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TNAS: Prima udienza per la controversia Juventus F.C. SpA / FIGC e F.C. Internazionale Milano SpA. Fissato al 18 ottobre il termine per le memorie illustrative

tnas_grande_21.jpgLa prima udienza arbitrale, relativa alla controversia Juventus F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Internazionale Milano SpA, per l'atto del Consiglio Federale del 18 luglio 2011 di rigetto dell'istanza di revoca dell'assegnazione dello scudetto stagione sportiva 2005/2006 si è svolta oggi presso la sede del tribunale Nazionale di Arbitrato per lo  Sport allo Stadio Olimpico. Erano presenti: Collegio arbitrale: Dott. Angelo Grieco (Presidente), Avv. Dario Buzzelli e Avv. Enrico De Giovanni; Juventus F.C. SpA: Dott. Andrea Agnelli, Avv. Michele Briamonte, Avv. Luigi Chiappero e Prof. Pasquale Landi; Federazione Italiana Giuoco Calcio: Avv. Luigi Medugno e Avv. Letizia Mazzarelli, coadiuvati dal Dott. Matteo Annunziata; F.C. Internazionale Milano SpA: Avv. Prof. Luisa Torchia, Prof. Avv. Angelo Capellini e Prof. Avv. Adriano Raffaelli. Le parti dopo aver dichiarato di accettare la composizione dell’odierno Collegio arbitrale; hanno affermato, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio arbitrale. Le parti, visto il punto 2. del provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale in data 9 settembre 2011, hanno dato atto della circostanza che la declaratoria di incompetenza non consente l’ulteriore corso della procedura sul punto III delle domande arbitrali della Juventus F.C. SpA. Il Collegio arbitrale ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La Juventus F.C. SpA ha proposto come presupposto, ai fini di un’ipotesi conciliativa, la demolizione dell’atto del 18 luglio 2011. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la F.C. Internazionale Milano SpA non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Juventus F.C. SpA. Il Collegio arbitrale, pertanto, preso atto delle diverse posizioni delle parti, ha dichiarato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La Juventus F.C. SpA, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Codice ha richiesto:
1. che il Collegio arbitrale disponga interrogatorio formale del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Dott. Giancarlo Abete su tutte le questioni di sua competenza come da atto introduttivo di arbitrato;
2. che il Collegio arbitrale disponga interrogatorio formale del Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi su tutte le questioni di sua competenza come da atto introduttivo di arbitrato;
3. l’acquisizione presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio da parte del Collegio arbitrale di tutti gli atti interni e istruttori, ivi compresi gli atti di consulenza anche esterni, della Federazione sulla base dei quali è stata assunta la decisione impugnata del 18 luglio 2011;
4. l’acquisizione da parte del Collegio arbitrale della richiesta della UEFA alla Federazione Italiana Giuoco Calcio del comunicato UEFA a cui le parti hanno fatto riferimento e di quanto la Federazione risponderà entro il previsto termine fissato dalla UEFA stessa.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ribadito l’opposizione a una conciliazione in quanto ritiene la materia non disponibile, come già dedotto negli scritti difensivi; inoltre perché la richiesta appare massimalista. Ha fatto, comunque, presente che i legali dispongono della delega a transigere il che rende inutile la presenza odierna del Presidente federale. La F.C. Internazionale Milano SpA ha svolto analoghe considerazioni e chiesto termine per controdedurre sulle istanze istruttorie presentate dalla parte istante. La società istante ha chiesto l’assegnazione di un termine per il deposito di memorie illustrative di tutte le questioni dedotte. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la F.C. Internazionale Milano SpA hanno chiesto, invece, termine per il deposito di memorie sull’eccezione di incompetenza. Il Collegio arbitrale, ritiratosi in camera di consiglio, ha ritenuto preliminare l’esame della questione sulla competenza e, quindi, che le parti, su suddetta questione, possano compiutamente esprimersi. Ha dato, pertanto, termine alla Juventus F.C. SpA, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla F.C. Internazionale Millano SpA fino alle ore 13 del 18 ottobre 2011 per il deposito di memorie illustrative su tale punto. Il Collegio si è riservato ogni altro provvedimento su tutte le altre richieste e questioni e richiamate le parti nell’aula di udienza, ha dato à lettura alle stesse dell’ordinanza. Roma, 10 ottobre 2011

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