GLI E-SPORTS: STATO ATTUALE E PROSPETTIVE DI INQUADRAMENTO NORMATIVO di Angelo Maietta
Gli e-sports hanno trovato il loro riconoscimento a livello internazionale grazie ad un recente summit organizzato dal Comitato Olimpico Internazionale dove è stata presa in seria considerazione l’ipotesi di inserirli nel programma Olimpico.
Con il termine e-sport ci si riferisce principalmente all’utilizzo di videogiochi sportivi a livello organizzato e competitivo e si ricomprende sia la categoria degli “Sport (o giochi) elettronici”, con un minimo dispendio di energie fisiche, ma con un coinvolgimento generalmente medio-alto di quelle mentali, sia quella degli “Sport simulati”, tramite i quali un determinato sport viene simulato con strumenti che replicano l’attrezzo sportivo reale, con un dispendio di energie sia fisiche che mentali che dipendono dallo “sport” scelto.
La maggior criticità è legata all’assenza totale di forme di legislazione in grado di governare il settore e regolamentare i numerosi aspetti giuridici coinvolti, promuovendo al tempo stesso il gioco leale, prevenendo e contrastando i fenomeni patologici.
ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT, di Riccardo Crucioli
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ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA E ATTIVITÀ RISERVATA ALLE GUIDE ALPINE: REPETITA IUVANT |
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Estremi provvedimento |
Consiglio di Stato, sez. IV, 12 luglio 2022 n. 5871 |
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Massima |
La riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla generica attività di accompagnamento in montagna, bensì all’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.
Non è, invece, attività riservata quella che non espone a pericolo i turisti escursionisti.
Il criterio di competenza dei rispettivi ruoli risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958.
Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette (con i relativi titoli abilitanti), rientrando questa competenza nell’ambito della competenza riservata dall’art. 117 Cost. in modo esclusivo al legislatore statale. |
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Keywords |
Accompagnamento in montagna - Guide Alpine - Accompagnatori di Media Montagna - Guide Ambientali Escursionistiche |
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Commento/Sintesi |
La decisione in commento ha affrontato, ancora una volta, la delicata tematica dell’accompagnamento in montagna e, riformando la decisione del TAR dell’Aquila n. 306/21, ha ribadito alcuni concetti fondamentali, peraltro già noti sulla base della decisione della Corte costituzionale n. 459/05, oltre che dei principi comunitari di libera concorrenza nell’accesso al mercato delle libere professioni nelle aree di montagna.
Nel caso in esame l’Ente Parco Nazionale della Majella, con determinazione n. 937 del 30 luglio 2020 (recante ad oggetto “Guida del Parco legge 394 del 6 dicembre 1991, art. 14, comma 5. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco nazionale della Majella”), aveva previsto che alla selezione e ai corsi per divenire guida del Parco Nazionale della Majella potessero partecipare le Guide Ambientali Escursionistiche non iscritte nell’albo delle Guide Alpine e, in particolare, non iscritte nell’Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna.
Tale provvedimento era stato impugnato dal collegio regionale delle Guide Alpine e, nel merito, il ricorso era stato accolto dalla sentenza TAR Abruzzo n. 306/2021, contro la quale l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, all’esito del ricorso, ha ribadito che:
- la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna…bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose”;
- il criterio di competenza dei ruoli delle Guide e dei GAE risiede non nel tipo di ambiente in cui le attività si svolgono, bensì nel tipo di attività svolta, alla luce del test di proporzionalità e della disciplina eurounitaria: “il bando impugnato ha, quindi, disegnato un ruolo peculiare per le GAE, per cui, in base al test di proporzionalità di cui alla Direttiva UE 2018/958, è rispettato l’equilibrio tra l’esigenza di garantire l’incolumità e la sicurezza degli escursionisti ed il principio di concorrenza: in altri termini, questa figura professionale e i compiti che sono stati disegnati dal bando in esame per quanto concerne il Parco nazionale della Majella, sono conformi a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, dall’art. 117 Cost., e dalle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza nell’ambito delle professioni nonché alla Direttiva UE 2018/958 in materia di corretto funzionamento del mercato interno e di accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio”;
- le leggi regionali che disciplinano l’attività di accompagnamento in montagna, nel caso in esame la legge regionale Abruzzo n. 86/1998, devono essere interpretate sulla base dei principi costituzionali ed eurounitari, e dunque “è legittima l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità”.
La sentenza, però, ha ancora una volta chiarito che l’attività dei GAE non può essere equiparata a quella della Guide Alpine e che, proprio per tale ragione, spetta all’Ente Pubblico (in questo caso il Parco nazionale della Majella) la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati.
E, si noti, è proprio questa la ragione fondante la decisione del Giudice Amministrativo: «sotto questo profilo, il bando impugnato ha circoscritto l’area di attività della Guida del Parco da formare (al quale profilo potrebbe accedere la G.A.E.) non esclusivamente all’attività escursionistica, ma anche a quella didattica, laddove ha affermato che: “Le Guide del Parco sono figure di mediazione tra il Parco e il fruitore, e come tali facilitatori della lettura del paesaggio naturale e interpreti della natura stessa. Inoltre, le Guide, rappresentando verso l’esterno l’immagine del Parco, dovranno essere in grado di comunicare senso di appartenenza e di valorizzare in ogni dettaglio il Parco stesso, oltre a sapersi rapportare con l’utenza straniera. È fondamentale obiettivo dell’Ente avere a disposizione un elenco di operatori di alto profilo professionale che si pongano in maniera propositiva per la costruzione di attività, anche rivolte al pubblico straniero, che sensibilizzino alle questioni legate alla tutela, alla gestione sostenibile e alle buone pratiche in materia ambientale, in stretto rapporto con la visione del Parco, le sue finalità e strategie di conservazione e sviluppo”».
Non solo: ancora una volta il Giudice Amministrativo ha ribadito che il Legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali protette, competenza esclusiva del Legislatore statale ex art. 117 Cost., e che le GAE e le Guide del Parco non costituiscono una specializzazione della figura professionale regolamentata degli Accompagnatori di media montagna.
In definitiva, l’attività di accompagnamento in montagna, di per sé, non è riservata alle Guide Alpine, mentre lo è di certo allorché si svolge in ambienti pericolosi. |
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Autore |
Dott. Riccardo Crucioli (Trib. Genova) |
LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO NON È ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO, di Antonio Nicodemo
Il Consiglio di Stato ha negato alla Federcalcio italiana la natura di «ente di diritto pubblico», ritenendo inesistente il requisito della «influenza pubblica dominante». La sentenza si caratterizza per l’adesione all’approccio «rigorista» nell’istruttoria in relazione al requisito appena richiamato. Tuttavia, il metodo adottato dal Consiglio supremo di amministrazione sembra in contrasto con le indicazioni fornite dal giudice europeo in materia. Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, lo studio sull’influenza pubblica dominante deve essere caratterizzato da un’indagine complessiva sui poteri che l’Autorità (di controllo) ha sulla federazione.
IL CALCIO MOLESTO: LE CONDOTTE PERSECUTORIE NEL MONDO PROFESSIONISTICO, di Harald Ege e Domenico Tambasco
Partendo dalla definizione di un metodo generale di classificazione e valutazione dei comportamenti lavorativi ostili, gli autori prendono in considerazione i comportamenti persecutori nell’ambito specifico e peculiare del calcio professionistico. Il risultato sono conseguenze pratiche particolarmente significative ai fini della disciplina concreta e della tutela delle vittime, attraverso l’applicazione della fattispecie giurisprudenziale del mobbing e dello straining sportivo.
SPUNTI DI “DIRITTO VIVENTE” IN TEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA di Piero Sandulli
IL CALCIO NEL MONDO DEL METAVERSO (La nuova frontiera dei diritti audiovisivi sportivi) di Daniele Bianchi, Andrea Monti ed Enzo Morelli
LA RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE NORMATIVE ANTI-COVID NELL’AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE. IL «CASO TAMPONI-LAZIO» di Manfredi Lanza
CONSIDERAZIONI SULLA PROCURA SPECIALE IN AMBITO SPORTIVO" di Cristiano Novazio
AC MILAN / EUIPO - INTERES (Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021) di Stefano Bastianon
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Titolo/Oggetto |
AC MILAN / EUIPO - INTERES |
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Estremi provvedimento |
Tribunale dell’Unione europea, 10 novembre 2021 |
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Massima |
Il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale come marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio, in quanto l’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione. |
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Keywords |
Unione europea – Marchio – AC Milan – Registrazione – Rischio confusione |
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Commento/Sintesi |
Nel mese di febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea (Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come sostituito dal regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea) per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l'altro, articoli di cancelleria e per ufficio:
Avverso tale richiesta di registrazione la società tedesca InterES Handels - und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un'opposizione sostenendo che la registrazione come marchio del segno figurativo della squadra di calcio AC Milan avrebbe provocato un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco con il proprio marchio denominativo “Milan”, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l'altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda presentata dall’AC Milan a causa dell’elevata somiglianza tra i due marchi:
Con decisione del 14 febbraio 2020, l'EUIPO ha accolto l'opposizione della società tedesca. L’AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il quale, con la decisione in esame, ha respinto integralmente il ricorso.
Dopo aver respinto le censure sollevate dall’AC Milan in ordine all’asserita mancata prova di un uso effettivo in Germania del marchio registrato precedentemente, il Tribunale riconosce espressamente che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato in una forma modificata rispetto alla registrazione, caratterizzata dall’aggiunta di un elemento figurativo rappresentante la testa di un uccello, simile a un rapace. Tuttavia, il Tribunale ricorda che, in base alla propria giurisprudenza, quando un marchio risulta composto da una parola e da elementi figurativi, la prima viene di regola considerata più distintiva rispetto ai secondi, dato che il pubblico tende a riferirsi ai prodotti contraddistinti con quel marchio usando la denominazione del marchio e non l’elemento figurativo. Inoltre, il Tribunale ricorda, altresì, che, sebbene l’aggiunta dell’elemento figurativo non appaia assolutamente irrilevante tenuto conto della sua posizione e della sua dimensione, tale elemento non può, tuttavia, essere considerato dominante, posto che la dimensione dell’elemento figurativo è decisamente inferiore rispetto alla parola “milan”. Ne consegue, pertanto, che le differenze tra il marchio tedesco come registrato ed il segno distintivo utilizzato sul mercato non sono tali da privare il marchio del proprio carattere distintivo.
Per quanto riguarda, invece, il rischio di confusione, il Tribunale rileva come entrambi i segni distintivi presentino un grado di similarità visiva medio in virtù della presenza, in entrambi, della parola “milan”, oltre che un elevato grado di similarità fonetica. Secondo il Tribunale, infatti, è verosimile che le parole “acm” e “1989” non vengano pronunciate dal pubblico anche alla luce della loro posizione secondaria rispetto alla parola “ac milan” e del fatto che sono scritte con caratteri più piccoli. Di fatto, quindi, entrambi i marchi contengono la parola “milan” e l’unico elemento che li differenza è rappresentato dalla parola “ac” presente nel marchio della squadra di calcio italiana.
Da un punto di vista concettuale, il Tribunale rileva che la parola “milan”, che accomuna entrambi i segni distintivi, può assumere diversi significati: per alcuni, può indicare la città italiana di Milano; per altri, può indicare un nome maschile, mentre per altri ancora può riferirsi a una specie di uccelli rapaci. Sebbene, inoltre, non possa escludersi che per una certa parte di pubblico le parole “ac milan” si riferiscano alla squadra di calcio di Milano AC Milan, resta il fatto che entrambi i segni distintivi si riferiscono alla città italiana di Milano; di conseguenza, il grado di similarità concettuale è ritenuto medio.
In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene i due marchi presentino un grado di similarità visiva soltanto medio, tale similarità risulta rinforzata dalla similarità riscontrata anche a livello fonetico (alta) e concettuale (medio). Per tale motivo, il Tribunale ritiene sussistente un rischio di confusione. E a nulla vale l’osservazione dell’AC Milan, secondo cui il proprio marchio gode di notorietà in Germania in virtù della reputazione di tale società calcistica, giacché il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. |
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Autore |
Prof. Avv. Stefano Bastianon |
"NUOVI CONSUMI E PRATICHE EMERGENTI TRA I GIOVANI: GLI E-SPORTS O SPORT VIRTUALI" di Marco Sanzari
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