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ANTIDOPING: I provvedimenti del TNA, due anni di squalifica a Pasquale Arabi (ciclismo) e ad Andrea Mazzoni (football americano)

ANTIDOPING3Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Pasquale Arabi, dichiara l'atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e lo condanna a 2 anni di squalifica, con decorrenza dal 24/05/2012 e scadenza fissata al 23/05/2014. Condanna altresì Arabi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 650,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’Ufficio di Procura Antidoping, alla WADA, alla F.C.I., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla Società di appartenenza.

Nel procedimento disciplinare a carico di Andrea Mazzoni, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, dichiara l'atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e lo condanna alla squalifica per 2 anni, con decorrenza dal 5/6/2012 e scadenza prevista il 4/6/2014. Condanna altresì Andrea Mazzoni al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’Ufficio di Procura Antidoping, alla WADA, alla FIDAF, alla Federazione Internazionale di riferimento e alla Società di appartenenza.

Nel procedimento disciplinare a carico di Andrea Concini, soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo, visto l’art. 2.2 del Codice WADA, la lettera M2, punto 2, della Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti vigente all’epoca dei fatti nonché gli artt. 10.2 e 10.5.4 del Codice WADA, rigetta la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio di Procura Antidoping e condanna Andrea Concini a un anno di inibizione, con decorrenza dal 19/7/2012 e scadenza al 18/7/2013. Condanna altresì il Concini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00.

Nel procedimento disciplinare relativo ad Andrea Bianco, infine, vi­sta la ri­chie­sta di ar­chiviazione avanza­ta dalla Procura Anti­do­ping, ha disposto l'ar­chi­via­zione del pro­cedi­mento, ritenuta fondata la richiesta della Pro­cura. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti e alla F.C.I.

 

 

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