Comunicazione sul Collegio di Garanzia
In riferimento a quanto disposto nell’ambito dell’articolo 65, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 luglio, con la presente si comunica che le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte di Giustizia, scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio Arbitrale o di Alta Corte, secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.
Le modalità di composizione dei collegi è stabilita con il regolamento di cui al comma 8 dell’articolo 12 bis Statuto del CONI. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all’art. 54, comma 3, del Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza Uefa e all’iscrizione e all’ammissione ai campionati.
In tali casi il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte. Per le controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e di iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro il Collegio di Garanzia decide in funzione di Alta Corte, secondo la procedura speciale di cui all’art.21 del previgente Codice dell’Alta Corte.
Il 4 agosto udienza dell'arbitrato A.S.D. Torrecuso Calcio-FIGC
Il Collegio di Garanzia, in funzione dell'Alta Corte di Giustizia, comunica che l’udienza di discussione relativa all'arbitrato A.S.D. Torrecuso Calcio-FIGC, è stata fissata per il 4 agosto alle ore 12.
Dallari, Cisi, Raineri contro proroga commissariamento FISE, il 23 luglio udienza sulla richiesta di sospensiva
Il Collegio di Garanzia, in funzione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, nell'ambito della controversia Dallari, Cisi, Raineri contro CONI, Ravà, De Nigro e Barbacini avverso l'ulteriore proroga di commissariamento della FISE da parte del CONI, comunica che, su indicazione del Presidente Frattini ed in relazione al ricorso in oggetto, ha fissato per il 23 luglio alle ore 14 l'udienza di discussione che verterà sul solo esame della richiesta di sospensiva.
Massimo Bugada ricorre contro la FPI avverso la decisione CFA relativa alla sospensione di un anno
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Massimo Bugada contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, Procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. Massimo Bugada, la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale.
La vicenda trae origine dal deferimento del 27 ottobre 2025 spiccato dalla Procura Federale della FPI, a carico del sig. Massimo Bugada, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione dell’art. 1, commi 3 e 6, e dell’art. 34, comma 2, lett. e), dello Statuto FPI, nonché della violazione degli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia, per aver promosso e sostenuto lo svolgimento di un training camp internazionale, con la partecipazione della nazioni di Belgio e Ungheria, in assenza di autorizzazione federale.
Il ricorrente, sig. Massimo Bugada, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo e di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;
- in via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio alla FPI e, per l’effetto, di proscioglierlo, poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni irrogate;
- in estremo subordine, per i motivi di cui in narrativa, senza rinvio alla FPI, di accertare e dichiarare che alcuna sanzione è applicabile, a qualsiasi titolo, nei suoi confronti per i fatti di causa.
Prima Sezione, l'esito delle udienze odierne
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Angelo Maietta, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna,
HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, CONFERMATO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO C/O DIVISIONE CALCIO A CINQUE LND-FIGC, DI CUI AL C.U. N. 179 DEL 24 OTTOBRE 2025, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 5 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6; HA, ALTRESI', DISPOSTO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Prima Sezione: il 10 febbraio udienza per esaminare il ricorso presentato dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della FIGC e della A.S.D. Pirossigeno Cosenza
- Collegio di Garanzia
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima udienza della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 10 febbraio 2026, a partire dalle ore 12.30, per discutere ed esaminare il ricorso iscritto al R.G. n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 3 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6.
SP Management s.r.l. ricorre contro il calciatore Costantino Favasuli
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla SP Management S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante pro tempore, sig. Luigi Iachini Bellisarii, contro il sig. Costantino Favasuli, in virtù del contratto di mandato del 31 luglio 2024, stipulato al fine di curare gli interessi del predetto calciatore intimato, prestando la propria opera per la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, ovvero per il suo trasferimento presso altre società sportive, ovvero per il suo tesseramento presso società sportive affiliate alla FIGC.
Francesco Nardi ricorre contro decisione CFA FISE che ha irrogato a suo carico sospensione e ammenda
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione R.G. Trib. Fed. – CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. 17/2024 P.A. n. 27/2024, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nel giudizio di rinvio, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 63/2025, R.G. ricorsi n. 31/2025 CGS, in parziale riforma della decisione reclamata, è stato assolto il sig. Francesco Nardi per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024, nonché è stata allo stesso applicata la sanzione della sospensione nella misura di n. 3 mesi e giorni 15, ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, R.D.G., dedotto il presofferto, e dell'ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. n. 17/2024; nonché avverso la decisione del Tribunale Federale della FISE R.G. 12/2024, pubblicata in data 15 gennaio 2025.
La vicenda trae origine da due procedimenti disciplinari riuniti, n. P.A. 24/2024 e n. P.A. 27/2024, all’esito dei quali la Procura Federale FISE, con atti rispettivamente dell'8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024, ha deferito, tra gli altri, il sig. Francesco Nardi, per rispondere della violazione degli articoli 1.1, 1.2 e 1.3, lettere d) ed f), RdG, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere nei confronti di un Consigliere Federale, nonché con riferimento al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive programmate dal calendario federale.
Il ricorrente, sig. Francesco Nardi, chiede al Collegio, ad integrale riforma delle decisioni impugnate, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, di disporre, in suo favore, il proscioglimento dalle contestazioni ascrittegli e, in caso di annullamento con rinvio, di rinviare al Tribunale.
Istanza arbitrale di MARAT Football Management s.r.l. contro U.C. Sampdoria S.p.A.per stipula contratto calciatore Gennaro Tutino
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti della U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l'incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il tesseramento, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria, per trasformare la cessione da temporanea in definitiva e per la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Gennaro Tutino.
Luigi Martelli ricorre, quale esercente potestà genitoriale, per decisione CSAT CR Umbria che ha squalificato T.M.
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale, adottata ai sensi dell’art. 35, comma 7, CGS con il C.U. n. 49 del 6 marzo 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. T.M., la squalifica fino al 30 settembre 2029), è stata comminata, a carico del predetto sig. T.M., la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi al termine della gara Cannara - S. Sabina del 1° marzo 2025, valevole per il Campionato Allievi Regionali Under 16, Girone B, in ordine alla condotta tenuta dal calciatore T.M. nei confronti dell'arbitro.
Il ricorrente, sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza per vizio di legge e violazione del diritto di difesa;
- in subordine, di dichiarare il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all’aggravamento e all’omessa considerazione di plurime circostanze attenuanti, e, per l’effetto, posto che non vi è necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, di pronunciare sentenza volta a riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la sanzione prevista dalla fattispecie immediatamente meno grave o in alternativa la squalifica di 1 anno o quella diversa al minimo di giustizia, con decurtazione della pena già espiata;
- In subordine, e all’esito di un eventuale giudizio di equivalenza delle circostanze, di riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la squalifica di anni 2, di cui al comma 2 dell’art. 35, con decurtazione della pena già espiata.
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