
Visti gli artt. 2.6, 2.8, 10.3.2 del Codice Wada e art. 6 delle NSA, afferma la responsabilità di Bruno Leali in ordine agli addebiti ascrittigli e gli infligge la sanzione della inibizione a vita. Condanna altresì il Leali alla sanzione economica nella misura di 20.000,00 euro.
Visti gli artt. 10.2, 2.2 del Codice Wada, dichiara Luca Benedetti responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza, ex art. 10.9.1 del Codice Wada, dall’11 giugno 2010 e scadenza al 10 giugno 2012.
Visti gli artt. 10.2, 2.2 del Codice Wada, dichiara Emanuele Moschen responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza, ex art. 10.9.1 del Codice Wada, dall’11 giugno 2010 e scadenza al 10 giugno 2012.
Condanna inoltre tutti i predetti in solido al pagamento delle spese del procedimento nella misura di euro 2.350,00. Dichiara infine l’invalidarsi di tutti i risultati eventualmente acquisiti dagli atleti dalla data della squalifica sopra riportata.
Dispone che la presente decisione sia comunicata agli interessati, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI, alle FSN, alle DSA, agli EPS, alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Roma, 9 maggio 2011