Football Now LTD presenta istanza arbitrale contro Genoa Cricket e Football Club S.p.A
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza di arbitrato presentata dalla società Football Now Ltd contro la società Genoa Cricket e Football Club S.p.A., in virtù del contratto di mandato sottoscritto tra l'istante, in persona del legale rappresentante, Agente Sportivo Luca Puccinelli, e l'intimata Genoa, volto alla cura degli interessi e all'assistenza della Società ligure e in particolare nella consulenza nelle trattative dirette alla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo con il calciatore Riccardo Saponara.
Sezioni Unite, l'esito di 5 udienze
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna nelle forme e nei termini stabiliti dallo stesso presidente Frattini con decreto del 9 marzo, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Riuniti, per connessione oggettiva,
il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS) per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;
con ilricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) contro la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3-2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D’Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale;
HA DICHIARATO i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala D’Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala D’Armi Trinacria Palermo/CONI) IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza d’interesse.
HA ACCOLTO il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala D’Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.
HA RESPINTO il ricorso incidentale.
Ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Gianfranco Meli, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata unitamente alle motivazioni con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo grado ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con cui la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3) HA ACCOLTO il ricorso presentato il 24 ottobre 2019, da Marco Tomasini contro l’Ente di Promozione Sportiva denominato Attività Sportive Confederate (ASC), avverso la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC.
Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente ASC.
4) ) HA RESPINTO il ricorso presentato, il 15 gennaio 2020, da Arianna Errigo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) - comunicato anche a Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta, Sofia Ciaraglia, Giulia Arpino, Lucia Lucarini, Chiara Morbile, Camilla Fondi, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Michela Battiston e Rebecca Gargano - per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIS del 6/17 dicembre 2019, prot. n. 6511/17 del 17 dicembre, afferente al procedimento disciplinare n. 9/19 CFA, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'atleta Arianna Errigo avverso la pronuncia del Tribunale Federale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIS; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2020, presentato, in data 16 gennaio 2020, da Alfredo Pastorelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre u.s. e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
TMP Soccer ricorre contro il Trapani Calcio
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, nell'interesse di TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Manuel Montipò, contro la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del mandato conferito per l'intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dalla società Atalanta Bergamasca al suddetto club siciliano.
L'istante chiede al Collegio di Garanzia di condannare la società Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 9.500,00, più Iva, oltre agli interessi moratori o, in subordine, agli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni spesa connessa all'arbitrato.
La SSD Roma Waterpolo ricorre nei confronti di Federico Parrini e della FIN
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della SSD Roma Waterpolo nei confronti di Federico Parrini (tesserato come atleta di pallanuoto presso la FIN) e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) avverso la sentenza n. 1/20, emessa, il 22 gennaio 2020, dalla Corte Federale di Appello, Seconda Sezione, della FIN, notificata a mezzo PEC in data 22 gennaio 2020, nell’ambito del procedimento n. 7490/19, con la quale è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso la decisione n. 8/2019 del 30 ottobre 2019, resa dal Tribunale Federale, Seconda Sezione, nei procedimenti n. 5655, 5657 e 5658/2019, che aveva accolto il ricorso di Parrini, svincolandolo dalla società SSD Roma Waterpolo e dichiarandolo libero di iscriversi con altra società.
La vicenda trae origine dalla richiesta di Parrini, nei confronti della SSD Roma Waterpolo, di concessione del nulla osta al trasferimento presso altra società affiliata FIN, ai sensi dell’art. 17.8 del Regolamento Organico FIN, richiesta alla quale la suddetta società ha opposto il proprio silenzio-rifiuto.
La SSD Roma Waterpolo chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, di dichiarare nulle ed inutilizzabili per violazione di legge le dichiarazioni testimoniali rese da Gioele e Alessio Lombardi per il caso di rinvio alla Corte Federale per ulteriore giudizio;
- quindi e comunque, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accogliere il presente ricorso per le ragioni di cui ai motivi 2 e 3 della premessa;
- in estremo subordine, di riformare, ai sensi degli artt. 62 CGS e 12 bis Statuto del CONI, la decisione impugnata, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.
You First Sports Fùtbol España S.L. ricorre contro rigetto iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla You First Sports Fùtbol España S.L. - società spagnola di rappresentanza, intermediazione e consulenza in ambito calcistico -, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Álvaro Torres Calderón, nei confronti della Commissione Agenti Sportivi operante presso il CONI e dello stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per l'annullamento della delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla suddetta Commissione nella seduta del 12 settembre u.s. e comunicata il successivo 18 settembre, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
La ricorrente You First Sports Fùtbol España S.L. chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento della delibera impugnata.
ASD Prato Calcio a cinque ricorre contro FIGC per delibera Consiglio Direttivo LND che ha rigettato richiesta ripescaggio in A2
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla ASD Prato Calcio a Cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché contro la Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND (e con notifica effettuata anche alle società A.S.D. Real San Giuseppe, ASD Futsal Regalbuto, ASD Catafiorito C5 R.C. e ASD Futsal Bisceglie 1990), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo della LND, di cui al C.U. n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., è stata rigettata la richiesta di ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) proposta dalla medesima ricorrente al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2, s.s. 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta C.U. n. 8 di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione Vigilanza ed ai CC.UU. della Divisione Calcio a Cinque nn. 1143, 1145 e 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei propri diritti e interessi, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.
La ricorrente ASD Prato chiede al Collegio di Garanzia:
di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza della delibera del Consiglio Direttivo della LND ivi impugnata e, per l’effetto, di annullare le pronunce impugnate e di disporre l’immediato ed incondizionato ripescaggio/ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2 2019/2020 della società ricorrente, anche in sovrannumero.
Pietro e Gregory Molteni ricorrono avverso decisione CFA FIG su caso Circolo Golf Villa d'Este
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso da parte dei signori Pietro Molteni e Gregory Molteni (entrambi professionisti di golf tesserati presso la Federazione Italiana Golf) contro il Circolo Golf Villa D’Este ed il sig. Walter Ragazzi (presidente del suddetto Circolo) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Golf, emessa in data 25 luglio 2019 e comunicata in data 26 luglio 2019, nell’ambito del giudizio n. C.F.A. 3/2019, con la quale, nell’accogliere il ricorso promosso dal Circolo Golf Villa D’Este e dal sig. Walter Ragazzi, è stata annullata la decisione assunta dall’organo di primo grado endofederale (che aveva nullificato il provvedimento di esclusione dal Circolo Golf villa d’Este adottato nei confronti dei signori Molteni ed aveva irrogato la sanzione dell’ammonizione a carico del ripetuto circolo e del suo presidente).
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare la decisione di primo grado endofederale ed in particolare che venga, con ogni miglior formula, confermato o emanato un provvedimento con il quale:
- venga loro autorizzato l’accesso al Circolo Golf Villa d’Este e al suo impianto in ogni occasione e, in particolare, in tutte le gare che ivi si svolgano in cui essi saranno invitati e potranno iscriversi, compresi i giorni di allenamento;
e inoltre, ove ne siano ravvisati gli estremi:
- venga irrogata una sanzione, pecuniaria o di altro tipo, al Circolo Golf Villa d’Este, secondo l’art. 12 del Regolamento di Giustizia della FIG;
- venga irrogata una sanzione, con sospensione dalla carica di Presidente del Circolo, al sig. Walter Ragazzi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia della FIG.
Manifestazione di interesse per il rinnovo dei componenti, termini riaperti fino al 14 giugno
- Collegio di Garanzia
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano:
vista la manifestazione di interesse per il rinnovo del Collegio di Garanzia dello Sport, pubblicato sul sito istituzionale del CONI dal 10 agosto al 30 settembre 2018;
preso atto della determinazione, nell’ambito dello Statuto del CONI deliberato dal Consiglio Nazionale in data 26 ottobre 2018 ed approvato con DPCM in data 21 dicembre 2018, di una nuova disciplina normativa e procedurale preordinata all’individuazione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, da effettuarsi all’esito di una selezione tramite una procedura comparativa;
preso atto che tale disciplina, a differenza di quanto previsto nell’ambito del previgente sistema, in vigore fino al 21 dicembre u.s., estende la procedura comparativa anche ai Presidenti di Sezione che, altrimenti, non potrebbero essere nominati in base al regime attualmente in vigore;
ritenuto pertanto opportuno, fermi restando gli effetti delle domande già presentate a fronte della suddetta manifestazione di interesse, riaprire i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per il rinnovo dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 bis del ripetuto Statuto e sulla base dei succitati requisiti di cui all’art. 12 bis, comma 6, dello Statuto medesimo;
Procede alla riapertura dei termini per la proposizione della manifestazione di interesse per il rinnovo del Collegio di Garanzia dello Sport, per l’esercizio delle funzioni di uci all’art. 12 bis del proprio Statuto e sulla base dei seguenti requisiti:
essere soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.
Ai fini dell’esercizio del potere di proposta, di cui agli artt. 12 bis e 13 ter dello Statuto del CONI, invita a presentare manifestazioni di interesse alla nomina, segnalate attraverso l’invio di curriculum vitae in formato europeo, in cui siano evidenziate le esperienze maturate, con particolare riferimento a quelle relative al settore sportivo.
I curricula dovranno essere inviati entro e non oltre il 14 giugno 2019 a mezzo posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto dell’e-mail "manifestazione di interesse", all’indirizzo bandocollegiogaranzia@cert.coni.it
I componenti degli organi di giustizia del CONI saranno scelti dagli organi preposti in base agli artt. 12 bis e 13 ter dello Statuto del Coni ed all’art. 6 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Registro unico dei Giudici dello sport
L'esito delle 5 udienze odierne davanti alla Prima Sezione
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 4 gennaio 2019 dalla società F.C. Aprilia Racing Club contro la società Matera Calcio s.r.l., nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA E VENGONO LIQUIDATE NELLA SOMMA DI EURO 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA DELLE RESISTENTI FIGC E LEGA PRO.
2) Ha respinto il ricorso presentato il 3 febbraio 2019 da. Renato Benedetti, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l., avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 20 del 4 gennaio 2019, che, nel respingere il reclamo proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 5 dicembre 2018 - Comunicato B/08/GS (riunione del 5 dicembre 2018), ha confermato, a carico della medesima, la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 100,00, in relazione alla gara del 2 dicembre 2018 - 7^ giornata di andata - tra la società Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. e la società ASDL Rugby Varese, nonché la sanzione della sconfitta a tavolino della Società istante, con il risultato di 0-20 in favore della ASDL Rugby Varese, in luogo del risultato conseguito sul campo di 26-24 per la Amatori Milano, ai sensi degli artt. 61, 11, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia FIR e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 2.4.2.1, pag. 32, e del punto 1 della Sezione 13 “Campionati Federali”, lett. B) e lett. C), della Circolare Informativa FIR 2018/2019; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 3,000, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY.
3) Ha annullato la decisione impugnata e, per l'effetto, ha rinviato alla CFA FIN per il riesame della controversia, applicando il principio di proporzionalità della sanzione con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo avverso la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FIN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società CN Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00;
4) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Atletico Centobuchi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro;
5) Ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato l'8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD nei confronti dell’ASD Football Club Montalto, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché del sig. Ndoye Lamine, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC-LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.
Terza Sezione: le determinazioni odierne
- Collegio di Garanzia
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dal sig. Ugo Fagiolo contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FCI n. 8, emessa e comunicata in data 3 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2018 proposto dal ricorrente e, per l'effetto, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 323 del 21 dicembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 94 del 10 novembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 87 del 6 ottobre 2017, della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 261 del 18 settembre 2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
2) ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dai sigg. Camillo Franchi Scarselli e Bernardino Petrucci contro la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno (FIPM), nonché contro i sigg. Valter Magini, Simone Cotura, Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Nicole Campaner, Federica Bondioli, Stefano Pecci, Luciano Lauricella, Enrico Castrucci, Marco Pietro Carfì e Gianluca Tiberti per l’annullamento e la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIPM nel procedimento n. 6/18, con motivazioni pubblicate in data 13 luglio 2018 e, conseguentemente, per l’annullamento e/o la dichiarazione di invalidità dell’Assemblea elettiva del 4 giugno 2017, dei suoi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente; ha, tuttavia, accolto il motivo di ricorso sulle spese per lite temeraria pronunciate dalla CFA FIPM;
3) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Marco Sinagra contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e nei confronti dei sigg. Guglielmo Canino, Paolo Buscaglia e Vincenzo Garofalo per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale d’Appello della UITS del 2 ottobre 2018, notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2018, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso sig. Sinagra innanzi alla Commissione di disciplina d’appello della UITS avverso il provvedimento assunto dalla Commissione di disciplina della UITS in data 23 marzo 2018, prot. n. 2592/18, avente ad oggetto “Decisioni della Commissione di disciplina sui ricorsi avverso l’assemblea elettorale del 4 e 5 agosto 2017 - Verbale n. 5/18 del 6 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti di convalida delle elezioni della Sezione TSN di Palermo.
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