Fissate l'8 marzo udienze su ricorsi SSD Jesina Calcio contro US Junior Jesina Libertas ASD e Procura Generale su caso Arechi Rugby Asd
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato l'8 marzo 2016, a partire dalle ore 15.00, una sessione di udienze per discutere i ricorsi presentati:
- dalla Società S.S.D. Jesina Calcio contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n.3/E del 13.10.2015, ha stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori, i sigg.ri Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;
- dalla Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, pubblicata in data 8 gennaio 2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti.
La Quarta Sezione del Collegio aveva già calendarizzato per la medesima data l’udienza di discussione del ricorso presentato dal sig. Stefano Mauro contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello FISE (resa in data 15 ottobre 2015), che ha comminato in capo al ricorrente la sanzione della radiazione per la violazione dell'art. 8, lettere a) e c), del Regolamento di Giustizia FISE, confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale.
Collegio di Garanzia differisce udienza caso Alessandro Colombo al 24 marzo e fissa discussione caso Stefano Mauro per l'8 marzo
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica che, a fronte dell'istanza formulata in data 28 gennaio da parte della difesa del ricorrente, sig. Alessandro Colombo, l'udienza relativa al ricorso presentato dallo stesso Colombo contro la Federazione Italiana sport Equestri (FISE) avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FISE del 10 dicembre 2015, con la quale è stata comminata, nei confronti del ricorrente, la sanzione della sospensione agonistica e dalle cariche/incarichi federali per anni due, nonché l’ammenda pari ad euro 10.000,00 euro, è stata differita in data 24 marzo 2016, a partire dalle ore 14.30. L’udienza di discussione, che era stata originariamente fissata per il giorno 2 marzo, si terrà dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia.
Il Collegio rende noto, inoltre, che l'udienza di discussione afferente al ricorso presentato dal sig. Stefano Mauro contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) contro la sentenza della Corte Federale d'Appello FISE (resa in data 15 ottobre 2015), che ha comminato in capo al ricorrente la sanzione della radiazione per la violazione dell'art. 8, lettere a) e c), del Regolamento di Giustizia FISE, confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale, è stata fissata, invece, in data 8 marzo 2016, a partire dalle ore 15.00. L’udienza, che era stata originariamente fissata per il giorno 2 febbraio, si terrà dinanzi alla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia.
Respinti i ricorsi di Roberto Cappa contro la FIT e dell'Arzachena contro la FIGC e altri. Accolta l'istanza dell'ASD Quanta Sport Village Milano contro la FIHP
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti decisioni:
- ha respinto il ricorso promosso dall’avv. Roberto Cappa contro la FIT avverso la sanzione dell’interdizione dalle cariche federali per anni 1 e mesi 6, oltre alla sanzione pecuniaria dell’ammenda, pari ad € 3.000,00.
- ha respinto il ricorso presentato dalla società Arzachena contro la FIGC e Marco Moro avverso l’obbligo di pagamento della somma di € 4.706,00, a titolo di corrispettivo residuo dell'importo pattuito tra la suddetta società ricorrente ed il sig. Moro, suo tesserato;
- ha accolto il ricorso presentato dalla ASD Quanta Sport Village Milano contro la FIHP avverso la decisione della Corte Sportiva Appello che ha ri-omologato, a sfavore della ricorrente, tutte le gare disputate dall’inizio della stagione agonistica 2015/2016 fino al 28.11.2015
Maurizio Morvidoni ricorre contro AIA e FIGC per la sospensione dall'AIA fino al 12 settembre 2016
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Maurizio Morvidoni, arbitro benemerito e, all’epoca dei fatti contestati, Presidente della Sezione A.I.A. di Città di Castello, contro l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Commissione di Disciplina d'Appello A.I.A. n. 22 del 19 ottobre 2015, comunicata in data 9 novembre u.s., che, in parziale accoglimento del ricorso avverso la decisione della Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A. n. 2 del 13 luglio 2015 (che aveva disposto, in capo la ricorrente, la sanzione della sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2017), ha comminato, a carico dello stesso ricorrente, la sospensione dal 13 luglio 2015 al 12 settembre 2016, a fronte dell’asserito compimento di una serie di violazioni amministrative commesse nell'esercizio dell'attività di presidente della suddetta Sezione, unitamente ad altri associati.
Morvidoni chiede al Collegio di Garanzia di annullare le decisioni impugnate e, per l'effetto, di ridurre la sospensione comminata nella misura del presofferto e, comunque, in quella ritenuta di giustizia, di entità inferiore a mesi 12 (dodici), ovvero di rinviare il procedimento al competente organo di giustizia costituito in seno all'Associazione Italiana Arbitri, affinché ridetermini la pena applicando il principio indicato dal Collegio stesso.
Respinti i ricorsi di Pro Patria, Piacenza, Catania e Virtus Entella contro la FIGC. Gli altri provvedimenti
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti decisioni:
ha respinto il ricorso presentato dalle società Pro Patria e Piacenza contro la FIGC (avverso la delibera del presidente Federale che ha determinato i criteri di retrocessione dalla Lega Pro, stagione ‘15/’16), nonché il ricorso presentato dalla società Prato e altre contro la FIGC avverso la medesima deliberazione del Presidente Federale;
ha respinto il ricorso presentato da Giorgio Flora contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni 4 e mesi 6 e l’ammenda di € 70.000;
ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. Salvatore Astarita contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 3 e ammenda € 25.000,00;
ha respinto il ricorso di Pablo Gustavo Cosentino contro la FIGC avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato in capo al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni 4 e ammenda di € 50.000;
ha, infine, respinto il ricorso della società Catania contro la FIGC e la società Virtus Entella avverso la decisione della CFA, di cui al C.U. n. 024/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato alla società ricorrente la retrocessione all’ultimo posto nel campionato di Serie B stagione sportiva 2014-2015, oltre alla penalizzazione di 9 punti in classifica e all’ammenda di € 150.000).
In parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Vigor Lamezia, Torres e Forlì, respinto quello dell'Aquila. Teramo e Savona rinviate al Giudice di Appello per i punti di penalizzazione
Il Collegio di Garanzia, all’esito della Sessione di Udienze tenutasi in data odierna, ha assunto i seguenti provvedimenti:
- ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e ha rinviato al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti (i 6 punti di penalizzazione), traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate;
- ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Forlì ed ha compensato le spese del relativo giudizio;
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite;
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,
- ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,
- ha, infine, respinto il ricorso dell’Aquila ed ha compensato le spese del giudizio.
Il 27 ottobre udienza a Sezioni Unite del filone "Dirty Soccer"
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha fissato per il 27 ottobre 2015, a partire dalla ore 14.30, la data in cui sarà celebrata la sessione di udienze, a Sezioni Unite, preordinata alla definizione dei procedimenti legati al cosiddetto filone “dirty soccer”. In particolare, tenuto conto della singola e specifica connessione oggettiva intercorrente tra i vari ricorsi medio tempore presentati al Collegio; tenuto conto che, in base al contesto normativo di riferimento in materia di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva, dalla responsabilità ascritta alla persona fisica deriva la comminazione di sanzioni in capo alle relative società di appartenenza; preso atto che le persone fisiche che hanno presentato ricorso risultano essere tutti incolpati, a vario titolo, per aver solidalmente contribuito all’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare relative alle società sportive che hanno presentato, a loro volta, un ricorso autonomo, ha disposto la trattazione congiunta dei seguenti procedimenti:
ricorsi avverso il C.U. n. 16/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.15) + C.U. n. 19/CFA FIGC (motivazioni dell’8.9.15):
ricorsi originari: Forlì e Teramo
da riunirsi con
ricorso Campitelli (pres. Teramo),
ricorso Di Giuseppe (D.S. Teramo Calcio)
ricorso Barghigiani (D.S. Savona),
ricorso Savona calcio
ricorso Matteini (tesserato S. Paolo Padova),
ricorso Di Nicola (tesserato l’Aquila calcio),
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ricorsi avverso il C.U. n. 17/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.2015) + il C.U. n. 21/CFA FIGC (motivazioni del 9.9.15):
ricorso originario: ricorso Vigor Lamezia
da riunirsi con
ricorso Maglia (D.S. V. Lamezia),
ricorso Arpaia (Presidente V. Lamezia)
ricorso Corda (tesserato Barletta calcio).
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ricorsi avverso il C.U. n. 17/CFA FIGC (dispositivo del 29.8.15) + C.U. n. 20/CFA FIGC (motivazioni del 9.9.15):
ricorso originario: ricorso Torres
da riunirsi con
ricorso Capitani (pres. Torres),
ricorso Sampino (Agente calciatori)
ricorso L’Aquila calcio
Respinti i ricorsi presentati da Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio. Estinto il procedimento del Legnano, ratificata la rinuncia del Messina
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zaccheo, ha respinto i ricorsi presentati a fine agosto dalle società Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio avverso la delibera del Presidente FIGC del 7 agosto u.s., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.
Le società ricorrenti sono state, altresì, condannate al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di € 2.000,00 per ogni singolo ricorso.
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia ha, altresì, dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso del Messina, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente, accettata dalla intimata FIGC, ed estinto il procedimento promosso dalla società Legnano contro la FIGC, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso e prima della costituzione in giudizio della intimate FIGC e LND.
Sia il ricorso del Messina che quello del Legnano avevano ad oggetto la suddetta delibera del Presidente FIGC del 7 agosto., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.
Ricorsi di Forlì, Teramo, Vigoria Lamezia e Torres: udienze domani alle 17
Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, previa accettazione alla rinuncia ai termini a difesa da parte di tutte le parti intimate, ha fissato per domani, 23 settembre 2105, le udienze di discussione relative ai ricorsi presentati dalle società Forlì, Teramo, Vigor Lamezia e Torres avverso le decisioni della Corte Federale di Appello FIGC afferenti alla cosiddetta vicenda “calcio scommesse”. Le udienze si terranno dinanzi alle Sezioni Unite, con inizio a partire dalle ore 17.00.
Il 16 settembre udienza ricorsi Matera /FIGC e altri
Il Collegio di Garanzia dello sport ha fissato l’udienza di discussione dei ricorsi presentati dal Matera Calcio, contro la FIGC e altri, si terrà il prossimo 16 settembre 2015, a partire dalle ore 14.00, dinanzi alla Prima Sezione.
Questi i ricorsi che saranno trattati congiuntamente in quella sede:
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43-2015, presentato, in data 13 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l.. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. per l’annullamento, anche in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015 – con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva;
ricorso iscritto al R.G. n. 44-2015 presentato in data 21 agosto 2015, dalla società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. per l’annullamento del decreto del Presidente F.I.G.C. e/o del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di cui la ricorrente sostiene di non conoscere data e numero e che, secondo la società istante, non potrà essere depositato), con cui la società Ascoli è stata ammessa al Campionato di Serie B per l’anno calcistico 2015/2016, in via di sostituzione, in applicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata, nonché del diniego implicito, ovvero dell’omesso esame della domanda del Matera Calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentato in data 18 agosto 2015;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2015, presentato, in data 1 settembre u.s., dalla società Matera Calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché contro l'Ascoli Picchio 1898 S.p.A. avverso la deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. con la società Ascoli Picchio in Serie B, per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata dalla ricorrente, nonché avverso il respingimento, implicito, della domanda del Matera calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentata in data 18.8. 2015 e ripresentata in data 28.8.2015, oltre che avverso il diniego del differimento dell'inizio del campionato, richiesto con istanza del 28 agosto.
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