FIS 2/2018 "Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Titolo |
Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIS (n. 2 del 26 marzo 2018) |
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Massima |
La candidatura di un tesserato ad una carica federale trasmessa nelle forme previste dal combinato disposto degli art. 61, comma 5, dello Statuto e art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, priva della sottoscrizione del candidato, costituisce una mera irregolarità sanabile, purché ne sia certa la provenienza da parte del candidato medesimo. |
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Keywords |
Elezioni federali; requisiti formali candidatura, sottoscrizione |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di una società affiliata alla FIS aveva presentato ricorso ex art. 100, comma 3, del Regolamento Organico, al fine di vedersi riconosciuta la regolarità della propria candidatura a consigliere FIS della regione Toscana, che era stata rigettata dalla Segreteria Generale della Federazione perché priva di firma autografa. Secondo il ricorrente tale mancanza era una semplice dimenticanza non idonea ad invalidare l’atto, presentato seguendo le modalità prescritte dai Regolamenti Federali. Il Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, constatava che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura rispettando le forme previste dall’art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, nonché quelle contenute nella comunicazione di convocazione dell’assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana. Invero, la candidatura era stata proposta per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In relazione poi all’omessa sottoscrizione della candidatura, il Tribunale Federale, accostando i rapporti con le Federazioni a quelli con la Pubblica Amministrazione, affermava che per il sistema normativo vigente la trasmissione dell’atto, seppur privo di firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata fosse requisito utile e sufficiente a garantire la provenienza dal suo autore. Nel caso di specie, la trasmissione a mezzo pec della candidatura e l’allegazione ad essa del documento d’identità del tesserato costituivano elementi sufficienti ad accertare la provenienza dell’atto. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
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TASSAZIONE DI AGENTI E PROCURATORI SPORTIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTENZIOSO RELATIVO AI COSTI PER LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO, di Giovanni Turri
Il presente elaborato si prefigge lo scopo di analizzare, dal punto di vista fiscale, l’attività degli agenti e dei procuratori sportivi. Partendo dall’analisi dei recenti Regolamenti nazionali ed internazionali che hanno modificato la disciplina regolamentare di questa attività si analizza, tramite l’esame delle principali sentenze sia di merito che di legittimità, il contenzioso che ha visto fronteggiarsi società di calcio e procuratori sportivi, da una parte, e Agenzia delle Entrate, dall’altra, in merito ai costi per le operazioni di mercato e alla loro qualificazione reddituale, contenzioso che, ad oggi, non ha ancora fissato un orientamento univoco.
L’arbitrato CAS secondo la Corte di Giustizia nel caso ISU: note a prima lettura, di Elena Zucconi Galli Fonseca
Poiché le norme in materia di autorizzazione preventiva e di ammissibilità devono essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo, ciò implica che, nel caso in cui tali norme contengano disposizioni che attribuiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale, il giudice competente per l’impugnazione del lodo debba poter controllare la conformità di esso agli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, ciò implica che il suddetto giudice abbia il diritto o, eventualmente, l'obbligo, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, qualora ritenga necessaria una decisione di quest’ultima su una questione di diritto dell'Unione sollevata nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a lui...
LO SPORT NELLA COSTITUZIONE E “L’OPERAZIONE STADIO FLAMINIO”, di Piero Sandulli
La modifica dell’articolo 33 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale numero 1 del 2023, ha fatto entrare, a pieno titolo, lo sport nella Costituzione; tale modifica non può lasciare indifferenti e pone tutti, istituzioni e cittadini, di fronte a numerosi interrogativi ed alla necessità di operare concretamente affinché, attraverso la pratica sportiva, si realizzino gli auspici tracciati dalla nuova norma costituzionale...
ORGANIZZARE LE GARE: CORSA IN MONTAGNA E RESPONSABILITÀ PENALE, di Riccardo Crucioli
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Keywords |
Sport – Trail running – Responsabilità penale – Organizzatori – Scriminante sportiva – Colpa |
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Commento/Sintesi |
Sarebbe illusorio pensare che il diritto penale non si occupi anche delle attività sportive; sarebbe poi un errore imperdonabile ritenere che chi organizza manifestazioni sportive possa disinteressarsi delle regole della colpa penale. Sebbene dall’esame della giurisprudenza emergano numerose sentenze civili, è ben possibile reperire condanne comminate a chi organizza gare in ogni settore: con automobili lungo strade (asfaltate o “bianche”) chiuse al traffico; con slittini lungo piste apposite; con natanti; con sci da discesa. Dati tali presupposti non può stupire che il diritto penale si sia occupato anche della corsa in montagna. Ad esempio, il Tribunale di Savona, con una sentenza non recentissima, ma di assoluto interesse (sentenza n. 1354/2018, emessa il 14.12.2017, dep. il 2.1.2018 - irrevocabile il 6.3.2018), ha preso in esame la morte di un corridore durante una gara (la nota “Maremontana”), valutando i profili di colpa degli organizzatori. Non è questa la sede per esaminare, ex professo, cosa è la colpa penale, né quale il nesso di causalità nei reati omissivi, né ancora quale il concetto di agente modello o della posizione di garanzia. È, tuttavia, fondamentale comprendere come, anche nell’ambito sportivo che ci interessa (il trail run, per utilizzare un linguaggio straniero che è ormai penetrato nell’uso quotidiano), assumono valore le regole proprie dell’ordinamento giuridico penale. Esistono, certamente, alcune peculiarità dovute in principalità al fatto che nella pratica dello sport è insito un certo grado di violenza o comunque di forza fisica, dalla quale possono derivare danni all’atleta. Il rischio aumenta allorchè l’attività sportiva preveda una interazione con altri soggetti. Si pensi agli sport nei quali la violenza è addirittura connaturata nella stessa pratica per regolamento (ad esempio, la box, ma anche gli sport similari, ancora più violenti perché praticati senza guantoni), per consuetudine o necessità (ad esempio, il rugby o l’hockey su ghiaccio), o comunque per la stessa tipologia di attività (il calcio, la pallacanestro). Persino negli sport “senza contatto” può accadere che vi siano problemi derivanti dall’interazione (si pensi agli scontri sotto rete nella pallavolo, o alle lesioni derivanti dall’impatto con la pallina nel tennis o nel cricket). Ebbene, in tutti questi casi è evidente che le regole “ordinarie” debbono trovare un contemperamento in considerazione della tipologia di attività praticata. Per lunghi anni la dottrina si è divisa sul concetto di “scriminante sportiva”: secondo tale teoria, per chi pratica sport sarebbe presente una “giustificazione”, appunto, delle lesioni provocate da un atleta ad un altro nello svolgimento dell’attività sportiva, proprio in considerazione dell’utilità sociale dello sport. Tale impostazione ha trovato un inquadramento soddisfacente all’interno delle regole “ordinarie” del diritto penale, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione (prima tra tutte Cass. n. 3284 del 21.10.2021) che hanno precisato come l'attività sportiva è attività lecita e regolata dalla normazione di ciascuno specifico settore disciplinare, anche con riferimento al livello agonistico più o meno elevato. La partecipazione all'attività comporta, da parte dell'atleta, l'accettazione della regola sportiva e del rischio ad essa connesso, ma non implica, di per sé, l'accettazione della lesione dell'integrità fisica che scaturisca dall'azione dolosa altrui, ancorché interna al gioco, o quella conseguente all'azione dell'antagonista che sia colposamente cagionata. Se l’azione lesiva è sorretta dal dolo, si avrà responsabilità per i delitti dolosi, mentre, se è sorretta dalla colpa, la responsabilità sarà per colpa. Per stabilire, dunque, se vi è responsabilità dell’antagonista, occorre rifarsi alle regole ordinarie sulla colpevolezza colposa, individuando la regola cautelare che presidia l'attività, concentrandosi sulla doverosità della condotta richiesta, in cui rientra la condotta prudente, perita, non negligente. Il principio di diritto, in estrema sintesi, è il seguente:
Dunque, in buona sostanza, il diritto penale interviene quando la lesione eccede il limite che lo sportivo ha accettato. Il problema che si pone, per i Giudici, come per gli atleti o gli organizzatori degli eventi sportivi, è, conseguentemente, individuare quel limite. Si tratta, peraltro, di un discrimine “mobile”, che varia a seconda del tipo di attività, di atleta ed anche di gara. È, infatti, autoevidente che il livello di accettazione del rischio non può essere uguale per ogni tipo di sportivo, né per ogni tipo di attività sportiva. Gli agonisti non sono gli amatori; gli adolescenti non sono i master; la gara di qualificazione per le Olimpiadi non è la gara dell'associazione dilettantistica. Per ogni tipo di evento sportivo si individua quale è la soglia del rischio accettato dal partecipante. Per ciascun contesto i singoli sportivi faranno affidamento su atti degli avversari o degli organizzatori aventi caratteristiche e intensità diverse, cui potrà conseguire l'operatività di una diversa regola cautelare pertinente alla situazione sportiva obiettivamente acclarata (si veda, in tal senso, anche la sentenza della Cassazione n. 8609 del 28.10.2021). Dunque, non è affatto vero che gli sport “senza contatto” differiscono da quelli “con contatto”, persino laddove il contatto sia necessario. O meglio: si distinguono solo per la tipologia di rischio che il singolo atleta accetta nel momento stesso in cui partecipa all’evento, ed a seconda del tipo di evento al quale partecipa. Ciò che voglio dire è che ogni attività sportiva contiene rischi: persino il tennis (distorsioni, colpi dalla pallina o dalla racchetta del compagno), o gli “sport senza contatto”; persino il trail running o l’orienteering o, in generale, la corsa, soprattutto se svolta in “territorio aperto”, presentano rischi, anche mortali, derivanti dalla loro stessa natura. Ecco, allora, che l’organizzatore di eventi di tal genere, pena l’emersione di profili di colpa penale, deve necessariamente conoscere le regole ed i precetti stabiliti dall’organismo internazionale (ITRA) e nazionale (FIDAL) che sovrintendono gli eventi di corsa in montagna. Le regole connesse alla sicurezza e le norme tecniche sono reperibili nei seguenti siti: https://itra.run/Info/SafetyGuidelines https://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/GGG_RTI_2022.pdf Si tratta di dettami molto specifici, impossibili da riassumere in poche righe, che lasciano, però, intravedere quale è l’onere che grava su chi organizza eventi sportivi, con particolare riferimento al dovere di fornire informazioni corrette e di predisporre un piano adeguato per la sicurezza degli sportivi. Informazione e piano per la sicurezza: due, e i più importanti, dei molteplici doveri che possono fondare la responsabilità penale dei soggetti onerati (direttore di gara, responsabile del percorso, responsabile medico e responsabile del soccorso). Ovviamente, non si prendono in considerazione (nelle predette regole e in questo sintetico commento) le problematiche riguardanti il contatto tra atleti – sostanzialmente irrilevanti negli sport di corsa o comunque astrattamente non riconducibili a responsabilità degli organizzatori –, bensì quelle connesse alle modalità di organizzazione dell’evento sportivo. Se è, infatti, vero che l’atleta accetta che dall’attività sportiva svolta possa derivare un danno al suo fisico, è, altresì, vero che egli si affida a chi organizza quell’attività: accetta quel (minimo o massimo) rischio connaturato con la specifica attività sportiva, sul presupposto che siano presenti determinati controlli. Se l’atleta non si allena da solo, ma se partecipa ad una manifestazione (che sia gara o meno, non importa), è ovvio che lo sportivo si affida (appunto) a chi quella manifestazione ha organizzato. Il fondamento della responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi è tutta qui: l’affidamento che ingenera in chi partecipa. Tale affidamento non può certamente riguardare il verificarsi di eventi imprevedibili, ma si focalizza sui rischi che sono prevedibili e che risultano connessi con la particolare tipologia di attività e con l’ambiente nella quale si svolge. È compito dell’organizzatore mitigare i rischi che, seppur indubbiamente connessi all’attività sportiva concretamente praticata, possono essere ridotti o comunque portati a conoscenza dello sportivo. Le regole cautelari assumono, poi, una maggior pregnanza all’aumentare della pericolosità dello sport: al crescere del pericolo insito nell’attività organizzata, consegue una crescita anche dell'obbligo di osservare le regole di cautela. Chi organizza le gare o le manifestazioni deve esserne consapevole: l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili (ma non prevenibili) solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari, anche se non è stato possibile evitare il verificarsi dell'evento (si veda, in tale senso, Cassazione n. 20595 del 28.04.2010). Si ripete: l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili – ma non prevenibili – solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari. Id est: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente consentito e solo per quella parte che risulta ineliminabile. Per essere maggiormente esplicativi, chi partecipa ad una gara “sui monti” o “in campagna”, per una lunga durata accetta di:
Al contempo, però, si aspetta dagli organizzatori (id est: si affida agli organizzatori) che:
Queste ultime, e cioè le situazioni nelle quali il partecipante si affida agli organizzatori, sono le fonti della responsabilità penale. Se l'organizzatore offre un tracciato od una mappa scorrette, se i pericoli geomorfologici non sono segnalati, se la vigilanza medica od i soccorsi non sono predisposti o non sono adeguati, se i ristori promessi non sono presenti o non sono adeguati, se non vengono fornite adeguate informazioni sul meteo e sulle conseguenti necessità, se i punti pericolosi non sono segnalati o messi in sicurezza, e se un atleta, in conseguenza di tali mancanze, subisce un danno fisico, ebbene: chi ha organizzato male l'evento potrà essere chiamato a risponderne. Se, nel corso dell'attività, si presentano pericoli non preventivati e, dunque, non accettati come possibile rischio, e se l'organizzatore non ha posto in essere idonee cautele per prevenire il verificarsi dell'evento lesivo o, almeno, per attenuarne le conseguenze, il concorrente potrà dolersi delle carenze riscontrate nel corso dell'attività. In altri termini, l'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che rendono prevedibile la verificazione di un evento lesivo (perché a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo); questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara. D'altro lato, però, in capo ai gestori (che organizzano un'attività implicante pericoli) incombe l'obbligo di non aumentare l'insita pericolosità dell'attività sportiva e, dunque, di non incorrere in difetti ed errori nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara (si veda, in proposito, Cassazione n. 3528 del 2009). Gli organizzatori devono evitare che si producano, a carico dell'atleta, conseguenze più gravi di quelle normali. Devono cioè:
Il giudice dovrà conseguentemente valutare in cosa consiste la specifica attività sportiva svolta e se esistono regole redatte da associazioni; dovrà poi scendere nel concreto per verificare le modalità organizzative prescelte dai gestori/organizzatori per verificare se siano stati aumentati i rischi propri della specifica attività sportiva; passerà a verificare la tipologia di atleti iscritti all’attività sportiva agonistica; indicherà, conclusivamente, se gli atleti sono stati esposti a rischi e a conseguenze più gravi rispetto a quelli che sono prevedibili nel peculiare settore. |
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Autore |
Dott. Riccardo Crucioli (Giudice penale del Tribunale di Genova) |
LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA SUPERLEGA, di Stefano Bastianon
Il 21 dicembre 2023 la Corte di giustizia ha reso le proprie decisioni nelle cause C-333/21 (European Superleague Company), C-124/21 P (International Skating Union) e C-680/21 (SA Royal Antwerp Football Club). Anche a prescindere dal contenuto concreto delle pronunce, si tratta di un fatto assolutamente eccezionale (e probabilmente anche irripetibile), se solo si considera che: a) nella storia della Corte di giustizia non era mai accaduto che il giudice europeo pronunciasse nello stesso giorno tre sentenze in materia di attività sportiva; b) nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, le sentenze in materia di attività sportiva non superano la quindicina (escluse quelle odierne)...
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IL METAVERSO: UN’OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE DELL’UOMO, di Giuseppe Musumeci
Pensando alla tematica di questo convegno1, ovvero alle biotecnologie mediche, mi viene in mente il concetto di metaverso. Per noi della generazione x (nati tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80) potrebbe sembrare un nuovo termine, in realtà la parola “metaverso” è stata introdotta per la prima volta da Neal Stephenson nel 19922...
RITO SPORTIVO, STRESS, ANSIA, TECNOLOGIA, di Attilio Scuderi
Il saggio si concentra sul ruolo evolutivo ed etologico delle pratiche artistiche e sportive, come conoscenza di sé e degli altri e sollievo da angosce e paure, tramite l’analisi letteraria, storica e antropologica di due celebri passi dei poemi omerici...
LA RIFORMA DEGLI SPORT INVERNALI TRA RESPONSABILITÀ E AUTORESPONSABILITÀ, di Eleonora Jacovitti
Il contributo si propone il compito di svolgere una disamina del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, anche alla luce del recentissimo correttivo bis (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120). Emerge dalle trame della nuova disciplina il concetto di autoresponsabilità̀ dell’utente, che interviene a limitare la responsabilità del gestore e ad operare un bilanciamento dei rispettivi compiti precauzionali, nell’ottica di realizzare quell’equilibrio cooperativo necessario a garantire una maggiore sicurezza sulle piste da sci.
Federazioni sportive nazionali tra autonomia e interesse pubblico: incostituzionale il divieto definitivo di accesso alle cariche direttive delle strutture territoriali per violazione del principio di proporzionalità (nota a Corte Cost. 29/09/2023, n. 184
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Titolo/Oggetto |
S.M./CONI – U.I.T.S. Federazioni sportive nazionali tra autonomia e interesse pubblico: incostituzionale il divieto definitivo di accesso alle cariche direttive delle strutture territoriali per violazione del principio di proporzionalità |
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Estremi provvedimento |
Corte Cost. 29/09/2023, n. 184 – S. Sciarra (Presidente), D. De Pretis (Redattore), R. Milana (Cancelliere) |
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Massima |
La Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate di ricandidarsi, qualora avessero già svolto tre mandati.
Il divieto definitivo e irreversibile di ricoprire le cariche contrasta, per la Corte, con il principio di proporzionalità, ma anche con l’autonomia organizzativa delle Federazioni sportive e con la libera scelta dei votanti. |
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Keywords |
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI – CARICHE DIRETTIVE – PROPORZIONALITA’ – AUTONOMIA – MANDATO |
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Commento/Sintesi |
Con la sentenza n. 184 del 2023 la Corte costituzionale affronta la questione di legittimità costituzionale dell’art 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della l. n. 8 del 2018, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della stessa l. n. 8 del 2018, vigenti ratione temporis, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dubitato della legittimità costituzionale delle disposizioni citate “nella parte in cui escludono, per gli associati, la possibilità di candidarsi nell’ambito degli organi direttivi, qualora abbiano già svolto tre mandati elettivi”; il Tribunale ha, pertanto, sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., dal momento che la definitiva incandidabilità degli interessati rappresenterebbe una misura sproporzionata e irragionevole, in grado di incidere su una associazione di diritto privato che contribuisce allo sviluppo della personalità dell’individuo nell’ambito di una formazione sociale.
Per il Tribunale amministrativo sarebbero, inoltre, violati: l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU e all’art. 12 CDFUE, a garanzia della libertà di associazione, gli artt. 41 e 42 Cost., dal momento che la restrizione della libertà di iniziativa privata sfocerebbe nell’arbitrarietà e nell’irragionevolezza, e, infine, gli artt. 2 e 48 Cost., in quanto le disposizioni censurate limiterebbero in misura sproporzionata il diritto di elettorato passivo.
In via preliminare, la Corte rileva che la disposizione è stata modificata e nel testo attualmente vigente (risultante dall’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come convertito), la disposizione non stabilisce più il divieto oggetto del giudizio.
I giudizi a quibus vanno decisi, in ogni caso, applicando le norme all’epoca vigenti.
Entrando nel merito della questione, la Consulta ricostruisce lo status giuridico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, ricordando come esse abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e che non perseguono fini di lucro; esse sono soggette, per quanto non previsto diversamente, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, svolgendo l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni internazionali. Anche se lo Statuto del CONI individua le attività delle Federazioni che hanno “valenza pubblicistica”, ciò non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.
Si è così in presenza di un fenomeno organizzativo nel quale la connotazione privatistica della forma associativa convive con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte.
La Corte ricorda quanto già affermato con la sentenza n. 160 del 2019, e cioè che “anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18)”.
La garanzia assicurata dall’art. 18 Cost. è definita nella sentenza “ampia”, riguardando un “ventaglio” di diritti correlati a tale libertà che si estende alla protezione degli organismi nei quali gli individui agiscono in forma associata. Si tratta di diritti individuali strettamente interconnessi e funzionali anche alla stessa libertà delle associazioni nella misura in cui ne assicurano essenzialmente l’autonomia normativa e organizzativa.
In particolare, quanto alla garanzia dell’autonomia delle associazioni, la Corte ha escluso che costituiscano, di per sé, indebite interferenze sull’autonoma organizzazione o sull’attività dell’ente associativo previsioni legislative recanti vincoli alla composizione dei suoi organi direttivi o alla loro sfera di azione; è stato escluso che costituisca indebita interferenza anche la fissazione di limiti di scopo all’attività delle associazioni, negli stessi termini in cui tali limiti possono essere apposti all’attività del singolo.
Un limite ai mandati nell’assunzione di incarichi federali potrebbe essere, pertanto, astrattamente ammissibile.
Le Federazioni sportive nazionali, pur essendo associazioni con personalità giuridica di diritto privato, svolgono anche funzioni di interesse pubblico, in relazione alle quali questi “soggetti formalmente privati” sono “inquadrati in un sistema organizzativo a struttura e configurazione legale […] e di ordine amministrativo” (Cons. Stato, sent. n. 1006, del 2019): ciò può giustificare scelte legislative particolari che tengano conto della connotazione pubblicistica degli interessi a esse affidati.
Al pari di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, anche quelli riconducibili alla libertà di associazione sono suscettibili di bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango, sempre che sussista la necessaria connessione strumentale del vincolo con il fine e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato
Nel caso di specie, l’obiettivo perseguito dalla normativa è, secondo la Corte, quello di favorire l’accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive, “superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia già rivestito a lungo quelle stesse cariche”.
Il bilanciamento operato con la misura in esame si presenta, quindi, tutto “interno” allo stesso art. 18 Cost.: la previsione contestata, da un lato, comprime l’autonomia normativa e organizzativa delle Federazioni e i diritti degli associati, dall’altro, mira a garantire l’effettivo libero esplicarsi della stessa autonomia organizzativa.
Passando alla verifica della legittimità del fine perseguito dalla norma limitativa, la Corte ritiene che si tratta di una finalità che non risulta né arbitraria, né pretestuosa, tutelando la par condicio fra gli aspiranti candidati allo stesso comitato regionale, favorendo la democrazia interna, l’efficienza e l’imparzialità della Federazione.
La norma censurata è, pertanto, idonea a superare il primo passaggio del test di proporzionalità, in quanto mira a soddisfare interessi riconducibili agli artt. 2, 3 e 18 Cost.
La Corte verifica, poi, se la norma censurata ha introdotto, fra le diverse misure idonee a soddisfare il fine perseguito, la meno restrittiva degli interessi coinvolti, tra i quali, in particolare, l’interesse delle Federazioni a regolare autonomamente la propria organizzazione, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei componenti dell’assemblea elettiva.
L’esito di tale verifica è, questa volta, negativo: il divieto definitivo risulta eccessivo rispetto alla finalità pur legittimamente perseguita.
La drasticità della misura, infatti, “si risolve in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità”.
È, pertanto, accertata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999.
Alla discrezionalità del legislatore spetta individuare la misura più idonea a contemperare gli interessi in gioco in modo che nessuno di essi sia sacrificato oltre il necessario. Ciò che è avvenuto con le successive modifiche legislative.
La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, riguardo l’inciso “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, nella parte in cui estendeva agli organi territoriali il divieto previsto per gli organi direttivi centrali delle Federazioni sportive (ex art. 16, comma 2, secondo periodo, del medesimo d.lgs. n. 242, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 75 del 2023). Il divieto posto per gli organi centrali esula dal giudizio, non venendo in rilievo nei giudizi a quibus. |
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Autore |
Avv. Francesca Piergentili |
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