Arbitro Giacomelli ricorre contro AIA e FIGC per sospensione decisa da Commissione Disciplina Appello AIA
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dall'Arbitro Effettivo (tesserato AIA) Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Arbitrale presso l'AIA, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, ai sensi degli artt. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata al suddetto istante il 2 settembre 2022, con la quale la medesima Commissione, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 54/2022, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha irrogato, a carico dell'A.E. Piero Giacomelli, la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, dall'8 febbraio 2022 al 7 gennaio 2023.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Arbitrale nei confronti dell'Arbitro Giacomelli per "la violazione dell'articolo Art. 40, comma terzo, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt 5 e 6.1 del Codice Etico. Con aggravante (specifica) di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) del Regolamento AIA...".
Il ricorrente, Piero Giacomelli, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI e art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicatagli in data 2 settembre 2022, con la quale, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, conseguente alla decisione n. 54/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, depositata in data 28 luglio 2022, in parziale riforma della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022 e respinta ogni ulteriore domanda, ha irrogato la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e quindi fino al 7 gennaio 2023;
- conseguentemente, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022, con contestuale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, pari a mesi undici di sospensione decorrenti dall'8 febbraio 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022;
- in via subordinata, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, di rideterminare la sanzione comminata nei suoi confronti nella misura di mesi due di sospensione a far data dall'8 febbraio 2022, già ampiamente decorsi e conclusi il giorno 8 aprile 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022.
Seconda Sezione: il 19 luglio 2022 la prossima sessione di udienze
- Collegio di Garanzia
Il Presidente della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Attilio Zimatore, ha fissato la data della prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà il 19 luglio, a partire dalle ore 14.30, al fine di discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
1) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2022, presentato, in data 10 febbraio 2022, dal sig. Alessandro Gaeta contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) avverso la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 27 del 13 gennaio 2022, con la quale, nel dichiarare la nullità della delibera della Commissione di Disciplina Regionale delle Marche n. 2 del 20 novembre 2021 - che aveva comminato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 - è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 20 febbraio 2022;
2) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2022, presentato, in data 31 marzo 2022, dalla GS Casa del Diavolo ASD avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della FIGC-LND, di cui al C.U. n. 138 del 4 marzo 2022, che ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 124 del 16 febbraio 2022, e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2024 irrogata, ai sensi dell’art. 35 CGS FIGC, a carico del sig. Marcello Bazzurri (allenatore della Società ricorrente) in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Casa del Diavolo - Grifo Sigillo, disputata in data 13 febbraio 2022;
3) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2022, presentato, in data 4 giugno 2022, dall'Arbitro Effettivo Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) presso la FIGC e contro la Procura Arbitrale presso l'AIA, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 37 del 4 maggio 2022, comunicata al suddetto istante il 14 giugno 2022, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto da quest'ultimo avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022, che aveva riconosciuto il suddetto ricorrente responsabile della violazione dell'art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA, aggravata dalla recidiva specifica di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall'8 febbraio 2022, e, per l'effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la comminata sanzione a tredici mesi (dall'8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023).
Giordano Maccarrone ricorre contro Foggia Calcio 1920
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato da Giordano Maccarrone contro la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 avverso la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 "a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto"), è stato dichiarato risolto "per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l'accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920".
La vicenda trae origine dall'accordo economico sottoscritto, in data 8 agosto 2019, dal ricorrente Giordano Maccarrone con la società sopraindicata, per la stagione sportiva 2019-2020, e ritualmente depositato dalla stessa società, in data 31 ottobre 2019, a mezzo PEC, presso la LND - Ufficio Tesseramento interregionale.
Il ricorrente, sig. Giordano Maccarrone, chiede al Collegio di Garanzia:
- In via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di riformare la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ogni e conseguente provvedimento;
- In via subordinata, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ove non ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, di condannare la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 al pagamento, in favore di Maccarrone, dell’importo di €26.314,40 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà giusta e/o di equità.
Gonin e Macchiati ricorrono contro la FISG
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Eros Gonin e Lucilla Macchiati avverso la sentenza emessa, in data 22 giugno 2021, dalla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), con motivazioni depositate in data 2 luglio 2021, con la quale è stata confermata la condanna irrogata in capo alla sig.ra Lucilla Macchiati, consistente nella sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di tre mesi e, parimenti, la condanna comminata a Eros Gonin, consistente nella sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di sei mesi.
La vicenda trae origine dall'incolpazione, nei confronti dei suddetti ricorrenti, per la violazione degli artt. 1 e 11 del Regolamento di Giustizia FISG, poiché, "con invio di mail e pressioni psicologiche, hanno indotto Laura Muzzarelli Presidente ASD Sporting Club Pinerolo a compiere atti ingiuriosi, diffamatori e denigratori nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e del suo Presidente Renato Viglianisi".
I ricorrenti, Eros Gonin e Lucilla Macchiati, chiedono al Collegio di Garanzia di riformare la sentenza impugnata, annullandola, e conseguentemente di essere assolti dagli addebiti loro ascritti per la sussistenza della scriminante del diritto di critica e, in ogni caso, per insufficienza di motivazioni sul punto.
I dispositivi di sei udienze discusse davanti alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia
- Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2020, presentato, in data 9 dicembre 2020, dalla società Calcio Catania S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €5.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Niccolò Baroni contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, del 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 53/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Niccolò Baroni “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2021, presentato, in data 21 febbraio 2021, da Daniele Minelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed il sig. Eugenio Abbattista, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 76/CFA della Corte Federale di Appello, Prima Sezione, della FIGC, in data 21 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione n. 54/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, depositata in data 4 dicembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.E. Daniele Minelli “per motivate valutazioni tecniche”, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, ai sensi degli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento AIA e viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021; NULLA PER LE SPESE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2021, presentato, in data 1 marzo 2021, dalla A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904 nei confronti di Alessandro De Rose avverso la decisione n. 1/21 della Corte Federale d'Appello, Seconda Sezione, della Federazione Italiana Nuoto (FIN) del 27 gennaio 2021, con la quale, nel respingere il ricorso della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione n. 12/2020 del Tribunale Federale della FIN, Seconda Sezione, depositata in data 23 novembre 2020, che, in accoglimento del ricorso presentato dallo stesso sig. Alessandro De Rose, aveva concesso al medesimo atleta lo svincolo dalla società A.D.S. Trieste Tuffi Edera 1904; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RESISTENTE, SIG. DE ROSE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, da Andrea Bonavia contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 20 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione resa dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 33 del 5 novembre 2020, con cui è stata irrogata, in capo al Bonavia, la sanzione della sospensione dal 5 novembre 2020 al 4 settembre 2021, per la violazione degli artt. 23, comma 3, lett. l), e 40, comma 1 e comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'AIA, nonché dell'art. 6.1 del Codice Etico e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dalla ASD Sangiovannese 1927 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, la società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. e la Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC avverso e per l'annullamento della decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, di cui al C.U. n. 93 della medesima data, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20 gennaio 2021 per errore tecnico dell'arbitro, è stato ripristinato il risultato della suddetta gara; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA E VENGANO LIQUIDATE, NELLA MISURA DI €2.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE;
Carmine D'Anzi ricorre contro il C.R. Basilicata LND-FIGC
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Carmine D'Anzi contro il Comitato Regionale Basilicata LND-FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti di Pietro Rinaldi, Antonio Amatucci, Giuseppe Greco, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Emilio Fittipaldi, Gianfranco Forese, Domenico Ciaglia, Michele Ragone, Rocco Giuseppe Palazzo, Pietro Daraio, Antonio Valente, Michele Lacerenza, Stefano Bitetti, Pasquale Di Giuseppeantonio, Francesco Iasi, Antonio Lallo, Giovanni Di Salvo, Leonardo D’Onofrio e Antonio De Bonis, avverso la decisione n. 90 CFA/2020-21 della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC in data 6 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, tra gli altri, del suddetto ricorrente avverso la decisione la decisione n. 105 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC, comunicata in data 19 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso avverso e per l'annullamento de "La Procedura elettorale, la validità dell'assemblea elettiva del 7 gennaio 2021 del C.R. LND Basilicata e conseguentemente le deliberazioni di nomina avvenute nell'assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, quadriennio 2021/2024 e degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti".
Il ricorrente, Carmine D'Anzi, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, chiedendo di accogliere, nel merito, i motivi di appello e le conclusioni rassegnate nell’atto di impugnazione e, in particolare, accertate le illegittimità rappresentate, relative all’Assemblea elettiva del C.R. Basilicata LND-FIGC, tenutasi in data 7 gennaio 2021, di invalidare/annullare tutti i conseguenti atti e deliberazioni della stessa, in uno all’elezione dei membri del C.R. LND Basilicata, a valere per il quadriennio 2021-2024, tenutesi presso l’Hotel Santa Loja di Tito (PZ), nonché agli atti presupposti, conseguenti e seguenti, con tutte le conseguenti determinazioni del caso;
- in via subordinata, di dichiarare la violazione di norma di diritto da parte della Corte Federale di Appello della FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, e di rimettere gli atti all’organo di secondo grado per l’esame nel merito dei motivi di diritto, con ogni altra più idonea determinazione.
Ricorso Spal S.r.l. contro LNPB in merito a contributo solidaristico neo retrocesse in Serie B
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società calcistica SPAL S.r.l. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell’illegittimità, dell'invalidità e, comunque, dell'inefficacia, nei confronti della società ricorrente, data la sua iscrizione al Campionato di Serie B, di quanto previsto e disposto dall'art. 3, capo I, del Codice di Autoregolamentazione in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento di cui all'art. 7, capo II, del medesimo Codice, nonché di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti dalla suddetta società.
La società ricorrente, Spal S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, valutati i fatti e condivise le considerazioni esposte:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e, comunque, l'inefficacia nei suoi confronti di quanto previsto e disposto negli artt. 3, capo I, e 7, capo II, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rispettivamente in tema di "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", dei criteri della sua ripartizione e delle conseguenze per il suo mancato versamento; nonché della delibera assembleare della LNPB del 29 giugno 2018 e di tutte le deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni nel predetto Codice di Autoregolamentazione e di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o conseguenziali, anche se non conosciuti;
- di dichiarare che la ricorrente non è tenuta ad effettuare il pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", previsto e disciplinato dagli artt. 3, capo I, e 7, capo II, in quanto norme prive della forma necessaria e, comunque, prive di effetti nei suoi confronti.
Football Now LTD presenta istanza arbitrale contro Genoa Cricket e Football Club S.p.A
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza di arbitrato presentata dalla società Football Now Ltd contro la società Genoa Cricket e Football Club S.p.A., in virtù del contratto di mandato sottoscritto tra l'istante, in persona del legale rappresentante, Agente Sportivo Luca Puccinelli, e l'intimata Genoa, volto alla cura degli interessi e all'assistenza della Società ligure e in particolare nella consulenza nelle trattative dirette alla sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo con il calciatore Riccardo Saponara.
Sezioni Unite, l'esito di 5 udienze
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna nelle forme e nei termini stabiliti dallo stesso presidente Frattini con decreto del 9 marzo, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Riuniti, per connessione oggettiva,
il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS) per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;
con ilricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) contro la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3-2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D’Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale;
HA DICHIARATO i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala D’Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala D’Armi Trinacria Palermo/CONI) IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza d’interesse.
HA ACCOLTO il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala D’Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.
HA RESPINTO il ricorso incidentale.
Ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Gianfranco Meli, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata unitamente alle motivazioni con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo grado ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con cui la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3) HA ACCOLTO il ricorso presentato il 24 ottobre 2019, da Marco Tomasini contro l’Ente di Promozione Sportiva denominato Attività Sportive Confederate (ASC), avverso la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC.
Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente ASC.
4) ) HA RESPINTO il ricorso presentato, il 15 gennaio 2020, da Arianna Errigo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) - comunicato anche a Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta, Sofia Ciaraglia, Giulia Arpino, Lucia Lucarini, Chiara Morbile, Camilla Fondi, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Michela Battiston e Rebecca Gargano - per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIS del 6/17 dicembre 2019, prot. n. 6511/17 del 17 dicembre, afferente al procedimento disciplinare n. 9/19 CFA, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'atleta Arianna Errigo avverso la pronuncia del Tribunale Federale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIS; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2020, presentato, in data 16 gennaio 2020, da Alfredo Pastorelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre u.s. e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
TMP Soccer ricorre contro il Trapani Calcio
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, nell'interesse di TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Manuel Montipò, contro la società sportiva Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del mandato conferito per l'intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dalla società Atalanta Bergamasca al suddetto club siciliano.
L'istante chiede al Collegio di Garanzia di condannare la società Trapani Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 9.500,00, più Iva, oltre agli interessi moratori o, in subordine, agli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni spesa connessa all'arbitrato.
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