IL DECALOGO DELL’ACCOMPAGNATORE IN MONTAGNA (Corte d’Appello di Torino, sezione terza penale, 14.02.2023 (dep. 20.07.2023), n. 1066), di Riccardo Crucioli
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Il decalogo dell’accompagnatore in montagna |
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Corte d’Appello di Torino, sezione terza penale, 14.02.2023 (dep. 20.07.2023), n. 1066. |
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Massima |
L’accompagnatore in montagna riveste una posizione di garanzia ed ha il compito di verificare quali sono le condizioni dei luoghi, se essi si prestano allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avendo avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero dei partecipanti.
Nell’ambito della disciplina scialpinistica non esistono precetti procedurali condivisi e definiti tali da elevarsi a norme cautelari suscettibili, laddove violate, di fondare una responsabilità a titolo di colpa specifica.
Sussiste cooperazione colposa allorquando tutte le decisioni sono prese di comune accordo dagli istruttori. |
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Keywords |
Montagna, valanga, colpa, guida, accompagnamento, neve, scialpinismo, obbligo protezione, fonte obbligo garanzia. |
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Commento |
Con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Torino esamina il tragico caso di incidente in montagna, verificatosi durante l’escursione sul Colle Chamolè, in cui una valanga coinvolse un gruppo di scialpinisti, soci CAI, uccidendone due, provocando lesioni ad un altro e travolgendone cinque ancora impegnati nella risalita.
Per i contenuti della pronuncia di primo grado (Tribunale di Aosta, 24.02.2021 (dep. 22.04.2021, n. 65), espressione di condivisibili principi di diritto, ma oggetto di rilievi critici da parte degli esperti del settore, si rinvia al commento già pubblicato dallo scrivente in questa Rivista articolo_neve_e_montagna_1.pdf (coni.it)
La sentenza di secondo grado ha confermato in pieno tutte le argomentazioni fattuali e giuridiche affrontate dal tribunale aostano, eccettuata la concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici negate dal primo giudice.
La decisione, strutturata in modo pregevole, ripercorre i punti salienti della sentenza di condanna di primo grado in questi termini: - ricostruisce il fatto, ovvero che il 7 aprile 2018 un gruppo composto da ben ventuno persone (sette istruttori del CAI, dodici allievi e due aggregati) salgono, in direzione del rifugio Arbolle, fino alla cima dello Chamolè; l’orario è tardo, il calore scalda il pendio innevato, i primi membri del gruppo giungono al Colle ed una massa nevosa travolge gli altri che erano ancora impegnati nella risalita; - individua la causa del disastro (inteso in sento giuridico), così come accertata dal perito e dal Giudice di primo grado, nel sovraccarico impresso dal transito degli scialpinisti sul manto nevoso sito sul crinale, composto da una placca a vento che ha innescato la valanga; - dichiara applicabili le regole della colpa generica, tenuto conto dell’assenza di regole cautelari specifiche o di linee guida comportamentali; - accerta la colpa degli imputati (sei istruttori, dato che uno è deceduto), essendo prevedibile l’evento ed evitabile la stessa salita al rifugio (sia in generale, sia mediante la percorrenza di altra via o con altre modalità), avendo essi scelto negligentemente il percorso; avendo portato un numero troppo elevato di partecipanti, avendo deciso un orario di partenza inadeguato e non avendo assunto informazioni da professionisti esperti del luogo; - accerta come, nonostante l’organizzazione gerarchica del CAI, le scelte siano state condivise da tutti gli istruttori, che avevano cooperato nei processi decisionali della spedizione. Per lunghe pagine, la Corte dettaglia anche le ragioni di doglianza degli appellanti, incentratesi sulla ricostruzione del fatto, sulle cause di innesco della valanga e, soprattutto, sui profili di colpa esistenti in capo ai condannati in primo grado (da pagina 9 a pagina 21 della sentenza).
Infine, la Corte conferma tutto l’impianto motivazionale del primo grado.
Con l’ausilio anche di immagini fotografiche, inserite nel testo della motivazione, la sentenza conferma prima di tutto l’individuazione della causa della valanga: il distacco è avvenuto, senza dubbio alcuno, per il sovraccarico impresso dal transito degli scialpinisti lungo il pendio; peso che ha sollecitato gli strati deboli profondi, determinandone il collasso. Si apprezza, al riguardo, il rigore con il quale sono state esaminate le consulenze delle difese, per escluderne il rilievo nel caso in esame.
La Corte esamina, poi, dettagliatamente il profilo soggettivo degli imputati, dando per assodato che gli stessi si trovassero in una posizione di garanzia, essendo “destinatari di obblighi di protezione e di controllo dei pericoli che possono incombere sui differenti beni tutelati dall’ordinamento giuridico, doveri che vengono richiamati dall’art. 40 cpv c.p.”. Trattasi di colpa omissiva impropria, dunque, come inquadramento dogmatico non revocabile in dubbio. Infatti, “in veste di organizzatori della gita, istruttori e guide dell’escursione essi apparivano tutti indistintamente investiti del compito di verificare quali fossero le condizioni dei luoghi, se questi si prestassero allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero dei partecipanti”.
Questa la ratio della decisione in tre righe di motivazione.
Non che il concetto sia così semplicisticamente affrontato, anzi: nelle pagine successive la Corte spiega, nel dettaglio, ogni singolo aspetto della colpa, schematizzando l’essenza del rimprovero mosso agli imputati. Non, infatti, un “atteggiamento antidoveroso della volontà”, tralaticiamente inteso, ma una condotta materiale connotata da gravi negligenze, imprudenze ed imperizie analiticamente descritte dalla Corte.
La Corte, inoltre, individua la fonte dell’obbligo di protezione nel rapporto “allievo-maestro”, che trova fondamento nel contratto, anche verbale, di insegnamento ed affidamento. Precisa, altresì, che la colpa, in generale, può consistere nell’inottemperanza al dovere di attivarsi per individuare la presenza dei pericoli che debbono essere prevenuti dai garanti, oppure nella mancata esecuzione delle condotte necessarie a prevenire, neutralizzare ovvero ridurre quei pericoli.
Infine, dopo aver descritto le regole di diritto proprie della colpa ex art. 43 c.p. e del giudizio controfattuale ed aver delineato, ancora una volta, la cooperazione colposa tra gli imputati, la Corte elenca una sorta di decalogo della “colpa in montagna”; decalogo molto concreto che dovrebbe essere tenuto presente da chiunque organizzi una escursione di scialpinismo.
Negligenza, imprudenza ed imperizia hanno connotato la condotta degli imputati che “avrebbero dovuto valutare diversamente gli elementi a loro disposizione e i numerosi campanelli di allarme che, con palese evidenza, sono emersi dagli atti processuali”. In estrema sintesi, tali omissioni o azioni hanno riguardato:
- la selezione del percorso; - la valutazione delle condizioni del manto nevoso sul Colle; - la mancata assunzione di informazioni da persone e/o professionisti del luogo; - l'assenza di conoscenza specifica del percorso prescelto e la valutazione operata unicamente mediante lettura di siti specializzati contenenti descrizioni risalenti nel tempo (oltretutto, con espressa indicazione di “pericolo valanghe”); - la sottovalutazione delle indicazioni del bollettino nivometeorologico, oltre tutto generico e non integrato con informazioni dettagliate assunte in loco; - la scelta di orario di partenza inadeguato e l’imperizia nella valutazione del tempo di ascesa; - l'esorbitante numero di partecipanti.
Oltre a tale elencazione di condotte, la sentenza si segnala anche per il richiamo reiterato al principio di precauzione, centrale nell’ambito dell’attività pericolosa “la cui preparazione ed il cui svolgimento devono essere connotati e preceduti dalla più ampia esplorazione informativa al fine di escludere, con il massimo grado di certezza possibile, la sussistenza di fonti di rischio impreviste, ulteriori rispetto a quelle, minime, connaturate alla pratica scialpinistica”.
Una conferma attesa, dunque, di come la colpa in montagna debba essere valutata con rigore, proprio in relazione alle attività di insegnamento. |
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Dott. Riccardo Crucioli (Giudice penale del Tribunale di Genova) |
SEMENYA C. SVIZZERA (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11 luglio 2023), di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
SEMENYA C. SVIZZERA |
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Estremi provvedimento |
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11 luglio 2023 |
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Keywords |
Divieto di discriminazione – Diritto ad un ricorso effettivo – TAS – Tribunale federale svizzero – Ordine pubblico |
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Commento/Sintesi |
Caster Semenya è un’atleta (mezzofondista e velocista) sudafricana affetta da disordini/differenze dello sviluppo sessuale (Disorders/Differences of Sex Development, DSD). Con il termine di SDS si fa riferimento ad una condizione congenita nella quale vi è stata un’alterazione dello sviluppo sessuale. Nell’ambito dei DSD, l’espressione 46 XY DSD indica varie tipologie di disordini/differenze dello sviluppo sessuale nelle quali un soggetto con cariotipo maschile normale (46 XY) presenta un sesso cromosomico non conforme rispetto agli usuali processi di sviluppo dei genitali con la conseguenza che questi ultimi si presentano in disaccordo con il cariotipo. Per effetto di tale condizione, il corpo dell’atleta sudafricana produce spontaneamente una quantità di ormoni maschili (in particolare, il testosterone) di gran lunga superiore a quella ordinariamente prodotta da un’atleta con cariotipo tipicamente femminile (46 XX) non affetta da DSD.
Al fine di tutelare la parità delle armi e la regolarità delle competizioni sportive nell’interesse di tutte le atlete donne, la IAAF - l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, oggi World Athletics (WA) -, nel 2018 ha adottato un regolamento (il Regolamento DSD) in forza del quale le donne affette da sindrome 46 XY DSD, al fine di poter partecipare alle competizioni femminili in talune specialità (400 metri, 400 metri ostacoli, 800 metri, 1500 metri, 1 miglio), sono tenute a sottoporsi a una terapia ormonale per abbassare la produzione di ormoni androgeni, ritenuti in grado di attribuire un vantaggio fisico e, di conseguenza, di falsare le competizioni sportive.
Il Regolamento DSD è stato impugnato dall’atleta sudafricana davanti al TAS di Losanna il quale, con lodo del 30 aprile 2019, ha respinto l’appello sottolineando che, sebbene il Regolamento DSD presentasse un carattere discriminatorio, costituiva uno strumento necessario, ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, ossia l’equità delle competizioni sportive.
Il 28 maggio 2019 l’atleta ha impugnato il lodo arbitrale davanti al Tribunale federale svizzero sostenendo che il Regolamento DSD introduceva una forma di discriminazione fondata sul sesso (e sulle caratteristiche sessuali) e pregiudicava la dignità umana e i diritti della personalità e per tali motivi doveva ritenersi contrario all’ordine pubblico.
Nella propria sentenza, dopo aver sottolineato che il controllo sostanziale di un lodo arbitrale internazionale da parte del Tribunale federale è limitato alla questione della compatibilità del lodo con l'ordine pubblico, il Tribunale federale ha precisato che:
(i) un lodo è incompatibile con l'ordine pubblico se disconosce i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico. Tale è il caso quando viola principi fondamentali di diritto sostanziale al punto da non essere più conciliabile con l'ordinamento giuridico e il sistema di valori determinante;
(ii) anche quando il Tribunale federale è chiamato a statuire su un ricorso avverso un lodo reso da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera e autorizzato ad applicare in via integrativa il diritto svizzero, esso è tenuto ad osservare, quanto alle modalità di attuazione di tale diritto, la stessa distanza che essa imporrebbe all'applicazione fatta di qualsiasi altro diritto e che non deve cedere alla tentazione di esaminare con cognizione di causa se le pertinenti norme di diritto svizzero sono state interpretate e/o applicate correttamente, come farebbe se fosse investito di un ricorso in materia civile contro una sentenza statale;
(iii) la violazione delle disposizioni della CEDU o della Costituzione svizzera non rientra tra le doglianze tassativamente elencate dall'art. 190 par. 2 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (PILA). Non è quindi possibile invocare direttamente tale violazione. I principi sottesi alle disposizioni della CEDU o della Costituzione svizzera possono, tuttavia, essere presi in considerazione nell'ambito dell'ordine pubblico per dare concreta espressione a tale nozione.
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale federale ha condiviso l’analisi svolta dal TAS e, pur ritenendo il Regolamento DSD discriminatorio, l’ha considerato uno strumento necessario, ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, escludendo qualsiasi contrarietà del lodo all’ordine pubblico.
Il 18 febbraio 2021 l’atleta ha impugnato la sentenza del Tribunale federale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli artt. 3 (proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti), 6 (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) et 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.
Con sentenza dell’11 luglio 2023 la Corte ha accertato la violazione da parte della Svizzera degli artt. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.
Nello specifico, i punti di maggior interesse della pronuncia della Corte europea riguardano i seguenti aspetti.
(a) La competenza della Corte
Secondo il governo svizzero, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’atleta sudafricana in quanto:
(i) il presente caso riguarda un'atleta domiciliata in Sudafrica e la sua federazione nazionale, costituita in forma di associazione di diritto privato sudafricano, che hanno impugnato dinanzi al TAS, ente non statale, la validità di un regolamento emanato dalla WA, associazione di diritto privato monegasco. Inoltre, nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente, il TAS non ha esaminato la validità del regolamento contestato rispetto al diritto svizzero, poiché ha applicato il regolamento interno della WA, la Carta olimpica e, in subordine, il diritto monegasco:
(ii) in tale contesto, in conformità alle disposizioni interne in materia e alla prassi ad essa relativa, la missione del Tribunale federale, investito di un ricorso in materia civile avverso un lodo arbitrale internazionale, non consiste nel pronunciarsi con pieno potere di controllo, come una corte d'appello, ma solo nell’esaminare se, nei limiti dei motivi giuridicamente ammissibili contro tale lodo, e cioè quelli elencati nell'art. 190, par. 2 PILA, le doglianze invocate avverso il lodo in questione sono fondate o meno;
(iii) conseguentemente, il Tribunale federale non può statuire materialmente sul contenuto del lodo impugnato ma solo esaminare, sulla base dei fatti accertati in tale lodo, se il risultato cui esso conduce sia contrario o meno ai valori essenziali che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico.
Pur riconoscendo che la Svizzera non ha avuto alcun ruolo nell'adozione del regolamento contestato, emanato dalla WA, un'associazione di diritto privato monegasco, la Corte ricorda che l’articolo 1 della Convenzione stabilisce che “Le Alte Parti contraenti garantiscono a tutti coloro che rientrano nella loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti nel Titolo I della (...) Convenzione”. Inoltre, la Corte ricorda che dal momento in cui un soggetto propone un'azione dinanzi ai giudici civili di uno Stato, sussiste incontestabilmente un "vincolo giurisdizionale" tra tale soggetto e lo Stato, nonostante l'eventuale extraterritorialità dei fatti all'origine dell'azione. Nel caso dell’atleta sudafricana, pertanto, l'impugnazione avverso il lodo arbitrale del TAS con cui l’atleta ha adito il Tribunale federale ha, a priori, messo in gioco la giurisdizione della Svizzera ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Inoltre, la Corte ricorda che nel caso di specie si è in presenza di un arbitrato obbligatorio che priva la ricorrente della possibilità di adire i tribunali ordinari nel suo paese o altrove. In tale contesto, pur riconoscendo i vantaggi di un tale sistema "centralizzato" per le controversie relative allo sport, in particolare al fine di garantire una certa coerenza e uniformità della giurisprudenza TAS a livello internazionale, la Corte ritiene che, qualora si dichiarasse incompetente a conoscere di questo tipo di ricorsi, essa correrebbe il rischio di precludere l'accesso alla Corte ad un'intera categoria di soggetti, vale a dire gli sportivi professionisti, il che non può essere coerente con lo spirito, l’oggetto e lo scopo della Convenzione, posto che una tale conclusione sarebbe difficilmente conciliabile con l'idea della Convenzione quale strumento costituzionale di ordine pubblico europeo, di cui gli Stati parti sono tenuti a garantire almeno i fondamenti a tutti i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
Inoltre, come già affermato nella causa Mutu e Pechstein, sebbene il TAS non sia né un tribunale statale né un'altra istituzione di diritto pubblico svizzero, ma un ente emanante dall'International Council of Arbitration for Sport (“l'ICAS”), vale a dire da una fondazione svizzera di diritto privato che, in quanto tale, non applica direttamente la Convenzione, nel momento in cui il Tribunale federale respinge un ricorso avverso un lodo del TAS, il Tribunale federale finisce inevitabilmente per attribuire forza di cosa giudicata nell'ordinamento giuridico svizzero al lodo arbitrale.
Per quanto riguarda, invece, l'argomento del governo svizzero, secondo cui il potere di controllo del Tribunale federale è limitato in tali procedimenti, la Corte ammette che il controllo esercitato dal Tribunale federale è limitato alla compatibilità del lodo arbitrale impugnato con l'ordine pubblico e che tale nozione è interpretata in modo molto restrittivo dal Tribunale federale. Tuttavia, dalla giurisprudenza del Tribunale federale risulta che la nozione di ordine pubblico, in senso materiale, include, inter alia, il divieto di discriminazione e il rispetto della dignità umana e, in una certa misura, il diritto al libero esercizio di una professione quale emanazione dei diritti della personalità, vale a dire i medesimi diritti che sono al centro del ricorso dell’atleta. Inoltre, poiché il Tribunale federale ha esaminato le doglianze formulate dalla ricorrente dal punto di vista della discriminazione, dei diritti della personalità e della dignità umana, non si può sostenere che tali doglianze non possano essere esaminate dalla Corte.
(b) Il divieto di discriminazione (anche in rapporto al diritto alla vita privata e familiare) – Artt. 14 e 8 della Convenzione
(b1) Il potere di controllo del TAS e del Tribunale federale
Secondo la Corte il TAS, nonostante una pronuncia molto dettagliata resa a seguito di un’udienza durata cinque giorni durante i quali sono stati ascoltati numerosi esperti e periti, quando ha affrontato il tema del carattere necessario, ragionevole e proporzionato del Regolamento DSD non ha fatto alcun riferimento all’articolo 14 della Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte. Con riferimento, invece, al Tribunale federale, la Corte ritiene che il controllo molto limitato esercitato dal Tribunale federale possa essere giustificato nel campo dell'arbitrato commerciale, dove le società, generalmente su un piano di parità, concordano su base volontaria di devolvere le loro controversie ad un collegio arbitrale. Al contrario, la portata limitata del controllo del Tribunale federale può essere più problematica in materia di arbitrato sportivo, dove gli individui si trovano a confrontarsi con organizzazioni sportive spesso molto potenti. Infatti, lo stesso Tribunale federale ha riconosciuto nella sua sentenza riguardante la ricorrente che “lo sport agonistico è caratterizzato da una struttura molto gerarchica, sia a livello internazionale che nazionale. Stabiliti su un asse verticale, i rapporti tra gli atleti e le organizzazioni che si occupano delle diverse discipline sportive si distinguono in questo senso dai rapporti orizzontali tra le parti di un rapporto contrattuale”.
(b2) I dubbi scientifici relativi al carattere giustificato del Regolamento DSD
La Corte rileva che la serietà delle doglianze della ricorrente circa la violazione del divieto di discriminazioni fondate sul sesso e sulle caratteristiche sessuali non è mai stata messa in discussione dal TAS. Quest’ultimo, infatti, nel proprio lodo, ha sottolineato che gli effetti collaterali del trattamento ormonale erano "significativi"; che un'atleta, pur seguendo scrupolosamente il trattamento ormonale che le era stato prescritto, poteva trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le prescrizioni del Regolamento DSD; e che l'evidenza di un concreto vantaggio atletico a favore di atleti 46 XY DSD nelle discipline dei 1.500 metri fosse debole. Nonostante ciò, la Corte osserva che queste gravi preoccupazioni non hanno indotto il TAS a sospendere il Regolamento DSD, come aveva fatto qualche anno prima nella causa Dutee Chand, omettendo di considerare che lo stesso Regolamento DSD prevede che il beneficio del dubbio debba andare a vantaggio dell'atleta. Per quanto riguarda il Tribunale federale, invece, la Corte rileva che quest’ultimo non ha tentato di respingere i dubbi espressi dal TAS circa l'applicazione pratica e la base scientifica del regolamento DSD. In particolare, al Tribunale federale viene rimproverato di non aver tenuto nella giusta considerazione i recenti rapporti di organismi competenti nel campo dei diritti umani (in particolare, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani) che sollevano serie preoccupazioni circa la discriminazione nei confronti delle donne nello sport, comprese le atlete intersessuali, sulla base di norme come quella in esame nel caso di specie.
(b3)Il bilanciamento degli interessi e valutazione degli effetti secondari del trattamento ormonale prescritto dal Regolamento DSD
A tale proposito, la Corte ricorda che in base all’articolo 14 della Convenzione una disparità di trattamento è discriminatoria se non si basa su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non ha uno scopo legittimo o se vi è non un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In altre parole, per soddisfare i requisiti dell'articolo 14 della Convenzione, il Tribunale federale avrebbe dovuto soppesare gli interessi invocati da WA, in particolare quello della concorrenza leale, con quelli invocati dal ricorrente, in particolare quelli relativi alla sua dignità e reputazione, la sua integrità fisica, la sua sfera privata, comprese le sue caratteristiche sessuali, e il suo diritto all'esercizio della professione. Tuttavia, il Tribunale federale non l'ha fatto poiché, secondo la sua giurisprudenza, tale esame non rientra nella nozione di ordine pubblico. Nello specifico, la Corte rimarca le seguenti lacune nella sentenza del Tribunale federale:
(i) il Tribunale federale è partito dal principio secondo cui il Regolamento DSD offriva alla ricorrente una vera e propria "scelta", rilevando che le pillole contraccettive non sono obbligatoriamente prescritte alle atlete 46 XY DSD poiché tali atlete conservano sempre la possibilità di rifiutarsi di seguire tale “trattamento”. Sennonché, la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale federale, la ricorrente non dispone di una reale scelta: o si sottopone a un trattamento farmacologico, suscettibile di nuocere alla sua integrità fisica e psicologica, al fine di ridurre il suo livello di testosterone e di poter esercitare la sua professione, oppure rifiuta questo trattamento, con la conseguenza di dover rinunciare alle sue competizioni preferite, e quindi all'esercizio della sua professione. In altri termini, qualunque sia la scelta dell’atleta, la soluzione adottata implica comunque una rinuncia ad alcuni diritti garantiti dall'art. 8 della Convenzione. In tale contesto, per ritenere soddisfatti i requisiti della Convenzione, il Tribunale Federale avrebbe dovuto affrontare il dilemma che si poneva alla ricorrente;
(ii) il Tribunale Federale non ha tenuto sufficientemente conto dell'argomento degli effetti collaterali legati all'uso di contraccettivi orali, nonostante il TAS avesse sottolineato che tali effetti sono “significativi”. In particolare, il Tribunale federale, pur riconoscendo che le cure mediche somministrate contro la volontà di un individuo costituiscono una “grave ingerenza” nella libertà personale e vanno al cuore stesso della dignità della persona interessata, ha avallato il lodo del TAS secondo cui questi effetti non differiscono in natura dagli effetti collaterali sperimentati da migliaia, se non milioni, di altre donne con cariotipo XX che assumono contraccettivi orali. Tuttavia, la Corte non è convinta da tale argomento, che non tiene conto del fatto che, in particolare a causa degli effetti collaterali del trattamento ormonale, molte donne non assumono contraccettivi orali. Né tiene conto del fatto che gli effetti collaterali, così come vissuti dalle donne che esercitano un'attività sportiva fuori competizione, possono avere un impatto ancora maggiore sull'organismo e sull'equilibrio fisico e mentale di un atleta di alto livello e quindi influenzare negativamente le sue prestazioni sportive.
(b4) Gli effetti orizzontali della discriminazione
Secondo il Tribunale federale la garanzia del divieto di discriminazione previsto dalla Costituzione svizzera riguarda esclusivamente lo Stato e non produce, in linea di principio, alcun effetto orizzontale diretto sui rapporti tra privati. Infatti, secondo il Tribunale federale è tutt'altro che scontato ritenere che il divieto di discriminazione emanato da un soggetto di diritto privato sia uno dei valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo le concezioni prevalenti in Svizzera, dovrebbero costituire la base di qualsiasi ordinamento giuridico.
Per contro, dalla giurisprudenza della Corte discende che gli Stati sono tenuti ad adottare misure per proteggere le persone sotto la loro giurisdizione da trattamenti discriminatori, anche se il trattamento discriminatorio è somministrato da privati. In altre parole, secondo la Corte i giudici nazionali sono tenuti a garantire una reale ed effettiva tutela anche contro le discriminazioni commesse da singoli. Nel caso di specie, per contro, il Tribunale federale non ha ritenuto che il divieto di discriminazione emanato da soggetti di diritto privato rientrasse nell'ambito della nozione di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 190, par. 2 e) PILA e, di conseguenza, non ha sottoposto il Regolamento DSD emanato dalla World Athletics, atto non statale, al controllo di conformità alla Costituzione o alla Convenzione richiesto dall’atleta.
Per tali motivi la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia beneficiato in Svizzera di garanzie istituzionali e procedurali sufficienti che le avrebbero consentito di far valere efficacemente le sue doglianze, Pertanto, e tenuto conto del rilevante interesse personale per la ricorrente, vale a dire la sua partecipazione a competizioni atletiche a livello internazionale e quindi l'esercizio da parte sua della sua professione, la Svizzera ha superato il ridotto margine di discrezionalità di cui godeva nel caso di specie , che riguardava una discriminazione fondata sul sesso e sulle caratteristiche sessuali, che può essere giustificata solo da “considerazioni molto forti”. Le significative poste in gioco nella causa per l’atleta e il ridotto margine di discrezionalità dello Stato convenuto avrebbero dovuto comportare un controllo istituzionale e procedurale approfondito, di cui l’atleta non ha beneficiato. Ne consegue che la Corte non è in grado di affermare che il regolamento contestato, come applicato alla ricorrente, possa essere considerato una misura oggettiva e proporzionata allo scopo perseguito.
(c) Il diritto ad un ricorso effettivo
La Corte ritiene che nel caso dell’atleta sudafricana ci sia stata una violazione anche del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, per le stesse ragioni che l'hanno indotta a constatare una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, vale a dire l'assenza di sufficienti garanzie istituzionali e procedurali in Svizzera. A tale proposito, la Corte ricorda che, nell'ambito di un arbitrato che le era stato imposto dal regolamento sportivo pertinente e che escludeva il diritto di adire qualsiasi tribunale ordinario, la ricorrente non aveva avuto altra scelta che rivolgersi al TAS per contestare la validità del Regolamento DSD. Tuttavia, nel ritenere che fosse certamente discriminatorio, ma che tuttavia costituisse un mezzo necessario, ragionevole e proporzionato per raggiungere gli scopi perseguiti dalla WA, il TAS non ha valutato la validità del regolamento in questione alla luce dei requisiti del Convenzione e, in particolare, non ha risposto alle accuse di discriminazione alla luce dell'articolo 14 della Convenzione, nonostante le doglianze ben fondate e credibili della ricorrente. Per quanto riguarda il Tribunale federale, il suo potere di controllo era molto limitato nella presente causa, poiché si trattava di arbitrato in materia sportiva, ed era quindi limitato alla questione se il lodo impugnato fosse contrario all'ordine pubblico all'interno del significato dell'articolo 190, par. 2, e) PILA. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
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Si tratta, infatti, di una normativa che si ispira a provvedimenti giuridici di matrice concorrenziale, per di più ad una serie di obblighi, regole e principi che le autorità antitrust, nazionali e comunitarie, avevano irrogato, secondo una disciplina consolidata, alle vendite centralizzate dei diritti audiovisivi operate da diverse leghe calcistiche europee negli anni precedenti...
UN’IPOTESI DI RINVIO: RIFLESSIONI RELATIVE ALLE DELEGHE CONTENUTE NELLA LEGGE N. 86 DEL 2019, di Piero Sandulli
Al fine di riuscire a comprendere meglio il portato della legge n. 86 del 2019, con la quale sono state dettate rilevanti deleghe per il riordino della gestione sportiva in Italia, è necessario effettuare alcune riflessioni in merito agli accadimenti che hanno determinato l’emanazione di quella legge.Al fine di riuscire a comprendere meglio il portato della legge n. 86 del 2019, con la quale sono state dettate rilevanti deleghe per il riordino della gestione sportiva in Italia, è necessario effettuare alcune riflessioni in merito agli accadimenti che hanno determinato l’emanazione di quella legge.
Deve essere, preliminarmente, ricordato come l’assenza nel testo originario della Costituzione di qualsiasi riferimento allo sport abbia pesato, non poco, sulla emanazione delle leggi che hanno regolato il sistema sportivo italiano. A ben vedere, tutte le leggi che sono intervenute sul tema, a partire da quella sul professionismo sportivo, la legge n. 91 del 1981, sono state formulate per porre rimedio ad una emergenza che si era verificata nel settore sportivo...
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO VALENCIA CLUB DE FUTBOL. AIUTI DI STATO (nota a Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2022, Causa C 211/20 P), di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO VALENCIA CLUB DE FUTBOL AIUTI DI STATO |
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Estremi provvedimento |
Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2022, Causa C-211/20 P |
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Massima |
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Keywords |
Club di calcio professionistici – Aiuti di Stato – Garanzie – Vantaggio – Onere della prova |
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Commento/Sintesi |
La sentenza in esame respinge il ricorso proposto dalla Commissione europea mediante il quale detta istituzione ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 12 marzo 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16, EU:T:2020:98) con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione, del 4 luglio 2016 relativa all’aiuto di Stato a favore, inter alia, del Valencia Club de Fútbol (Valenzia CF). I fatti della controversia Il 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas («IVF»), istituto finanziario del governo regionale di Valencia (Spagna), ha fornito alla Fundación Valencia una garanzia per un prestito bancario di EUR 75 milioni mediante il quale essa ha acquisito, nel contesto di un aumento di capitale, il 70,6% delle azioni del Valencia CF. In seguito, l’IVF ha incrementato di EUR 6 milioni la garanzia fornita alla Fundación Valencia. Con decisione del 4 luglio 2016 la Commissione ha ritenuto che le garanzie bancarie concesse dall’IVF non rispettavano le condizioni stabilite nella Comunicazione relativa alle garanzie e ha ritenuto, quindi, che i beneficiari non avrebbero ottenuto le misure in esame alle stesse condizioni sul mercato e che, pertanto, tali misure avevano conferito un vantaggio indebito ai beneficiari, integrando in tal modo i presupposti per dichiarare illegittimo l’aiuto di Stato ordinandone il recupero. Su ricorso del Valencia CF, con sentenza del 12 marzo 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione sul presupposto che quest’ultima avesse commesso una pluralità di errori in sede di applicazione ed interpretazione della propria Comunicazione sulle garanzie, con particolare riferimento alla nozione di “vantaggio economico”. Avverso tale sentenza la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia chiedendo di annullare la pronuncia del Tribunale. La sentenza della Corte di giustizia L’analisi della Corte di giustizia sottolinea, in primo luogo, che ai sensi della Comunicazione relativa alle garanzie, per determinare se, in applicazione del «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato», per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato, occorre innanzitutto verificare se il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari e, nel caso in cui non sia possibile trovare tale parametro, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Ad avviso della Corte di giustizia, pertanto, nel sistema della Comunicazione relativa alle garanzie, la determinazione di tali prezzi di riferimento (ossia il parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari e, in mancanza, il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito) risulta, ove sia possibile identificarli, determinante per la qualifica di aiuto di Stato della garanzia in questione. Solo nel caso in cui non esista un tasso di interesse di mercato, e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento di cui alla relativa Comunicazione, la Commissione può ricorrere a quest’ultimo metodo. In tale contesto, la Corte di giustizia rileva che l’argomento fatto valere dalla Commissione - secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’utilizzo del tasso di riferimento implicasse, in quanto tale, un inadempimento da parte della Commissione del suo obbligo di effettuare una valutazione globale che tenesse conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie - deriva da un’erronea lettura della sentenza impugnata. Infatti, dalla sentenza del Tribunale (in particolare, il punto 134) emerge inequivocabilmente che la valutazione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha fatto una corretta applicazione del principi sanciti nella comunicazione sulle garanzie risulta esclusivamente dalla constatazione del Tribunale secondo cui «la Commissione, presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia, ha disatteso la comunicazione relativa alle garanzie, alla quale essa è vincolata». Per contro, nessun elemento di tale punto della sentenza consente di ritenere che, con tale affermazione, il Tribunale abbia ritenuto che il ricorso al tasso di riferimento avrebbe implicato, di per sé, un inadempimento di detto obbligo. Per quanto riguarda, invece, i limiti dell’onere della prova e dell’obbligo di diligenza che incombono alla Commissione, la Corte di giustizia sottolinea che, tenuto conto dell’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE di assicurare una concorrenza non falsata, anche tra le imprese pubbliche e le imprese private, la nozione di “aiuto”, ai sensi di tale disposizione, non può riguardare una misura concessa in favore di un’impresa mediante risorse statali qualora la medesima avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio in circostanze corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Pertanto, quando è applicabile il principio dell’operatore privato, esso si annovera tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per accertare l’esistenza di un aiuto. In tale ipotesi, è sulla Commissione che grava dunque l’onere di provare, tenendo conto, segnatamente, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, che le condizioni di applicazione del principio dell’operatore privato non sono soddisfatte, cosicché l’intervento statale in questione comporta un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto operatore privato. Ciò significa che, da un lato, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, a condurre il procedimento di esame delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo; e, dall’altro lato, che la Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un simile vantaggio. La Corte di giustizia ricorda, inoltre, che, secondo una costante giurisprudenza, qualora il criterio dell’operatore privato risulti applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del principio medesimo siano soddisfatte. Infatti, poiché la Commissione non ha una conoscenza diretta delle circostanze in cui è stata adottata una decisione di investimento, essa deve basarsi, ai fini dell’applicazione di detto criterio, in larga misura, sugli elementi oggettivi e verificabili prodotti dallo Stato membro di cui trattasi. Peraltro, anche quando tale istituzione si trovi di fronte ad uno Stato membro che, venendo meno al suo dovere di collaborazione, non le abbia fornito informazioni che essa gli aveva imposto di comunicare, essa deve fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per concludere che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato e che siano, pertanto, idonee a corroborare le conclusioni alle quali essa giunge. Nel caso di specie, per contro, la Corte di giustizia ritiene che il Tribunale abbia legittimamente contestato alla Commissione il fatto di aver dedotto dalla propria constatazione, secondo cui il Valencia CF era in difficoltà al momento della concessione della misura, non solo che nessun istituto finanziario avrebbe offerto una garanzia a favore di tale società calcistica, ma anche che era escluso che potesse esistere un prestito simile non garantito. Così facendo, tuttavia, la Commissione non ha dimostrato dinanzi al Tribunale di disporre di elementi di una certa affidabilità e coerenza, che le avrebbero consentito di affermare che esisteva solo un numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato che non forniva una comparazione significativa con il valore di riferimento del prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non le ha imposto obblighi di diligenza e un onere della prova eccessivi, ma si è limitato a constatare che essa non aveva soddisfatto le condizioni che si era imposta con l’adozione della Comunicazione sulle garanzie, sottolineando che la Commissione non aveva dimostrato la sua constatazione né fatto uso della facoltà di effettuare, nel corso del procedimento amministrativo, una richiesta specifica presso le autorità spagnole o le parti interessate, onde ottenere la produzione di elementi rilevanti ai fini della valutazione da effettuare. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
LE RICADUTE DEGLI STATI DI EMERGENZA SANITARIA E BELLICA SULL’ORDINAMENTO SPORTIVO E IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DELLO SPORT di Laura Santoro
Necessaria premessa da cui prendere le mosse è il richiamo dei principi e delle regole contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice etico del CIO che segnano la via per le brevi considerazioni che seguono.
Va ricordato in proposito che, come espressamente enunciato in apertura della Carta Olimpica, l’Olimpismo è una filosofia di vita, il cui scopo è mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell’umanità al fine di promuovere una società pacifica attenta alla conservazione della dignità umana, e per tale via lo sport viene riconosciuto come un diritto di ciascun uomo.
Parimenti il fine del Movimento olimpico, quale sommatoria di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, che concorrono alla realizzazione dell’Olimpismo1, consiste nel «contribuire alla costruzione di un mondo pacifico e migliore mediante l’educazione dei giovani attraverso lo sport in conformità ai valori dell’Olimpismo».
La missione e il ruolo del CIO, ai sensi dell’art. 2 della Carta Olimpica, comprendono, tra l’altro, il «bandire la violenza» (co. 1), «incoraggiare e supportare lo sviluppo, l’organizzazione e il coordinamento dello sport e delle competizioni sportive» (co. 2), «assicurare la regolare celebrazione dei Giochi» (co. 3), «promuovere la pace» (co. 4), «promuovere la neutralità politica e l’autonomia dello sport» (co. 5), «agire contro ogni forma di discriminazione che colpisce il Movimento olimpico» (co. 6)...
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