TNAS: I dispositivi U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in liquidazione e altro / FIGC e Marco Del Gratta/FIGC

3-TNASIl TNAS, in relazione alla controversia U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in liquidazione e altro / FIGC, comunica che il Collegio Arbitrale (Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Presidente; Prof. Avv. Massimo Zaccheo e Pres. Bartolomeo Manna) dichiara inammissibile l’istanza arbitrale in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata nei confronti della U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione. Ha accolto l’istanza arbitrale riferita alla sanzione inflitta a Marco Del Gratta e per l’effetto annulla la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in data 7 giugno 2012, nonché la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in data 29 marzo 2012, e prosciolto Marco del Gratta dagli addebiti a lui contestati con l’atto di deferimento del 23 febbraio 2012.

L'istanza aveva come oggetto: per la società, la sanzione dell’ammenda di € 5.000 a titolo di responsabilità diretta; per il soggetto fisico, la sanzione dell’inibizione nel massimo edittale di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione per avere, tramite persona incaricata, incendiato in due differenti occasioni a fini estorsivi nel corso della stagione sportiva 2008/2009, alcuni automezzi di proprietà della società calcistica Carlin’s Boy.

In merito alla controversia Marco Del Gratta/FIGC, il Collegio Arbitrale (Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Presidente; Prof. Avv. Massimo Zaccheo e Pres. Bartolomeo Manna), ha respinto l’istanza arbitrale proposta da Marco Del Gratta. L'istanza aveva come oggetto il provvedimento con il quale la Corte di giustizia federale aveva confermato, in secondo grado, la sanzione di anni cinque di inibizione con preclusione dalla permanenza in ogni rango o categoria della FIGC. Il ricorrente, unitamente ad un altro soggetto fisico e alla società U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere “…della grave violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere compiuto, direttamente o per interposte persone, tra l’ottobre e il dicembre del 2010 atti di gravi minacce ed intimidazione nei confronti dei calciatori Matteo Perelli Travaglia, Paolo Petruzzelli e Roberto Carlos Sosa, all’epoca dei fatti tesserati per la propria società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi contratti.”