIFA in materia di accesso alla professione di agente sportivo, il TAR Lazio ha rilevato che la normativa della federazione di calcio internazionale “non preclude l’applicabilità di una normativa nazionale volta a garantire la maggiore qualificazione professionale di coloro che operano quali agenti sportivi”. |
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Autore |
Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana |
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Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 "Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018"
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Nessuna violazione del diritto della concorrenza nell’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018 |
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Estremi provvedimento |
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533, 8534 e 8535 |
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Massima |
L’enforcement dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito delle procedure per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi disciplinate dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri), deve coordinarsi con la c.d. no single buyer rule, prevista dall’art. 9, co. 4 del Decreto Melandri, norma imperativa e di ordine pubblico, idonea a sottrarre al libero gioco della concorrenza la fase di aggiudicazione della procedura competitiva, qualora, all’esito della stessa, un’unica impresa risulti aggiudicataria in esclusiva di tutti i pacchetti relativi alle dirette degli eventi sportivi, o vi sia il rischio di creare una posizione dominante mediante l’aggiudicazione di una parte preponderante degli eventi sportivi messi a gara sulle principali piattaforme media. |
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Keywords |
Diritti audiovisivi; Serie A; AGCM; antitrust; Decreto Melandri |
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Commento/sintesi |
Con sentenze del 28 dicembre 2020, n. 8358 e 30 dicembre 2020, nn. 8533 e 8533, 8534 e 8535 (“Sentenze), il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rigettato i ricorsi in appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) avverso le sentenze del TAR Lazio, Sez. I, 23 dicembre 2016, nn. 12811, 12812, 12814 e 12816, concernenti l’annullamento del provvedimento con cui, all’esito del procedimento I790 – Vendita diritti televisivi Serie A 2015-2018, l’AGCM aveva irrogato sanzioni per complessivi 66 milioni di Euro ai principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv, ossia Mediaset S.p.A., RTI S.p.A. e Sky Italia S.r.l., nonché alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e al suo advisor Infront Italy S.r.l. (rispettivamente, “Mediaset”, “RTI”, “Sky”, “LNPA” e “Infront”), per una presunta intesa restrittiva della concorrenza che, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), avrebbe alterato la gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. A giudizio dell’Autorità, l’intesa si sarebbe realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti prestabiliti dalla LNPA derivante dal confronto dei broadcaster nell’ambito della procedura competitiva prevista e disciplinata dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (c.d. Decreto Melandri).
A seguito dei ricorsi di primo grado, introdotti da Mediaset e RTI, Sky, LNPA e Infront, il TAR Lazio annullava il Provvedimento, affermando, tra le altre cose, da un lato, che la ratio dei poteri di vigilanza attribuiti all’AGCM dal Decreto Melandri, è quella evitare “essenzialmente e principalmente la creazione di posizioni dominanti, secondo la preoccupazione esplicita del legislatore delegante”; dall’altro, che tale prerogativa non impedisce all’Autorità di verificare la sussistenza di altre forme patologiche derivanti dalla disciplina antitrust – quali, ad esempio, le intese restrittive della concorrenza – ma ciò “pur sempre in un’ottica contestualizzata al mercato di riferimento e ai soggetti in esso coinvolti, siano essi l’organizzatore della competizione, gli operatori della comunicazione e l’utente inteso quale consumatore finale”, così come definiti dal Decreto Melandri.
Su tali assunti, il TAR Lazio affermava che il presunto accordo tra i broadcaster, la LNPA e Infront, censurato dall’AGCM, in realtà, aveva “assunto una funzione “pro - concorrenziale” nella peculiarità del mercato di riferimento, consentendo il confronto […] tra i due unici operatori esistenti, con conseguenze tangibili anche […] per i consumatori, che non hanno infatti visto un aumento dei prezzi per i rispettivi “abbonamenti”” e, pertanto, non poteva definirsi come “accordo spartitorio” poiché le parti erroneamente sanzionate dal Provvedimento avevano consentito “il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata”.
L’AGCM, dunque, impugnava le sentenze del Giudice amministrativo di primo grado, insistendo sulla illiceità dell’esito della procedura di gara per l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi in questione, caratterizzato da una presunta intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del TFUE che avrebbe garantito, da un lato, la ripartizione del mercato tra i due operatori storici (i.e. RTI/Mediaset e Sky) e, dall’altro, il consolidamento delle rispettive posizioni di mercato e la cristallizzazione delle assegnazioni operate nelle stagioni calcistiche precedenti.
In definitiva, dinanzi al Consiglio di Stato, l’Autorità ribadiva che le condotte poste in essere dalle parti destinatarie del Provvedimento, oltre ad annullare di fatto il confronto competitivo nell’ambito della gara, distorsero il relativo meccanismo, tanto da elidere ogni concorrenza sul merito ed ogni possibilità d’ingresso, anche futuro, di nuovi operatori nel mercato dei diritti televisivi sportivi.
Con le Sentenze, il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze dell’AGCM confermando la decisione del TAR Lazio di annullare il Provvedimento.
Il Giudice amministrativo di secondo grado ha offerto una lettura dei fatti – e, in particolare, degli esiti della procedura competitiva – ritenuta più plausibile rispetto al presunto disegno spartitorio affermato dall’AGCM nel Provvedimento e nel ricorso in appello.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto l’accento sull’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, secondo cui è vietato “a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti” (c.d. no single buyer rule). Questa norma, inderogabile anche per l’AGCM, pone un chiaro divieto per la fase di aggiudicazione (quindi, non della gara in sé e dei suoi materiali risultati) idoneo a condizionare il relativo risultato.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, proprio in considerazione della no single buyer rule, la LNPA, lungi dal concertare l’esito della gara per favorire uno o entrambi i broadcaster, si è limitata ad applicare l’art. 9, co. 4, del Decreto Melandri, “norma imperativa e di ordine pubblico”, al fine di apportare un correttivo all’“effetto illecito” derivante dall’esito della procedura di gara che vedeva un unico operatore aggiudicatario di tutti i pacchetti formulati dalla LNPA.
Erroneamente, dunque, l’AGCM ha considerato il mero dato spartitorio e la violazione dell’esito formale della gara, senza tenere “in debito conto come la norma ex art. 9, co. 4 proprio per le medesime ragioni d’interesse pubblico e di piena contendibilità di tali diritti tra gli operatori (che a suo tempo avevano suggerito per legge la procedura competitiva) non tollerasse aggiudicazioni di fatto totalitarie ed in contrasto col principio di virtuosa concorrenza tra i titolari di ciascuna intera piattaforma”.
In definitiva, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, l’Autorità non avrebbe colto le peculiarità del mercato rilevante caratterizzato dalla presenza di una norma (l’art. 9 del Decreto Melandri) idonea a influire marcatamente sull’esito delle procedure competitive dalla stessa previste e disciplinate, dalla scarsità di beni contendibili (i.e. i pacchetti di diritti audiovisivi), e dal ristretto numero di competitor in grado di offrire i servizi richiesti dall’organizzatore della competizione sportiva.
E ciò in antitesi con il consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di diritto della concorrenza, secondo cui è onere dell’AGCM la definizione del mercato rilevante “[…] ex se funzionale all’individuazione delle stesse caratteristiche del contesto in cui si colloca l'ipotizzato illecito coordinamento delle condotte tra le imprese”.
Sulla base di tale argomentazione – trait d’union delle Sentenze in commento – il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi in appello dell’AGCM avverso le relative pronunce del TAR Lazio, ribadendo, dunque, la correttezza dell’operato della LNPA, del suo advisor e degli operatori coinvolti nell’ambito della procedura per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il triennio 2015-2018. |
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Autore |
Enrico Spagnolello, Avvocato |
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link:
Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2020, n. 8358
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8533
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8534
Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 dicembre 2020, n. 8535
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