Antonio Rosati ricorre contro decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Rosati (all'epoca dei fatti Presidente dell’Associazione Sportiva Varese 1919 S.p.a.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC (di cui al C.U. n. 44 del 21/12/2016) - che si era pronunciato applicando le sanzioni dell’inibizione per 24 mesi e dell’ammenda pari ad €10.000,00 inflitte al reclamante per l'asserita violazione dell’ art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale FIGC - ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari ad €5.000,00.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, per i motivi esposti nel ricorso:
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'originale avviso di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, CGS FIGC;
- in via ulteriormente preliminare, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare a suo carico, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC;
- in via principale, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, di dichiarare, nel merito, l’assoluzione dello stesso ricorrente;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della ripetuta decisione di primo grado endofederale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, restituire il fascicolo ad altra sezione del Tribunale Federale, per la valutazione del merito;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare in toto la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, dichiarando l’assoluzione del ricorrente in relazione ad entrambe le incolpazioni;
- da ultimo, in via residuale, nel caso di conferma della decisione del giudice di secondo grado, di rideterminare la sanzione contenendola nel minimo edittale, non superiore a quanto determinato nei confronti degli altri deferiti ed in particolare di coloro i quali hanno gestito la società nei due anni che hanno portato al relativo fallimento.
Accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport nei confronti di Nicola Maggio contro la decisione della Corte Federale d'Appello FIDAL
Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha accolto il ricorso presentato il 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti di Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia. Per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla cfa fidal per una nuova valutazione, nei sensi di cui in motivazione.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2017, presentato, in data 5 maggio 2017, da Nicola Maggio avverso la medesima decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017.
Lopez ricorre contro la FIT per l'annullamento della sua sospensione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Ugo Lopez (ufficiale di gara presso la FIT) contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), n. 17/2016 del 2 settembre 2016, comunicata in data 7 settembre.
La Corte, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 23/2106 del 20 aprile 2016, che ha irrogato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione dall'attività di Giudice Arbitro per un periodo pari a 90 giorni, oltre all'ammenda di € 2.000,00, per l’asserita violazione dell'art. 1 del regolamento di Giustizia FIT, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del vigente R.U.G., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 41bis, lett. i, del ripetuto Regolamento di Giustizia, per non aver compilato sul luogo della manifestazione i tabelloni dei campionati italiani di Beach Tennis, per non aver effettuato il sopralluogo volto a verificare regolarità ed agibilità dei campi nonché la conformità delle attrezzature, per essere arrivato in ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dei Campionati, senza alcuna valida giustificazione, per non aver assicurato il regolare svolgimento degli stessi, permettendo al giudice arbitro assistente di accompagnarlo all’aeroporto, anziché lasciargli svolgere le sue funzioni durante le finali in corso, infrangendo i princìpi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ed arrecando pregiudizio e ripercussioni all’onore, rispettabilità e correttezza della Federazione, con l’aggravante della qualifica posseduta.
Il ricorrente chiede al Collegio l'integrale annullamento della decisione impugnata e, in particolare, che venga accertata l'intervenuta estinzione del giudizio nei rigorosi e rituali tempi previsti dal Regolamento di Giustizia della FIT già in prime cure e/o in secondo grado, in relazione alle denunciate violazioni di legge, come evidenziate in atto.
Prima Sezione: cessati contenziosi Liolli/Roma Nuoto-FIN e Ternana/FIGC-Lega Serie B-Ac PISA 1909
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le determinazioni di seguito indicate:
- ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito al ricorso presentato, in data 8 agosto 2016, dal sig. Fabrizio Liolli contro la società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. II, della FIN, assunta in data 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016, che, confermando la decisione di primo grado endofederale, ha rigettato l'istanza di svincolo dalla società Roma Nuoto s.s.d. formulata dal ricorrente. Ha, altresì, disposto che le spese del giudizio vengano poste a carico della società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l., liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
- con riguardo al ricorso presentato, in data 26 agosto 2016, dalla società Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. per l'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale era stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017, a data da destinarsi, nel prendere atto della rinuncia al ricorso medio tempore formalizzata dalla difesa della società ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Inammissibile il ricorso di Stefano Gamba contro FIJLKAM e Giunta Nazionale
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Stefano Gamba contro la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM), nonché contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18.2.14, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad ACTA in data 18.10.14 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali nelle parti meglio specificate nel ricorso.
Ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000;
- ha preso atto della rinuncia al ricorso – dichiarando conseguentemente estinto il relativo procedimento -presentato dalla Polisportiva Ferrini Cagliari A.S.D. contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) avverso il C.U. n. 4 del 18 luglio 2016, pubblicato in pari data, con il quale il Comitato Regionale Sardegna ha provveduto a dare notizia della dichiarata decadenza del Consiglio Direttivo di tale Comitato, disposta dal Presidente della LND, prof. Antonio Cosentino, il quale ha personalmente disposto, altresì, il commissariamento del C.R. Sardegna stesso e nominato quale Commissario se stesso e Vice Commissario il dott. Giuseppe Caridi sino al 18 gennaio 2017.
Il 6 ottobre udienza ricorso Liolli contro Roma Nuoto s.s.d. e FIN
L’udienza relativa al ricorso presentato dal sig. Fabrizio Liolli contro la società Roma Nuoto s.s.d. a.r.l. nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) si terrà il prossimo 6 ottobre 2016, a partire dalle ore 14.30, dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino.
Liolli chiede l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. II, della FIN, assunta in data 28 giugno 2016 e comunicata in data 15 luglio 2016, che - confermando la decisione di primo grado endofederale - ha rigettato l'istanza di svincolo dalla società Roma Nuoto s.s.d. formulata dal ricorrente e, per l'effetto, chiede lo svincolo dalla predetta società Roma Nuoto.
In tale occasione, il Collegio prenderà, altresì, atto della rinuncia formalizzata dalla società Ternana Calcio S.p.A. che, in data 26 agosto u.s., aveva presentato un ricorso contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. per l'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale era stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017, a data da destinarsi.
Il 27 settembre udienza del ricorso di Stefano Gamba contro FIJLKAM e Giunta Nazionale
L’udienza di discussione del ricorso del signor Stefano Gamba contro la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.) e la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), si terrà il prossimo 27 settembre 2016, a partire dalle ore 15.00, dinanzi alla Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Massimo Zaccheo.
Gamba ricorre avverso e per la dichiarazione di nullità, annullamento, ovvero la dichiarazione di inefficacia della delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18.2.14, di approvazione dello Statuto Federale della FIJLKAM - segnatamente, negli articoli che disciplinano le modalità di modifica dello Statuto Federale - deliberato dal Commissario ad ACTA in data 18.10.14 e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o comunque consequenziali nelle parti meglio specificate nel ricorso.
Il ricorrente chiede al Collegio di dichiarare la nullità e/o di annullare, ovvero dichiarare l'inefficacia della impugnata delibera e di tutti gli atti successivi, antecedenti e/o consequenziali per i motivi di cui in ricorso.
Quaglierini (US Empolese ASD) ricorre contro la FIP per l'inibizione di 4 mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'avv. Corrado Quaglierini, Presidente della U.S. Empolese ASD, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 76 del 1° agosto 2016, comunicata e pubblicata in pari data, che ha confermato la decisione di primo grado endofederale con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per quattro mesi, fino al 13 settembre 2016, per l'asserita violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma della decisione impugnata, di ammettere alcune prove testimoniali e, nel merito, di annullare la ripetuta decisione della Corte Federale d'Appello FIP, per i motivi esplicitati nel ricorso.
Accolto il ricorso dell'ASD Enterprise Sport&Service, resta valido il tesseramento di Massimiliano Ferraro
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha accolto il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ha annullato la decisione impugnata e ha dichiarato il diritto, per la ricorrente ASD Enterprise & Service, di mantenere il tesseramento con l'atleta Massimiliano Ferraro.
L'ASD Enterprise Sport & Service aveva presentato un ricorso contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), la Corte di Appello Federale FIDAL, il Tribunale Federale FIDAL, nonché nei confronti del sig. Massimiliano Ferraro e dell'ASD Atletica Riccardi Milano 1946 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte d'Appello Federale FIDAL del 30 maggio-29 giugno 2016, comunicata a mezzo PEC in data 6 luglio 2016, che aveva riformato la decisione di primo grado del Tribunale Federale FIDAL n. 18 del 6 aprile u.s., e, per l'effetto, aveva dichiarato la nullità del tesseramento, presso la stessa società ricorrente, dell'atleta Massimiliano Ferraro per l'anno 2016, nonché aveva dichiarato il diritto del sig. Ferraro ad essere tesserato, per l'anno 2016, presso la ASD Atletica Riccardi Milano 1946.
Respinta istanza cautelare, ricorso Ternana/Lega Serie B assegnato alla I Sezione
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto con il quale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte richiesta dalla società Ternana Calcio avverso l'impugnata delibera del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
Ciò non ritenendo sussistenti, allo stato degli atti, le esigenze cautelari invocate ai fini della assunzione del suddetto, richiesto provvedimento di sospensione.
Il ricorso in oggetto è stato contestualmente assegnato alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.
Il ricorso della Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. è volto all'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale è stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017 (ed in programma oggi, 27 agosto 2016, alle ore 20.30), a data da destinarsi.
La società ricorrente ha chiesto al Presidente del Collegio di Garanzia di sospendere con proprio decreto, in via cautelare ed inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di far disputare regolarmente la suddetta gara, in programma oggi, 27 agosto, alle ore 20.30; in subordine, di ordinare, con decreto, la disputa della gara Ternana-Pisa nei giorni di domenica 28 agosto 2016 o lunedì 29 agosto 2016.
Nel merito, la società ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
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