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TNAS: Cristiano Doni contro FIGC, respinta la richiesta di sospensione della squalifica

tnas_grande_20.jpgIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica, in riferimento alla controversia Cristiano Doni/Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6 del CGS in relazione alla gara Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011, che il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Alberto de Roberto, in data odierna, con proprio provvedimento: -  visto il proprio provvedimento con il quale differiva ogni pronuncia sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa; -  Rilevato che è sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata;

-  ritenuto, pertanto, doversi pronunciare in merito alla istanza avanzata dal ricorrente;

-  Rilevato, quanto al fumus, la non prevedibilità di ipotizzare, allo stato attuale degli atti, un esito favorevole della lite (art. 23, comma 1, del Codice TNAS);

-  Considerato, ancora, che l’attuale pronuncia costituisce provvedimento meramente interinale in attesa di conferma o di modifica da parte del costituendo Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia;

ha respinto la istanza proposta da Cristiano Doni di sospensione del provvedimento impugnato.

Roma, 5 ottobre 2011

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