Sezioni Unite: calendario udienze del 31 luglio
- Collegio di Garanzia
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha stabilito il calendario dei ricorsi che saranno discussi ed esaminati il prossimo 31 luglio, a partire dalle ore 10.00, in occasione della sessione di udienze a Sezioni Unite:
- ricorso presentato congiuntamente il 22 giugno 2018 dai sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller (Istruttori Nazionali di Sci Alpino) contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e nei confronti dei signori Michele Bulanti, Paolo Seppi e Gianluca Grigoletto, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FISI n. 9/2018 (pubblicata il 25 maggio 2018), con la quale il Giudice di secondo grado endofederale ha rigettato in parte qua il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale F.I.S.I. n. 4/2018 del 20 marzo 2018;
- ricorso presentato il 13 luglio 2018 dalla sig.ra Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui sempre il predetto Presidente aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino;
- ricorso presentato congiuntamente il 18 luglio 2018 dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile. Tale ricorso sarà esaminato limitatamente alla trattazione della richiesta di sospensiva;
- ricorso presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018;
- ricorso presentato il 23 luglio 2018 dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario - tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell’odierna ricorrente, con la comunicazione del 12 luglio 2018, e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all’uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 – ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019; tale ricorso sarà esaminato limitatamente alla richiesta di emissione del provvedimento cautelare.
Marco Arfè ricorre contro la FIJLKAM
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Marco Arfè avverso la sentenza resa dalla Corte Sportiva d’Appello Federale della Federazione Italiana Judo Lotto Karate Arti Marziali (FIJLKAM) nel procedimento n. 4/GS/2018/L, depositata in data 25 giugno 2018, con la quale, in parziale riforma della statuizione di primo grado, è stata confermata la comminazione della squalifica in capo al ricorrente, rimodulandone, tuttavia, la durata e riducendola, per l’effetto, da 18 a 15 mesi.
La vicenda trae origine dal rapporto disciplinare stilato, in data 10 marzo 2018, dall’ufficiale di gara addetto alle operazioni di controllo del peso a carico dell’odierno ricorrente, Arfé Marco, nonché del Tecnico delle F.F. O.O Roma (Fiamme Oro), Patria Marco, relativamente ai fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Esordienti di Lotta Greco Romana disputato in Ostia Lido in pari data, in cui entrambi i tecnici si sarebbero resi responsabili della violazione dell’art. 8, comma 2, e dell’art. 10, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per aver applicato pesi aggiuntivi sotto il costumino dell’atleta al fine di farlo partecipare alla gara benché non raggiungesse il peso minimo.
Il ricorrente chiede al Collegio di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, con rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto in ordine alla corretta determinazione della sanzione applicabile.
Raffaella Ghirarduzzi ricorre contro la FISI
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui sempre il predetto Presidente aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino".
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, di annullare la sentenza impugnata e, in sua riforma, di accogliere le censure prospettate sin dalle prime cure, annullando gli atti impugnati e disponendo, per l'effetto, in favore della ricorrente medesima, la reintegra nell'elenco degli Istruttori Nazionali "non attivi" di Sci Alpino sino alla prossima sessione di conferma tecnica.
L'ACD Nardò ricorre contro la FIGC avverso la decisione legata all'omologazione della gara col Picerno
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.C.D. Nardò contro la ASD P. AZ Picerno, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché nei confronti di Maurizio Cosentino, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato valida la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D) conclusasi con il risultato di 0-1.
La ricorrente ACD Nardò chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di riformare la decisione impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per carenza e/o illogicità e/o contrarietà della motivazione e, per l'effetto, di annullare la suddetta pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice;
- in via subordinata,di annullare la succitata pronuncia della Corte Sportiva di Appello FIGC, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
La S.S.D. VirtusVecomp Verona ricorre contro FIGC, Arzignano Valchiampo e Daniele Antonio Forte
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la ASD Arzignano Valchiampo, nonché nei confronti di Daniele Antonio Forte, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018, con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017, che ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
La ricorrente VirtusVecomp Verona chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Federale FIGC per l'esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, e, per l'effetto, di annullare/revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - e, conseguentemente, di dichiarare nullo e/o invalido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte per la ASD Arzignano Valchiampo.
Giudici di gara federali A e B ricorrono contro la FIDS per annullamento art. 19 Regolamento arbitrale
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso l'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n.177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del Coni in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello".
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
di annullare l'art. 19 del Regolamento del settore Arbitrale della FIDS impugnato per i motivi esposti nel ricorso;
di conservare le categorie di giudici "A e B" quali ufficiali di gara da equiparare per competenza ai giudici "N" di nuova formazione o riconoscere ai giudici "A e B" l'automatico inquadramento nella neo categoria dei giudici di livello "N" senza necessità di sostenere alcun esame.
Paolo Pomponi ricorre contro CFA FISE per sospensione e altre sanzioni
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Paolo Pomponi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), emessa il 18 dicembre 2017, pubblicata il successivo 19 dicembre e resa nel procedimento disciplinare iscritto al R.G. n. 16/17 FISE, con la quale, in riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato allo stesso sig. Pomponi la sanzione della sospensione di 30 giorni da ogni carica o incarico sociale o federale inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell’ammenda pari ad € 1.000,00, per essere stato ritenuto responsabile di non aver prestato la dovuta attenzione circa l’identità ed il valore del cavallo nel rapporto obbligatorio sottostante alla compravendita), è stata altresì irrogata, in capo all’odierno ricorrente, anche la sospensione dell’autorizzazione a montare per 5 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di decidere la controversia in via preliminare, dichiarando nulla la sentenza emessa; in subordine di riformare integralmente la decisione impugnata per i motivi esposti nel ricorso.
L'A.C. Crevalcore ricorre contro FIGC-C.R. Emilia Romagna FIGC-LND
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. C.R. Emilia Romagna FIGC-LND n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 de 29 novembre 2017 (che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica).
L’A.C. Crevalcore chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva d’Appello per il nuovo esame del merito, con indicazione dei corretti principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di annullare/revocare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore del Guastalla, ripristinando il risultato di 2 a 1 per la ricorrente, conseguito sul campo in occasione della partita del 12 novembre 2017.
Giovanna Gargantini ricorre contro la decisione della CFA FIDS
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato da Giovanna Gargantini (all'epoca dei fatti Giudice di gara della FIDS) contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l'appello dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 31/2017 del 6.10.17), che ha pronunciato declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato il ricorso medesimo ai controinteressati e per aver elencato solo genericamente i motivi di doglianza avverso il Bando "per l'ammissione al corso-Concorso per TITOLI ed ESAMI per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica d Giudice Federale di livello "I" Danze standard e Latino Americane", di cui alla Delibera n. 98 approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata, decidendo nel merito la controversia senza rinvio ad altro giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, annullando parzialmente il concorso per quanto dedotto in narrativa ed accogliendo le richieste ivi formulate per l’assegnazione del titolo di giudice classe “I”;
- in via subordinata, di annullare la pronuncia impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
Carlo Roscini ricorre contro la FCI avverso l'inibizione per 15 mesi
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un nuovo ricorso da parte di Carlo Roscini (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria F.C.I.) contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato l'odierno ricorrente alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi, per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: in integrale accoglimento del ricorso presentato ed in integrale riforma della decisione impugnata, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione a lui mossa con la formula"perché il fatto non sussiste";
- in via subordinata: in accoglimento del ricorso presentato, con riguardo alle censure relative alla condanna per le ipotesi contestate di cui ai nn. 1 e 4 dell'atto di deferimento, di annullare la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto;
- in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del ricorso presentato con riguardo alle censure sull'entità della sanzione inflitta, di annullare la suddetta decisione impugnata per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto.
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