L'AS Pro Piacenza 1919 ricorre contro FIGC e CONI per la decisione del TNAS con motivazioni mai notificate
Il Collegio di Garanzia ha poc’anzi ricevuto un ricorso da parte della società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nei confronti della FIGC e del CONI avverso la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) il 31 luglio 2014, con motivazioni mai notificate né pubblicate, che ha respinto l’istanza arbitrale promossa da A.s.d. Pro Piacenza 1919 (oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l.) volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all’ammenda di euro 3.000,00. A titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, e 22, commi 6 e 8, C.G.S.
Ricorso dell'USD Feltrese Prealpi contro FIGC, LND, CR LND Lombardia, ASD Union San Giorgio Sedico per la penalizzazione di un punto in classifica
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il C.R. Veneto della L.N.D., nonché contro la società A.S.D. Union San Giorgio-Sedico per l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2015) con la quale è stato respinto il ricorso della predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato (pubblicata sul C.U. n. 45 del 26 novembre 2014) con cui, in accoglimento del reclamo proposto in primo grado dalla ASD Union San Giorgio Sedico, è stata inflitta alla società ricorrente la punizione della perdita della partita, con il punteggio di 0-3, A.S.D. Union San Giorgio-U.S.D. Feltrese Prealpi del 16 novembre 2014, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 – girone B, oltre alla sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica.
La società ricorrente chiede, adducendo una violazione e/od erronea applicazione, nell’impugnata decisione, della normativa sui limiti di utilizzo, nel campionato di Eccellenza 2014/2015, dei calciatori in relazione all’età, di accertare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, della suddetta delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale, limitatamente alla parte della stessa con cui è stata ribadita la penalizzazione di un punto a carico del club appellante.
Comunicazioni sul ricorso dell'ENGEA Equitazione Srl contro il CONI
Il Collegio di Garanzia dello Sport, in merito al ricorso presentato, in data 29 ottobre 2014, da parte dell’E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva dilettantistica contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Giunta Nazionale e l’ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI per l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 16.9.2014, n. 352, avente ad oggetto la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche della associazione ricorrente, accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso disponendo, a norma dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il rinvio alla Giunta Nazionale del CONI, affinché proceda all’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 3, commi 1 e 6, delle Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1394 del 19 giugno 2009.
Respinto in parte e in parte dichiarato inammissibile ricorso di Giorgio Lico contro FIKBMS per annullamento assemblea elettiva federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della camera di consiglio, ha respinto, quanto al primo motivo, ed ha dichiarato inammissibile, quanto al secondo motivo, il ricorso presentato il 30 luglio 2014 dal prof. Giorgio Lico contro la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (FIKBMS) per l'annullamento dall’assemblea straordinaria elettiva della FIKBMS tenutasi il 21 giugno 2014, inerente alla nomina del Presidente Federale Donato Milano.
Il 13 novembre udienza Giorgio Confalonieri contro FIT
Il Collegio di Garanzia (II Sez.) ha fissato per il 13 novembre, alle ore 12, l’udienza di discussione dell'istanza presentata da Giorgio Confalonieri contro la FIT. Il ricorso è stato presentato in data 25 agosto 2014 per l’integrale riforma della decisione della Corte D’Appello Federale FIT dell’11 luglio 2014, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della decisione del giudice sportivo nazionale FIT n. 19/2005 del 19 maggio 2005.
Giorgio Lico contro FIKBMS, il 4 novembre udienza per annullamento assemblea elettiva federale
La terza sezione del Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza di discussione relativa alla controversia promossa da Giorgio Lico contro la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (FIKBMS), per il 4 novembre 2014, alle ore 12.
Il ricorso è stato presentato il 30 luglio 2014 per la declaratoria di nullità e/o annullamento o comunque di invalidità o inefficacia della delibera assunta dall’assemblea straordinaria elettiva della FIKBMS tenutasi il 21 giugno 2014, inerente alla nomina a Presidente Federale di Donato Milano e/o della delibera assunta dal Consiglio Federale FIKBMS del 3 luglio 2014, nella parte in cui ha rigettato i ricorsi proposti dal ricorrente, annullando conseguentemente le elezioni avvenute il 21 giugno 2014.
Il Novara ricorre contro FIGC per i criteri di ripescaggio relativi all'integrazione del campionato di B
Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ex art.21 codice acgs, ha ricevuto un ricorso da parte della società Novara Calcio Spa contro la Figc avverso la delibera Figc del 18 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 56/A di pari data, con cui il consiglio federale, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24/2014, emessa dal collegio di garanzia in data 11 agosto 2014, ha riportato l'organico del campionato di serie B 2014-2015 a 22 squadre, nella parte in cui reintegra l'organico mediante la procedura di ripescaggio già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio e dando termine sino al 25 agosto per il deposito delle domande e delle documentazioni richieste.
La società ricorrente chiede, in via cautelare, di inibire o comunque sospendere l'inizio dei campionati professionistici di serie B e di Lega Pro, girone A, nonché di disporre la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato. In via principale, di annullare e/o riformare la suddetta delibera del consiglio federale del 18 agosto.
Accolto ricorso Novara, campionato di B a 22 squadre ma la FIGC sceglierà società
Il Collegio di Garanzia in funzione di l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in merito al ricorso presentato dal Novara Calcio contro la FIGC:
- ritenuto che l’intervento della società Juve Stabia s.r.l. è irricevibile ed inammissibile, perché presentato senza la rituale corresponsione dei diritti e tardivamente rispetto al momento in cui l’interesse a intervenire è sorto;
- ritenuto il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensiva, di cui al ricorso iscritto al R.G. n. 25/2014 per l’impugnazione del diniego di ripescaggio, non ritenendo l’Alta Corte che si verta nella materia di ripescaggio, disciplinato dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014;
- ritenuto che nella vicenda si debba procedere all’integrazione da 20 a 22 squadre dell’organico del Campionato di Serie B in applicazione dell’art. 49 NOIF, attualmente in vigore;
- ritenuto, infatti, che le disposizioni statuiscono in materia di ripescaggio a proposito del completamento dell’organico fino a 20 squadre, laddove la presente fattispecie riguarda l’integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre;
- tenuto conto poi che il C.U. n. 170/A rinvia ad un separato provvedimento la determinazione dei criteri e delle modalità per l’eventuale integrazione del suddetto organico;
- ritenuto che il successivo C.U. n. 171/A stabilisce criteri e procedure ai soli fini del procedimento di ripescaggio fino a 20 squadre e non anche oltre detto numero;
- ritenuto che gli argomenti della ricorrente Novara debbano perciò essere accolti e che da ciò derivi l’obbligo di integrazione dell’organico da 20 a 22 squadre, alla stregua dei criteri e principi che la FIGC riterrà di determinare in applicazione del principio che il Collegio ha affermato;
ha accolto l’istanza di sospensiva di cui al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2014, presentato in data 28 luglio 2014 dalla società Novara Calcio S.p.a, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha ordinato alla FIGC di pubblicare il nuovo organico a 22 squadre del Campionato di Serie B, integrato sulla base dei principi sopra indicati; ha dichiarato non luogo a procedere nella istanza di sospensione di cui al ricorso n. 25/2014; ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Juve Stabia s.r.l.
Inammissibile il ricorso dell'U.S. Poggibonsi srl contro la FIGC per inserimento nell'organico di Divisione Unica-Lega Pro 2014/2015
Il Collegio di Garanzia in funzione di l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'U.S. Poggibonsi s.r.l. contro la FIGC per l'inserimento dell'U.S. Poggibonsi nell'organico di Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015 tramite ripescaggio, avverso la delibera del Consiglio Federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 41/A del 1 agosto 2014 con la quale è stata deliberata la non ammissione della società ricorrente alla procedura di ripescaggio al Campionato di Divisione Unica Lega Pro 2014/2015, in quanto lo Stadio Comunale “Stefano Lotti” di Poggibonsi non soddisferebbe tutti i criteri infrastrutturali richiesti, ovvero risulterebbe privo dell’impianto di videosorveglianza.
Inammissibile il ricorso della F.C. Correggese s.r.l. contro la FIGC per inserimento F.C. Correggese nell'organico di Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015
Il Collegio di Garanzia in funzione di l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla F.C. Correggese s.r.l. contro la FIGC, per l'inserimento della F.C. Correggese nell'organico di Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015, anche in sovrannumero, in base al ricorso presentato il 4 agosto dalla società Correggese s.r.l. contro la FIGC nonché nei confronti delle società S.E.F. Torres, A.S. Martina Franca 1947 s.r.l. e S.F. Aversa Normanna s.r.l. per l’annullamento dei comunicati ufficiali FIGC n. 40/A e 42/A del 1 agosto 2014.
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