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27/04/2005

CONI / COMUNICATO DOPO IL PARERE DEL TAS E’ pervenuto oggi al CONI il parere reso dal T.A.S. (Tribunale Arbitrale dello Sport) in data 26 aprile u.s. che ha così testualmente risposto ai due quesiti: Quesito 1.- : L’uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. Comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l’uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma anti-doping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari. In tal caso, ogni azione disciplinare deve tener conto: delle norme sostanziali e dei regolamenti applicabili al momento della violazione contestata, del principio della "lex mitior", della giurisdizione della organizzazione o dell’organo che conduce tale azione disciplinare, così come dei tempi di prescrizione stabiliti dalle regole applicabili. Quesito 2.- : Le autorità sportive devono indagare circa l’uso da parte di atleti di sostanze non incluse nella lista proibita, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite solo al fine di informare la WADA di possibili nuove forme di doping. Riguardo all’uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla violazione di altre norme anti-doping, le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione, lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi sufficienti, in conformità con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari. Dopo l’esame del parere, il CONI, d’intesa con la F.I.G.C., ne ha trasmesso immediatamente copia – insieme a tutti i documenti consegnati al T.A.S. a corredo della richiesta di parere – alla Procura Antidoping affinché, con riferimento in particolare alla risposta di cui al primo quesito, valuti ogni aspetto disciplinare. Copia del parere è stata, altresì, rimessa alla Commissione Scientifica Antidoping del CONI per le valutazioni relative alla risposta di cui al secondo quesito, al fine di possibili informative del CONI alla WADA, circa l’uso di sostanze non incluse nella lista di quelle proibite. Ecco la versione integrale del parere del TAS Roma, 27 aprile 2005adsdsad

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