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La Juventus ricorre contro la chiusura di un settore dello stadio per una gara

FORO10Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della Juventus F.C. S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, comunicato in data 3 agosto, con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, è stata comminata alla società la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, oltre l’ammenda pari ad € 30.000, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26/4/2015.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisone impugnata, per asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla ritenuta responsabilità oggettiva della società Juventus, nonché per nullità della sentenza per violazione dell’art. 4, comma, 2 CGS in relazione all’art. 12 CGS. La società ricorrente chiede, altresì, in via cautelare, la sospensione della decisione impugnata

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