Respinto il ricorso di F.Cicogna ed E.Costi per A.C contro la FIPAV
Il TNAS comunica che il Collegio arbitrale (Avv. Marcello de Luca Tamajo, Presidente; Avv. Giuseppe Albenzio e Avv. Alessandro De Stefano) ha respinto l'istanza di arbitrato promossa da F. Cicogna ed E. Costi per A.C. nei confronti della FIPAV e altra. L’istanza aveva come oggetto la richiesta di annullamento e/o riforma del provvedimento della Corte Federale con il quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del 6 febbraio 2014 con il quale era stata riformata la decisione della Commissione Tesseramento Atleti affissa all’albo il 6 dicembre 2013. La controversia incardinata concerne la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa, con conseguente applicazione di indennizzo a favore del sodalizio vincolante.
Respinto il ricorso presentata da Pol. Libertas Catania, A. Guerrera e Sport Club Catania ASD contro la FIDAL
Il TNAS, comunica che il Collegio Arbitrale (composto dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente, dal Prof. Avv. Angelo Piazza e dal Pres. Bartolomeo Manna), ha respinto il ricorso presentato dalla Pol. Libertas Catania, A. Guerrera e Sport Club Catania A.S.D. contro la FIDAL. I ricorrenti chiedevano l’annullamento della sanzione della radiazione (Sig.ra A. Guerrera), dell’ammenda di € 10.000 per responsabilità oggettiva (A.S.D. Polisportiva Libertas Catania) e dell’esclusione dall’affiliazione alla FIDAL (A.S.D. Sport Club Catania). I ricorrenti furono deferiti alla Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL in data 23 luglio 2012 “…per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, dell’art. 11 del Regolamento Organizo e dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia in quanto, al fine di ottenere il tesseramento degli atleti presso la FIDAL, utilizzavano certificazione anagrafica di apparente provenienza del Comune di Catania che è stato accertato essere falsa. Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte della FIDAL, prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifestazioni di atletica nell’ambito della stagione sportiva 2012.”
G.Fontana/Figc, udienza l'8 settembre
Il TNAS, in riferimento alla controversia G.Fontana/FIGC, comunica che il Collegio arbitrale, con propria ordinanza, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 25 giugno 2014:
- ha respinto l’istanza di acquisizione della registrazione fonica e della relativa trascrizione afferente le conversazioni a margine degli incidenti, prima della gara Salernitana/Nocerina, perché ininfluente;
- ha respinto la richiesta di prova testimoniale dell’Avv. Valeria Galanti, soggetto non tesserato e, comunque, non presente ai fatti;
- ha ammesso l’interrogatorio libero di Gaetano Fontana sui fatti di causa;
- ha confermato l’udienza dell’8 settembre 2014, alle ore 15:00, per l’interrogatorio libero di Gaetano Fontana e per la discussione.
Il 26 settembre 4 udienze: Fiorentina contro FIGC, Meier contro FISE, Pietro e Vincenzo Franza contro la FIGC
La prossima sessione di udienze dell'Alta Corte di Giustizia si terrà il 26 settembre, alle ore 16, nell'ambito della quale sarà definitivamente esaurito il contenzioso pendente dinanzi a tale organismo.
Ssaranno trattati i seguenti ricorsi:
Ricorso Fiorentina contro FIGC (avverso chiusura "Curva Fiesole" per una gara)
Ricorso Meier-FISE-CONI (avverso commissariamento C.R. Emilia Romagna FISE)
Ricorso Pietro Franza-FIGC (per annullamento sanzione 5 anni inibizione + preclusione da ogni rango e categoria federale)
Ricorso Vincenzo Franza-FIGC (per annullamento sanzione 5 anni inibizione + preclusione da ogni rango e categoria federale)
Comunicazione sul Collegio di Garanzia
In riferimento a quanto disposto nell’ambito dell’articolo 65, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio, con la presente si comunica che le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte di Giustizia, scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio Arbitrale o di Alta Corte, secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.
Le modalità di composizione dei collegi è stabilita con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 12 bis Statuto del CONI. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all’art. 54, comma 3, del Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza Uefa e all’iscrizione e all’ammissione ai campionati.
In tali casi il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte. Per le controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte, secondo la procedura speciale di cui all’art.21 del previgente Codice dell’Alta Corte.
Il 4 agosto udienza dell'arbitrato A.S.D. Torrecuso Calcio-FIGC
Il Collegio di Garanzia, in funzione dell'Alta Corte di Giustizia, comunica che l’udienza di discussione relativa all'arbitrato A.S.D. Torrecuso Calcio-FIGC, è stata fissata per il 4 agosto alle ore 12.
Dallari, Cisi, Raineri contro proroga commissariamento FISE, il 23 luglio udienza sulla richiesta di sospensiva
Il Collegio di Garanzia, in funzione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, nell'ambito della controversia Dallari, Cisi, Raineri contro CONI, Ravà, De Nigro e Barbacini avverso l'ulteriore proroga di commissariamento della FISE da parte del CONI, comunica che, su indicazione del Presidente Frattini ed in relazione al ricorso in oggetto, ha fissato per il 23 luglio alle ore 14 l'udienza di discussione che verterà sul solo esame della richiesta di sospensiva.
Massimo Bugada ricorre contro la FPI avverso la decisione CFA relativa alla sospensione di un anno
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Massimo Bugada contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Massimo Bugada, la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale.
La vicenda trae origine dal deferimento del 27 ottobre 2025 spiccato dalla Procura Federale della FPI, a carico del sig. Massimo Bugada, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione dell’art. 1, commi 3 e 6, e dell’art. 34, comma 2, lett. e), dello Statuto FPI, nonché della violazione degli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia, per aver promosso e sostenuto lo svolgimento di un training camp internazionale, con la partecipazione della nazioni di Belgio e Ungheria, in assenza di autorizzazione federale.
Il ricorrente, sig. Massimo Bugada, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo e di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;
- in via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo, poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni irrogate;
- in estremo subordine, per i motivi di cui in narrativa, senza rinvio alla FPI, di accertare e dichiarare che alcuna sanzione è applicabile, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti per i fatti di causa.
Prima Sezione, l'esito delle udienze odierne
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Angelo Maietta, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna,
HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO C/O DIVISIONE CALCIO A CINQUE LND-FIGC, DI CUI AL C.U. N. 179 DEL 24 OTTOBRE 2025, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 5 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Prima Sezione: il 10 febbraio udienza per esaminare il ricorso presentato dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della FIGC e della A.S.D. Pirossigeno Cosenza
- Collegio di Garanzia
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima udienza della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 10 febbraio 2026, a partire dalle ore 12.30, per discutere ed esaminare il ricorso iscritto al R.G. n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 3 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6.
Pagina 928 di 951