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TNAS: Comunicazioni sulla controversia Lega Italiana Calcio Professionistico/LNP Serie A e LNP Serie B

Olimpico_TNAS_grande_04.jpgIl Collegio Arbitrale composto dal Cons. Maria Elena Raso, Presidente; Prof. Carlo Castronovo e Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Arbitri, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nell'ambito della controversia tra Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B, avente a oggetto l’assegnazione della quota di mutualità di cui all’art. 24 del D.Lgs. 9/2008, dispone di pronunciare lodo parziale,

1. allo scopo di definire separatamente alcuni punti della controversia, su (A) le questioni sollevate dalla Lega A e/o dalla Lega B relative (a) alla tempestività e ammissibilità della istanza arbitrale, (b) alla legittimazione attiva della Lega Pro, (c) alla legittimazione passiva della Lega A e della Lega B quali successori della Lega Nazionale Professionisti, nonché (B) ogni questione relativa o connessa alla determinazione della misura della percentuale di mutualità da attribuire alla Lega Pro ai sensi dell’art. 24 e, se del caso, dell’art. 27 comma 8 del Decreto Legislativo, così come oggetto delle domande formulate dalla Lega Pro sub (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), e (vii, limitatamente alla parte relativa all’accertamento della legittimità o meno del rifiuto della Lega A e/o della Lega B di procedere alla ripartizione della quota di mutualità prevista dall’art. 27 comma 8 del Decreto Legislativo) nella memoria del 26 aprile 2011;

2. ordina alla Lega A di produrre in arbitrato entro il 5 luglio 2011, mediante deposito presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e contestuale invio alle altre parti dell’arbitrato, una copia integrale ed autentica del verbale delle deliberazioni assunte al punto 5 dell’ordine del giorno (“Determinazione della quota delle risorse audiovisive 2010/2012 da destinarsi alla ‘mutualità per le categorie inferiori’ ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 9/08”) dall’Assemblea della Lega A il 15 aprile 2011, nonché copia della delibera adottata il 16 giugno 2008 dalla Categoria Serie A della Lega Nazionale Professionisti;

3. incarica il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di chiedere alla Lega Nazionale Professionisti copia della delibera adottata il 16 giugno 2008 dalla Categoria Serie A della Lega Nazionale Professionisti;

4. fissa termine al 15 luglio 2011 per Lega Pro e termine al 25 luglio 2011 per Lega A e Lega B per il deposito di memoria conclusionale sulle questioni oggetto del lodo parziale;

5. dispone la proroga di 90 giorni del termine per la pronuncia del lodo;

6. respinge l’istanza di esibizione e/o acquisizione agli atti dell’arbitrato dell’accordo intercorso il 29 luglio 2009 tra le società di Serie A e le società di Serie B;

7. respinge l’istanza di assunzione di informazioni scritte, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito all’ammontare del contributo previsto dall’art. 29, comma 2 del Decreto determinato dalla medesima Autorità ai sensi dell’articolo I, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

8. si riserva ogni provvedimento sulle ulteriori istanze e/o domande, istruttorie e di merito.

Roma, 24 giugno 2011

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