Controlli delle Federazioni sulle Società professionistiche

CONI: 912^ riunione della Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale del Coni, riunitasi a Roma, ha tra l'altro approvato i "Criteri Generali e le modalità dei controlli delle Federazioni Sportive Nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della Legge 23 marzo 1981, n. 91."

Premessa la necessità di assicurare che le società professionistiche, all’atto dell’iscrizione ai campionati, garantiscano le seguenti condizioni generali:

a) essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali;

b) essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento delle relative imposte;

c) presentare il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente;

d) presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico semestrale regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla normativa vigente, e accompagnato da un budget che garantisca l’equilibrio finanziario, idoneo allo svolgimento dell’intera stagione agonistica;

e) in caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, prestare garanzie fidejussorie esclusivamente da parte di istituti bancari, con esclusione dell’azione di rivalsa nei confronti della società sportiva.

Si delibera quanto segue:

Art. 1

1. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le Federazioni sportive nazionali devono prevedere un adeguato sistema di controllo nei confronti delle società sportive professionistiche, in base ai seguenti principi:

a) istituzione di un organismo di controllo, di adeguata professionalità e con carattere di terzietà ed indipendenza, al fine di verificare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società sportive;

b) conformità alle normative in materia adottate dalle Federazioni sportive internazionali.

2. Le Federazioni sportive nazionali trasmettono al Coni per l’approvazione i regolamenti e le delibere in materia.

3. Entro 30 giorni, il Coni può formulare motivati rilievi e indicare le opportune modifiche. In mancanza i regolamenti e le delibere si intendono approvati.

Art. 2

1. Le Federazione sportive nazionali specificano le regole e le modalità con propri regolamenti e delibere per il raggiungimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, degli obiettivi di cui alla premessa.

2. Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere misure idonee ad assicurare la graduale attuazione di quanto alla presente delibera al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche.

Art. 3

1. Le Federazioni sportive nazionali devono fornire al CONI una dettagliata informativa, con periodicità trimestrale, in merito all’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e alle iniziative assunte a livello federale e societario per il graduale raggiungimento di tale obiettivo.

2. Entro 30 giorni, il CONI può formulare motivati rilievi e indicare l’adozione delle opportune iniziative.

Art. 4

1. Qualora il CONI, sulla base delle relazione periodiche delle Federazioni sportive nazionali o di altri elementi ad esso pervenuti o acquisiti direttamente, verifichi l’inadeguatezza del sistema di controllo federale, provvederà in via sostitutiva ad effettuare il controllo nei confronti delle società professionistiche. Qualora l’esito del controllo riscontri il mancato rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dalle condizioni generali di cui alla presente delibera il CONI adotterà i consequenziali adempimenti in sostituzione delle Federazioni sportive nazionali interessate.

2. Ai fini dell’attuazione della presente delibera il CONI costituirà un organismo, a ciò deputato, di elevata professionalità, operante nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, trasparenza e garanzia del contraddittorio.