La SEF Torres 1903 ricorre contro FIGC per la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel 2014/2015 e ammenda di euro 15.000
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società SEF Torres 1903 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport del CONI, la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale Dilettanti, la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione, della decisione della Corte Federale d’Appello il cui solo dispositivo è stato emesso a mezzo Comunicato Ufficiale n. 17/CFA, in data 29 agosto 2015, che ha applicato, nei confronti della società ricorrente, la sanzione della retrocessione dell’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in merito alla condotta ascritta al legale rappresentante pro tempore Domenico Capitani, ex art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS, nonché l’ammenda di euro 15.000 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla condotta ascritta ai tesserati Nucufora e Costantino, ex art. 6, comma 5, CGS, nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso, ed in particolare del provvedimento FIGC adottato in data 31 agosto 2015 dal Consiglio Federale, reso noto con comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della FIGC a mezzo della quale è stata sostituita, nell’organico della Lega Pro stagione sportiva 2015/2016, la società SEF Torres s.r.l. con la società Aurora Pro Patria 1919.
La società ricorrente chiede: in via principale e nel merito, che sia annullata la decisione della Corte Federale D’Appello, nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC ;
in via d’urgenza e laddove la Corte non ritenga di poter giudicare nel merito:
- che sia sospesa l’efficacia della decisione della Corte Federale d’Appello nota nel solo dispositivo, nonché di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento del 31 agosto 2015, reso noto con comunicato stampa FIGC;
- che sia ordinata la sospensione dell’inizio del campionato di Lega Pro 2015/2016 nonché del Campionato Dilettanti 2015/2015;
- che sia ordinato il deposito urgente della motivazione della suddetta decisione.
La Vigor Lamezia ricorre contro FIGC e altri per la retrocessione dalla Lega Pro alla LND e l'ammenda di 30.000 euro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso della società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, la società A.C.R. Messina s.r.l., la società F.C. Forlì s.r.l., la società San Marino Calcio s.r.l., nonché contro la società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, della delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, assunta nella riunione del 27 agosto 2015 e pubblicata nel solo dispositivo con C.U. n. 017/CFA del 29 agosto 2015, nella parte in cui ha disposto, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società A.C.R. Messina s.r.l., avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – (che aveva riconosciuto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’odierna istante in ordine alla violazione ascritta al suo presidente e legale rappresentante, nonché la responsabilità oggettiva per l’addebito attribuito al proprio Direttore Sportivo), nei confronti della ricorrente, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2014/2015 – Girone C, con assegnazione al Campionato di competenza (LND – Serie D) per la stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di euro 30.000,00.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità della suddetta delibera della Corte Federale d’Appello FIGC, con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a carico della società Vigor Lamezia;
in subordine: esclusa la responsabilità diretta della società istante, limitare la sanzione a carico della menzionata compagine ad una lieve ammenda, in misura, comunque, inferiore a quella ad essa irrogata in sede endofederale;
in via cautelare:
che sia sospesa l’esecutività e l’esecuzione della impugnata decisione della Corte Federale d’Appello e che sia disposta l’ammissione della Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro;
che sia differita la data di inizio dei Campionati di Lega Pro e di Serie D (o, in subordine, dei soli gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la società A.C.R. Messina, in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l. in Serie D;
che sia ordinata alla Corte Federale di Appello l’immediata pubblicazione delle motivazioni relative alla decisione in questione.
Accolto il ricorso della Paganese Calcio contro la FIGC per l'iscrizione in Lega Pro
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. . contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale FIGC il 17 luglio 2015, di cui al C.U. n. 31/A, pubblicato il 17 luglio 2015, con il quale è stato respinto il ricorso della società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e, per l’effetto, non è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2015/2016, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016).
Simone Saccomanni ricorre contro FIGC e AIA
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dI Simone Saccomanni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) per l’annullamento e/o la riforma della delibera della Commissione di Disciplina Nazionale d’appello della FIGC – AIA del 20 maggio 2015 che, rigettando l’appello ex art. 10 delle Norme di Disciplina dell’Associazione Italiana Arbitri, ha confermato il provvedimento di “ritiro tessera” irrogato nei confronti del ricorrente.
Simonetto contro FMSI, squalifica ridotta a un anno
Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi a Sezioni Unite, ha accolto in parte il ricorso del dott. Simonetto contro la FMSI avverso provvedimento di squalifica per due anni e ha rideterminato la sanzione a carico del ricorrente in un anno di squalifica.
Respinto il ricorso della Basket Juvecaserta contro la FIP per il punto di penalizzazione
Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso da parte della società Basket Juvecaserta S.r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro per l’annullamento della delibera adottata dal Consiglio Federale della ripetuta Federazione, con la quale era stata comminata alla società ricorrente la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva in base alle risultanze del verbale della COMTEC.
L'AS Pro Piacenza 1919 ricorre contro FIGC e CONI per la decisione del TNAS con motivazioni mai notificate
Il Collegio di Garanzia ha poc’anzi ricevuto un ricorso da parte della società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nei confronti della FIGC e del CONI avverso la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) il 31 luglio 2014, con motivazioni mai notificate né pubblicate, che ha respinto l’istanza arbitrale promossa da A.s.d. Pro Piacenza 1919 (oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l.) volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all’ammenda di euro 3.000,00. A titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, e 22, commi 6 e 8, C.G.S.
Ricorso dell'USD Feltrese Prealpi contro FIGC, LND, CR LND Lombardia, ASD Union San Giorgio Sedico per la penalizzazione di un punto in classifica
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il C.R. Veneto della L.N.D., nonché contro la società A.S.D. Union San Giorgio-Sedico per l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2015) con la quale è stato respinto il ricorso della predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato (pubblicata sul C.U. n. 45 del 26 novembre 2014) con cui, in accoglimento del reclamo proposto in primo grado dalla ASD Union San Giorgio Sedico, è stata inflitta alla società ricorrente la punizione della perdita della partita, con il punteggio di 0-3, A.S.D. Union San Giorgio-U.S.D. Feltrese Prealpi del 16 novembre 2014, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 – girone B, oltre alla sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica.
La società ricorrente chiede, adducendo una violazione e/od erronea applicazione, nell’impugnata decisione, della normativa sui limiti di utilizzo, nel campionato di Eccellenza 2014/2015, dei calciatori in relazione all’età, di accertare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, della suddetta delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale, limitatamente alla parte della stessa con cui è stata ribadita la penalizzazione di un punto a carico del club appellante.
Comunicazioni sul ricorso dell'ENGEA Equitazione Srl contro il CONI
Il Collegio di Garanzia dello Sport, in merito al ricorso presentato, in data 29 ottobre 2014, da parte dell’E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva dilettantistica contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Giunta Nazionale e l’ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI per l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 16.9.2014, n. 352, avente ad oggetto la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche della associazione ricorrente, accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso disponendo, a norma dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il rinvio alla Giunta Nazionale del CONI, affinché proceda all’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 3, commi 1 e 6, delle Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1394 del 19 giugno 2009.
Respinto in parte e in parte dichiarato inammissibile ricorso di Giorgio Lico contro FIKBMS per annullamento assemblea elettiva federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della camera di consiglio, ha respinto, quanto al primo motivo, ed ha dichiarato inammissibile, quanto al secondo motivo, il ricorso presentato il 30 luglio 2014 dal prof. Giorgio Lico contro la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate e Shoot Boxe (FIKBMS) per l'annullamento dall’assemblea straordinaria elettiva della FIKBMS tenutasi il 21 giugno 2014, inerente alla nomina del Presidente Federale Donato Milano.
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