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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Respinti ricorso e istanza cautelare presentati dall'A.S. Roma rispettivamente per la chiusura delle Curve e dei Distinti Sud. Chiesta valutazione sulla norma alla Giunta CONI e alla FIGC

7-ALTA-CORTEL’Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso presentato il 15 febbraio 2014 dalla A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 50.000, con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione comminata con provvedimento del 21 ottobre 2013. Il Presidente ha altresì disposto la trasmissione della decisione alla Giunta Nazionale del CONI e, tramite la stessa, alla FIGC, per le valutazioni e le determinazioni di competenza in merito alla congruità e applicabilità della normativa sanzionatoria posta a base delle misure comminate.

Inoltre, l’Alta Corte ha respinto l’istanza cautelare urgente proposta dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), CGS.

Il dispositivo relativo alla chiusura delle Curve

Ordinanza collegiale sull'istanza cautelare relativa alla chiusura dei Distinti

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